Sentenza 24 giugno 2010
Massime • 1
In tema di impugnazioni, l'istanza di riesame contro una misura cautelare presentata al giudice incompetente (giudice "a quo") deve, per il principio di conservazione dell'impugnazione, essere trasmessa al giudice competente (giudice "ad quem"), sempre che siano state rispettate le forme generali prescritte per la presentazione o la trasmissione, compreso l'invio a mezzo posta. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame - presentata alla direzione della casa circondariale che l'aveva ricevuta, accertandone la provenienza dall'indagato- nella quale si specificava che si proponeva ricorso al Tribunale del riesame, ancorché essa fosse diretta al G.i.p.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2010, n. 33336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33336 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 24/06/2010
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1085
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 10918/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO GO VITTORIO, N. IL 24/02/1940;
avverso l'ordinanza n. 48/2010 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 25/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA;
Udito il Procuratore Generale, dott. Oscar Cedrangolo, che chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO
1.-Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame contenuta nella nota inviata dal TE, tramite la direzione della casa circondariale di Bergamo al GIP del locale Tribunale, sia perché essa non poteva essere ritenuta dichiarazione ex art. 123 c.p.p., non rispettando le forme prescritte, sia in quanto non era stata presentata al giudice competente, come prescritto dall'art. 209 c.p.p., comma 4. 2.-Il TE ha proposto ricorso per cassazione con dichiarazione alla direzione della casa circondariale di Bergamo, riservando i motivi al difensore di fiducia che ha depositato impugnazione e motivi con i quali rileva l'errore del Tribunale: a) richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la richiesta di riesame può essere validamente presentata anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale del luogo di emissione della decisione impugnata;
b) deducendo che la persona detenuta può proporre impugnazione mediante consegna dell'atto al Direttore dell'istituto il quale accerta, come ha fatto nella specie, la provenienza della dichiarazione di riesame da parte dell'imputato. 3.- Il ricorso è fondato.
a.-Per l'impugnazione non sono previste formule sacramentali e nella specie l'indagato aveva presentato l'atto alla direzione della casa circondariale che lo aveva ricevuto accertandone la provenienza dal TE. Detto atto poi conteneva gli elementi minimi per essere ritenuta impugnazione, specificandosi in esso che si faceva ricorso presso il Tribunale del riesame.
b.-Inoltre, "nel caso di istanza di riesame contro una misura cautelare presentata al giudice incompetente (giudice "a quo"), la stessa, per il principio di conservazione dell'impugnazione, deve essere trasmessa al giudice competente (giudice "ad quem"), sempre che siano state rispettate le forme generali prescritte per la presentazione o la trasmissione, compreso l'invio a mezzo posta. (Cass., sez. 3, 13 gennaio 2000, n. 130, Gavrila Cass., pen. 2000, 3355).
Nella specie, l'istanza era stata depositata alla direzione della casa circondariale che ne aveva accertato la provenienza dal TE, che anche se era diretta al GIP presso il Tribunale di Milano in essa inequivocabilmente si voleva fare ricorso presso il Tribunale del riesame in relazione al provvedimento. Per cui la richiesta avrebbe dovuto essere esaminata nel merito dal Tribunale del riesame.
U provvedimento di inammissibilità va, pertanto, annullato con rinvio al Tribunale di Milano.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano. Dispone, che a cura della cancelleria copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario competente territorialmente ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2010