Sentenza 11 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di misure interdittive, la flessibilità della disciplina relativa al termine di durata prevista dall'art. 308, comma secondo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice della cautela un onere di motivazione in merito al termine indicato nell'ordinanza. (Fattispecie relativa ad una misura interdittiva in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della novella in cui il giudice della cautela aveva determinato il termine di durata in quello massimo di 12 mesi senza motivare sul punto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2016, n. 8617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8617 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2016 |
Testo completo
86 1 7 /1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.197 Giovanni Conti - Presidente - Andrea Tronci CC 11/02/2016 Emilia Anna Giordano R.G.N. 42376/2015 Ersilia Calvanese Relatore - Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo nel procedimento a carico di AC QU US, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 23/09/2015 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale US Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
rigetto del udito il difensore, avv. Carlo Bonzano, che ha concluso chiedendo ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 settembre 2015, il Tribunale di Firenze, decidendo sull'appello cautelare proposto da QU US AC, dichiarava l'avvenuta perdita di efficacia, a far data dal 27 giugno 2015, della misura Gr cautelare interdittiva disposta nei confronti di quest'ultimo con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo. QU US AC era stato sottoposto, con ordinanza del 24 aprile 2015 (eseguita il 27 aprile 2015), alla misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercizio della professione medica limitatamente all'ufficio di consulente tecnico o perito d'ufficio o del P.M., in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 373 cod. pen. Nella motivazione dell'ordinanza cautelare, il Giudice dava atto che la durata della misura interdittiva non poteva essere predeterminata, come richiesto dal P.M., restando la stessa soggetta soltanto ai termini di durata massima indicati dall'art. 308 cod. proc. pen., decorrenti dall'inizio della sua esecuzione. In data 3 luglio 2015, il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta dell'indagato di declaratoria della perdita di efficacia della misura per decorrenza del termine massimo di durata, in quanto aveva ritenuto applicabile la novella della legge n. 47 del 2015, che aveva nel frattempo modificato l'art. 308 cod. proc. pen., prevedendo un termine di durata delle misure interdittive sino a dodici mesi. Il medesimo Giudice escludeva che la modifica normativa comportasse necessariamente la indicazione «ora per allora» di un termine di efficacia della misura, dovendosi in tal caso ritenere applicabile, in base al principio del tempus regit actum, il regime della previgente disciplina (e quindi il termine massimo di durata). Il 20 luglio 2015, il Pubblico ministero formulava richiesta di applicazione della misura in mesi dodici, alla luce delle modifiche dell'art. 308 cod. proc. pen. Il Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 25 luglio 2015, valutato il permanere delle esigenze cautelari che avevano giustificato l'emissione della misura e tenuto conto della gravità dei fatti contestati, fissava la durata della misura in mesi otto, decorrenti dal 27 aprile 2015, data della sua originaria esecuzione. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale, adito dall'indagato con appello avente ad oggetto sia il provvedimento del 3 luglio che quello del 25 luglio 2015,, riteneva che la misura avesse perduto efficacia il 27 giugno 2015, non essendo a quella data intervenuto alcun provvedimento che avesse stabilito - come richiesto dalla norma un termine di durata più lungo della misura. In ogni - caso, secondo i Giudici dell'appello cautelare, anche il nuovo provvedimento non poteva ritenersi legittimo come rinnovo di misura cautelare, sia perché non preceduto dall'interrogatorio dell'indagato, sia perché non motivato da esigenze probatorie. 2 Gr G 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, denunciando la violazione dell'art. 308 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. La novella dell'art. 308 cod. proc. pen., in assenza di una disposizione transitoria che impone al giudice di fissare nuovamente il termine di durata avrebbe riguardato, non il momento genetico della misura, bensì soltanto quello dinamico, allungando la durata massima di efficacia della misura. Con memoria del 5 febbraio 2016, il difensore di AC chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato, rilevando che la nuova normativa prevede la determinazione giudiziale del termine di perenzione e la motivazione sulla scelta del termine. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
