Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
L'erogazione dei contributi CEE per ritiro dalla produzione di terreni seminativi è subordinata alla duplice, cumulativa condizione che i terreni stessi risultino già coltivati nel periodo di riferimento, e che il richiedente li abbia coltivati al momento della presentazione della domanda, sì che l'assenza di una soltanto di tali presupposti integra gli estremi della violazione amministrativa di cui agli artt. 2 e 3 della legge 898 del 1986 (nella specie, dagli accertamenti effettuati era risultato che, alla data di presentazione della domanda, il terreno in relazione al quale erano stati richiesti i contributi non era seminativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/1999, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Enrico ALTIERI - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. US MARZIALE - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
OS GI, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Soc. Coop. a r.l. PARMA COOP., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 23, presso l'avvocato MARCACCI BALESTRAZZI M., rappresentato e difeso dall'avvocato PIERO BAZINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 111/96 del Giudice di pace di PARMA, depositata il 14/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/98 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. Svolgimento del processo.
Con ricorso al giudice di pace di Parma depositato il 19 maggio 1995 US RO, nella sua qualità di legale rappresentante della società cooperativa Parma Coop a r.l., si opponeva all'ordinanza del direttore dell'ufficio centrale repressione frodi di Modena, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della sanzione di lire 5 milioni per violazione degli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n.898, per aver indebitamente conseguito contributi a carico del Fondo Europeo Agricolo di orientamento e Garanzia - FEOGA. La sanzione faceva seguito a verbale di accertamento e contestazione redatto da agenti del Corpo Forestale dello Stato, i quali avevano rilevato che il terreno per cui era stato chiesto il contributo non era , contrariamente a quanto asserito, seminativo.
Con sentenza in data 14 febbraio 1996 il giudice di pace rigettava l'opposizione con la motivazione seguente:
- l'erogazione del contributo FEOGA era subordinata a due cumulative condizioni, e cioè l'avvenuto ritiro dei seminativi dalla produzione solo se detti terreni sono stati coltivati nel periodo di riferimento, e solo se il richiedente coltivava i tereni al momento della presentazione della domanda;
- dagli accertamenti effettuati risultava che, alla data della presentazione della domanda ( 31 marzo 1992 ), il terreno non era seminativo. Ciò emergeva, in particolare, dalle dichiarazioni dei testimoni;
dalle ammissioni contenute in documenti presentati dal ricorrente;
dall'istanza presentata da quest'ultimo al sindaco di Solignano, nonché dalla relativa autorizzazione e convenzione per lo sfruttamento dell'area come cava per il periodo 1991 / 1994. Tale mutamento di destinazione non giustificava l'erogazione del contributo, previsto quale ristoro al coltivatore che ha messo a riposo un terreno seminativo, come confermato dalla lettura dell'art.3, punto 2, del regolamento CEE n.762/94 del 6 aprile 1994;
- tali risultanze erano state confermate dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio;
- pertanto, il contributo era stato conseguito mediante esposizione di dati e notizie falsi all'atto della presentazione della domanda, il che non giustificava l'accoglimento del motivo subordinato, tendente ad ottenere la riduzione della sanzione. Avverso tale sentenza la cooperativa ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due mezzi di annullamento. L'Amministrazione intimata resiste con controricorso.
