Sentenza 28 gennaio 2000
Massime • 1
Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del processo non richiede il preventivo formale accertamento della costituzione delle parti, potendo essere adottato in ogni momento, in cui se ne ravvisi la necessità convocando, se del caso, le parti a tale fine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2000, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 28.1.2000
" Giovanni De Roberto Consigliere SENTENZA
" Bruno Oliva " N. 512
" TO Stefano Agrò " REGISTRO GENERALE
" Arturo Cortese " N. 23186/99
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi promossi da TO NO e TO PA contro l'ordinanza 15 aprile 1999 dei Tribunale del riesame di Milano. Udita la relazione dei Consigliere Dott. TO Stefano Agrò Udito il P.G. Mario Favalli che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Ritenuto in fatto e in diritto
1. TO NO e TO PA ricorrono contro il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale dei riesame ha confermato l'ordinanza della Corte d'Assise d'Appello di Milano pronunziata il precedente 24 febbraio. Questa aveva disposto la sospensione dei termini processuali e respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare per sopravvenuto venir meno delle esigenze cautelari.
2. I ricorrenti deducono il difetto di motivazione della pronunzia che non avrebbe tenuto conto dei fatto che la precedente ordinanza di congelamento dei termini (contenuta nella sentenza di primo grado) era assolutamente immotivata, che illegittimamente la nuova sospensione era stata adottata prima dell'accertamento della corretta costituzione delle parti, che il giudizio di particolare complessità dei dibattimento andava "personalizzato" in riferimento alla posizione processuale dei singolo imputato.
3. Del tutto illogico sarebbe poi il giudizio in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari.
4. I ricorsi sono privi di fondamento.
Non è infatti dato comprendere in qual modo i motivi relativi all'ordinanza in calce al dispositivo della sentenza di primo grado (quand'anche ancora deducibili) possano rifluire sul provvedimento di sospensione adottato dalla Corte d'Assise d'Appello e ciò non senza rammentare che la necessità della sospensione durante la redazione della sentenza era nella specie in re ipsa (il solo dispositivo, come ricorda il giudice dei riesame constava di 111 pagine). Quanto alla seconda censura, va rilevato che con essa, sebbene ambiguamente formulata, non si lamenta una violazione sostanziale dei contraddittorio, non si assume cioè che l'ordinanza sia stata emessa senza sentire qualche patte, ma si fa una questione meramente formale di ordo iudicii: prima si dovrebbe procedere all'accertamento della regolare costituzione delle parti e quindi si potrebbe disporre la sospensione dei termini processuali. La sola enunciazione dei problema ne dimostra tuttavia l'inconsistenza, potendo la sospensione essere adottata in ogni momento in cui se ne ravvisi la necessità, convocando, se del caso, le parti a questo fine.
Contraria ad ogni orientamento giurisprudenziale è poi l'idea che il provvedimento di sospensione debba riguardare le singole posizioni processuali e non la complessità dei processo oggettivamente intesa.
5. Quanto infine alle esigenze cautelari, i ricorrenti deducono in questa Sede circostanze già ritenute prive di rilievo dal Tribunale dei riesame, così auspicando una nuova valutazione di merito che è invece improponibile.
6. Alla reiezione dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2000