2. Appare dirimente constatare che la omessa fissazione della data di scadenza della misura cautelare (anche di natura interdittiva) è causa di nullità dell'ordinanza, solo nell'ipotesi tassativamente prevista dall'art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., non applicabile al caso in esame nel quale la misura è stata adottata in relazione al pericolo di recidiva, di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 51057 del 13/11/2015, non massimata). Pertanto, l'omessa indicazione del termine nell'ordinanza genetica comportava che la durata della misura in esame fosse da ritenersi implicitamente quella massima prevista dall'art. 308 cit., secondo il testo nel frattempo modificato dalla novella introdotta dalla legge n. 47 del 2015. Le Sezioni Unite Penali hanno invero affermato il principio che le modifiche sfavorevoli all'indagato apportate dalla legge alla disciplina delle misure cautelari devono trovare applicazione a tutti i casi in cui le misure sono ancora in corso (Sez. U, n. 20 del 01/10/1991, Alleruzzo, Rv. 188524, con riferimento alla protrazione dei termini di durata massima della custodia cautelare, prevista in un provvedimento legislativo modificativo delle norme precedentemente vigenti), in ossequio alla giurisprudenza costituzionale che ha più volte stabilito, sin dalla sentenza n. 15 del 1982 (relativa allo scrutinio di legittimità costituzionale della norma di legge che prevedeva l'applicazione del prolungamento dei termini massimi di durata della detenzione preventiva ai procedimenti in corso), che l'art. 25 Cost. si applica soltanto alle norme di carattere sostanziale, e non anche alle norme processuali penali. 3 дя G Piuttosto, la citata novella del 2015, nel prevedere rispetto alla normativa previgente un "modello" flessibile» di durata della misura interdittiva per un periodo oggetto di valutazione discrezionale del giudice, non superiore nel massimo a dodici mesi - imponeva al giudice della cautela uno specifico onere motivazionale in punto di durata della medesima. Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 1325 del 18/11/2015, dep. 2016, Zappalà, non massimata), tale determinazione costituisce espressione del principio generale per cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione. Quindi, se da un lato il Giudice della cautela, con il provvedimento del 3 luglio 2015, ha correttamente applicato alla misura in atto il diverso termine di durata della misura interdittiva previsto dal nuovo testo dell'art. 308 cod. proc. pen., dall'altro, nel ritenere che alla stessa fosse applicabile la massima estensione prevista (dodici mesi) dalla norma, avrebbe dovuto motivare sul punto. Ciò ha determinato un vizio del provvedimento impugnato con l'appello cautelare, che tuttavia avrebbe potuto essere sanato dal giudice della impugnazione (tra le tante, Sez. 1, n. 27677 del 10/06/2009, Genchi, Rv. 244718). Erroneamente quindi i Giudici a quibus hanno ritenuto che alla data di originaria scadenza della misura interdittiva (27 giugno 2015) non fosse intervenuto «alcun provvedimento» per determinare un termine di efficacia ulteriore della misura in atto, travolgendo anche la successiva misura del 25 luglio 2015, che di seguito aveva motivatamente modificato in melius la durata della misura cautelare.
3. Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, in quanto nell'appello proposto dal AC avverso il provvedimento del 25 luglio 2015 era stata soltanto dedotta la questione processuale sopra affrontata. La Cancelleria provvederà alla comunicazioni previste dall'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.: infatti, nei casi (come in quello in esame) in cui l'esecuzione consegue alla decisione della Corte di cassazione, spetta al pubblico ministero procedente adottare, su segnalazione della Cancelleria della Corte e ove ne esistano i presupposti, gli opportuni provvedimenti (Sez. 3, n. 1722 del 28/07/1993, Candio, Rv. 194675).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata. 4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso l'11/02/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilia Calvanese Giovanni Conti явик L DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 MAR 2016 A IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R P U Piera Esposito E T R E C 105