Sentenza 18 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2002, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
E 6 A N 8 I 5 O 9 0062070 R I 1 . / Z N A 4 A / T . R 6 U 2 B T . S . B I I R L UBBLICA ITALIANA . G L R P . E A 0 2 346/02 T D . R IN NOME DEL POPOLO ITICIANO B L E A A D A T D I I 1 S R E 3 LONE OR N T E 1 E S N T . E L N A S A SEZIONE TRIBUTARIA E M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.19046/1998 Dott. Pasquale REALE Consigliere Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 5589 Dott. Vittorio Glauco EBNER CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Aldo DI BLASI Consigliere Ud. 18/10/2001 Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi Accertamento SENTENZA Condono richiesto dalla società- sul ricorso proposto da: Conseguenze per i soci. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, E presso gli Uffici dell'Avvocatura E N L O I I Z A V S I Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per S A C C I E legge, D 0 N A M 7 O E ricorrente I R 0 P P U 2 S M E 6
contro
T A R O C C CONGIU PIETRO MARIO, non costituito . N intimato per la Cassazione della sentenza n.154 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Genova - Sez.2, in data 16/06/1997, depositata il 28/07/1997; 0 1 4 0 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mele Francesco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso notificato il 04-09-1981, l'Ufficio Imposte Dirette di Genova, sulla base di precedente rettifica operata in capo alla s.n.c. NI AM & C., accertava a carico del socio GI PI RI, ai fini IRPEF, per l'anno 1977, un reddito di L. 22.356.000, maggiore di quello dichiarato in L. 14.408.000. L'impugnazione del contribuente veniva accolta dall'adita Commissione Tributaria Provinciale di Genova con decisione n. 512/01/95, nella considerazione che il GI non fosse stato messo in condizioni di conoscere gli elementi sui quali si basava la rettifica, e, quindi, di contestare, l'operato dell'Ufficio. L'interposto appello dell'Ufficio, che deduceva, di avere operato la rettifica sulla base del reddito accertato nei confronti della società partecipata, e l'insussistenza dell'obbligo di notifica ai vari 2 soci dell'avviso di accertamento notificato alla società, veniva respinto, dalla Commissione Tributaria Regionale di Genova, con la decisione in epigrafe indicata. Con ricorso, notificato il 29-10-1998, delle Finanze, ha chiesto lal'Amministrazione cassazione della decisione di appello, con un mezzo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, l'Amministrazione censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma III°, della Legge 30 dicembre 1991 n. 413, in relazione all'art.360 n.3 C.p.C.. L'infrazione normativa viene ricollegata alla circostanza che la Commissione Tributaria Regionale, ha ritenuto l'illegittimità dell'accertamento nei confronti del socio, per essere venuta meno l'efficacia dell'accertamento effettuato nei confronti della società, a seguito della definizione del contenzioso, per effetto della presentazione di dichiarazione integrativa, ва ai sensi della Legge n.516/1982, senza considerare а che la dichiarazione integrativa poteva giovare 3 solo alla società, che l'aveva presentata ai fini dell'ILOR, ma non poteva influire, agli effetti impositivi IRPEF, sui soci, che della facoltà di avanzare domanda di condono, non avevano ritenuto nei cui confronti, di doversi avvalere, e era, pertanto, a l'accertamento dell'Ufficio ritenersi, legittimo. La doglianza è fondata. La questione va, invero, risolta alla luce del principio affermato da pregresse pronunce di questa Corte (Cass. 28-05-2001 n.7218), secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presentazione da parte della di società dichiarazione integrativa, non comporta alcuna preclusione all'accertamento nei confronti dei soci da questi dell'ammontare dei dividendi effettivamente percepiti. Ciò in quanto la presentazione della domanda di condono costituisce estrinsecazione di un diritto dei contribuenti, il cui esercizio è lasciato al libero personale apprezzamento di ciascuno di essi, che hanno titolo ad azionarlo o meno, in autonomia, (Cass. 23-03-2001 n.4281) e con pienezza, ancor quando, nel frattempo il reddito societario sia divenuto definitivo (Cass. 27-01-2001 n.1184, 12- 02-2001 n.1946; 1-06-2001 n.7425). Da tale autonomia consegue l'irrilevanza della domanda di condono presentata dalla società, ai fini ILOR, rispetto alla posizione dei soci, che ai fini IRPEF, non si siano avvalsi, per libera "scelta", del beneficio, e, conseguentemente, il diritto dovere dell'Ufficio di procedere ad accertamento nei confronti di questi ultimi (Cass. 09-06-2000 n.7913; 16-03-1996 n.2229). L'impugnata decisione che ha, quindi, ritenuto di riconnettere, alla dichiarazione integrativa presentata dalla società, non solo efficacia invalidante dell'accertamento subito dalla società stessa, ma, automaticamente, anche di quello effettuato in capo ai soci, ha fatto malgoverno della legge e dei principi richiamati, ed integra il denunciato vizio. Il ricorso va, dunque, accolto e, per l'effetto, cassata l'impugnata sentenza. Il giudice del rinvio, che si designa il altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, deciderà, adeguandosi ai richiamati principi, e pronuncerà anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata 5 decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria. Così deciso in Roma il 18 ottobre 2001. Il Presidente Dott. Il Consigliere Relatore Estensore Mi Blasi Dott IL CANCELLERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 18 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C1 In E N O I Z 6 8 A 9 R 1 A 5 I T / . 4 S R I / N 6 G A - 2 E T . B R .R U . .P L B A I L D D A R L . T E E B T D A I N T S E A 1 N S I E 3 E S 1 R I E . A T N A M 9