Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2009, n. 8656
CASS
Sentenza 18 febbraio 2009

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Massime1

L'emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di condannato affidato in prova al servizio sociale ne determina solo la sospensione dell'esecuzione per la durata della misura custodiale, ma non comporta la revoca automatica della misura alternativa, che è correlata alla valutazione della condotta attribuita all'affidato con il provvedimento cautelare.

Commentario1

  • 1L'affidamento in prova “terapeutico” per l'infrattore tossicodipendente o alcoldipendente
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 26 febbraio 2025

    L'esame dell'Art. 94 TU 309/90 L'”affidamento in prova in casi particolari”, detto anche “affidamento terapeutico”, è disciplinato dall'Art. 94 TU 309/90 e costituisce, come unanimemente affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, una tipologia del tutto particolare di “affidamento in prova” del condannato. Con lungimiranza riduzionistica e nelle consapevolezza della natura criminogenetica della sola detenzione intramuraria, Cass., sez. pen. VI, 4 giugno 1998, n. 6522 ha osservato, con afferenza all'Art. 94 TU 309/90, che “si tratta di uno strumento normativo volto a perseguire la finalità di evitare che il soggetto bisognoso di cure e deciso ad iniziarle o a proseguirle sia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2009, n. 8656
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8656
Data del deposito : 18 febbraio 2009

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