Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/1999, n. 889
CASS
Sentenza 3 febbraio 1999

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L'erogazione dei contributi CEE per ritiro dalla produzione di terreni seminativi è subordinata alla duplice, cumulativa condizione che i terreni stessi risultino già coltivati nel periodo di riferimento, e che il richiedente li abbia coltivati al momento della presentazione della domanda, sì che l'assenza di una soltanto di tali presupposti integra gli estremi della violazione amministrativa di cui agli artt. 2 e 3 della legge 898 del 1986 (nella specie, dagli accertamenti effettuati era risultato che, alla data di presentazione della domanda, il terreno in relazione al quale erano stati richiesti i contributi non era seminativo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/1999, n. 889
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 889
    Data del deposito : 3 febbraio 1999

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