Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2001, n. 45800
CASS
Sentenza 23 novembre 2001

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L'affidamento in prova al servizio sociale (nella specie disposto nei confronti di tossicodipendente, ai sensi dell'art.94 del T.U. sugli stupefacenti approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309), non è soggetto a revoca automatica per il solo fatto che l'affidato venga successivamente sottoposto a misura cautelare detentiva, dovendo invece provvedere, in tal caso, il tribunale di sorveglianza, a verificare in concreto se gli elementi indicati nell'ordinanza custodiale siano o meno sintomatici di un accertato fallimento dell'esperimento rieducativo tentato con la summenzionata misura alternativa alla detenzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2001, n. 45800
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45800
    Data del deposito : 23 novembre 2001

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