Sentenza 23 novembre 2001
Massime • 1
L'affidamento in prova al servizio sociale (nella specie disposto nei confronti di tossicodipendente, ai sensi dell'art.94 del T.U. sugli stupefacenti approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309), non è soggetto a revoca automatica per il solo fatto che l'affidato venga successivamente sottoposto a misura cautelare detentiva, dovendo invece provvedere, in tal caso, il tribunale di sorveglianza, a verificare in concreto se gli elementi indicati nell'ordinanza custodiale siano o meno sintomatici di un accertato fallimento dell'esperimento rieducativo tentato con la summenzionata misura alternativa alla detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2001, n. 45800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45800 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 23/11/2001
1. Dott. ROSSI BRUNO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - N. 6413
3. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere - N. 012230/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OR TO N. IL 05/02/1964
avverso ORDINANZA del 26/07/2000 TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni GALATI, il quale chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 26 luglio 2000 il Tribunale di sorveglianza di Brescia disponeva la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 94 d.p.r.
9.10.1990 n. 309 applicata a OR NE con ordinanza in data 29 giugno 2000 del Tribunale di sorveglianza di Milano, affermando che, a seguito del provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso nei confronti dell'affidato dal g.i.p. del tribunale di Brescia in data 8 luglio 2000, la misura applicatagli doveva essere revocata siccome incompatibile con il suo stato di detenzione.
2. Ricorre per cassazione l'OR, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p.), asserendo che l'ordinanza impugnata è priva di motivazione, atteso che la esistenza di un'ordinanza custodiale - nella specie, peraltro, sottoposta a richiesta di riesame risoltasi positivamente per l'accusato - di per se sola non comporta la revoca della misura alternativa dell'affidamento, dovendo, invece, il tribunale valutare, a tale fine, l'incompatibilità della condotta contestata all'affidato con la prosecuzione del beneficio penitenziario.
3. Il ricorso è fondato.
Invero, la sottoposizione dell'affidato a una misura cautelare detentiva non comporta l'automatica revoca della misura alternativa, sia perché l'affidamento in prova è compatibile (cfr., Cass. Sez. 1^, 27.10.1999, Cappiello, sent. n. 5916/1999) con lo stato di detenzione conseguente all'applicazione di una misura cautelare coercitiva - comportandone soltanto la sospensione dell'esecuzione per la durata della misura custodiale, per sua natura di carattere provvisorio e sempre revocabile (come, peraltro, verificatosi nel caso in esame), - sia perché la revoca dell'affidamento in prova è correlata alla valutazione della condotta attribuita all'affidato con il provvedimento cautelare, e non alla sola esistenza di detto provvedimento.
Infatti, il tribunale di sorveglianza ha l'obbligo (art. 51 co. 1^ legge 26.7.1975 n. 354) di vagliare gli elementi indicati nell'ordinanza custodiale come sintomatici del fallimento dell'esperienza rieducativa perseguita dall'esecuzione del beneficio penitenziario in questione, di guisa che la revoca della misura alternativa deriva soltanto dall'accertamento relativo a detta sintomaticità.
Del resto, come emerge dalla lettura dell'art. 51 - bis legge 354/1975, nemmeno la esistenza di un titolo detentivo definitivo, di per se sola, comporta la revoca dell'affidamento in prova, dovendo tale situazione sopravvenuta essere sottoposta sempre al vaglio del tribunale di sorveglianza, che, per disporre l'eventuale revoca, dovrà necessariamente valutare tutte le circostanze del caso concreto.
Il giudice del merito non si è attenuto, facendo derivare automaticamente la revoca dell'affidamento in prova dalla sola esistenza di un provvedimento cautelare coercitivo, ai principi di diritto sopra indicati, sicché l'ordinanza impugnata risulta, prima che giuridicamente errata, priva di effettiva - essendo del tutto apparente quella risultante dal suo testo - motivazione in punto di revoca della suddetta misura.
Detto provvedimento deve, quindi, essere annullato con rinvio degli atti allo stesso giudice, il quale, in diversa composizione soggettiva, provvederà a nuova motivata deliberazione in ordine alla revoca in questione, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Brescia.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2001