Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2016, n. 8617
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Sentenza 11 febbraio 2016

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In tema di misure interdittive, la flessibilità della disciplina relativa al termine di durata prevista dall'art. 308, comma secondo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice della cautela un onere di motivazione in merito al termine indicato nell'ordinanza. (Fattispecie relativa ad una misura interdittiva in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della novella in cui il giudice della cautela aveva determinato il termine di durata in quello massimo di 12 mesi senza motivare sul punto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2016, n. 8617
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8617
    Data del deposito : 11 febbraio 2016

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