2. I motivi di ricorso.
2.1. Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 250 cod.proc.civ., in relazione all'art. 23 legge 689 / 81, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente lamenta che, pur non essendosi presentati i testi dedotti dalla controparte all'udienza stabilita, il giudice di pace, invece di dichiarare la parte decaduta dalla prova ai sensi dell'art. 104 delle disposizioni di attuazione del cod. proc.civ., abbia disposto una nuova intimazione, ritenendo che quella precedente non fosse del tutto chiara e, di fronte all'opposizione di esso ricorrente, abbia emanato ordinanza, nella quale osservava di aver fatto propria la prova per testi, sul presupposto del carattere parzialmente inquisitorio del procedimento di opposizione. I principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale 5 dicembre 1990, n. 534, non svolgono alcun ruolo nella questione. Essenziale sarebbe invece, per il ricorrente, il rilievo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione è retto - salvo espresse deroghe - dalle regole del processo civile.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 9 del regolamento CEE n.1272/88 e dell'art.2, punti 3 e 4, del D.M. 19 febbraio 191, n.63, nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che l'erogazione del contributo FEOGA fosse subordinata a due condizioni:
1) l'effettiva coltivazione dei seminativi ritirati dalla produzione nel periodo di riferimento;
2) la loro coltivazione al momento di presentazione della domanda. Il secondo requisito può essere, infatti, alternativamente posto alle altre condizioni di cui al punto 4 dell'art.2 D.M. 19 febbraio 1991, n. 63. Il regolamento CEE consente differenti utilizzazioni dei terreni ritirati dalla produzione durante il periodo di riferimento, e cioè:
a) lasciarli incolti (art.4, n.1); b) creare pascoli permanenti per un allevamento estensivo ( art.5, 1^ comma ); c) continuare a coltivarli per la produzione di lenticchie, ceci e vecce ( art.6). Parimenti, l'art.4 del D.M. 63 / 1991 subordina la concessione degli aiuti a determinate destinazioni dei terreni ritirati, e cioè quelle indicate dalla norma comunitaria, più l'imboschimento. Pertanto, lasciare le terre ritirate dalla produzione incolte al momento della presentazione della domanda è soltanto una facoltà del richiedente. La norma comunitaria è molto chiara: l'Art. 4, n.1, del regolamento stabilisce "Nel caso in cui le terre sottratte alla produzione sono lasciate incolte. . ."
Il requisito della coltivazione al momento di presentazione della domanda, di cui all'art.9, n.1, del regolamento è da riferire, quindi, soltanto ai richiedenti che optino per le altre soluzioni. Inoltre l'art.7, lett.e), del regolamento richiede anche l'indicazione della superficie già ritirata dalla produzione e la sua ubicazione, a conferma del fatto che, a seconda delle diverse possibilità di utilizzo, il richiedente potrà correttamente compilare la domanda. Tanto è vero che la lettera f) prescrive l'indicazione dell'utilizzo per i terreni di cui alla lettera e), già ritirati dalla produzione e quindi non coltivati al momento della domanda.
Nel caso di specie la ricorrente ha coltivato il fondo di Ha 82.71.10 tra il 1^ settembre 1987 e il 30 aprile 1988 periodo di riferimento previsto dall'art. 3 del D.M. 63 / 91), successivamente lo ha lasciato incolto per Ha 74.44.00 e lo ha destinato per Ha 8.27.10 per scopi non agricoli ( cava di ghiaia ).
I terreni sono stati ritirati dalla produzione per il quinquennio 1991 - 1996.
Quanto all' utilizzazione dei terreni lasciati incolti come cava, il ricorrente rileva che tale sfruttamento, per una superficie di mq. 63.127, ( il resto dell'area è destinato al transito di automezzi ) era stato concesso alla società SINCO s.r.l., sulla base di una convenzione del 3 maggio 1991 col Comune di Solignano. Nè la disciplina comunitaria, ne' quella di attuazione fanno divieto di utilizzare a cava i tereni agricoli ritirati dalla produzione.
Il giudice di pace ha ritenuto che la cava fosse esclusa dalle utilizzazioni a scopi non agricoli consentiti dalla lett. b) dell'art.4, punto 5) del D.M. perché la ha considerata - erroneamente - una costruzione permanente. In realtà, in base agli impegni assunti, la SINCO aveva provveduto al riempimento di tutta la superficie oggetto di scavo, per cui la stessa sarà nuovamente coltivabile alla fine dell'impegno comunitario.
3. Motivi della decisione
L'esame delle censure del ricorrente rende necessarie alcune precisazioni sulla natura del contributo a carico del FEOGA, previsto dal regolamento ( CEE ) della Commissione del 29 aprile 1988, il quale fissava "le modalità di applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione". Secondo i considerants di tale regolamento, la finalità principale dell'aiuto era quella di compensare la perdita di reddito subita dall'agricoltore a seguito del ritiro dei terreni seminativi dalla produzione, introducendo speciali cautele per escludere dal regime le superfici recentemente convertite in seminativi.
Pertanto, lo stesso regolamento stabiliva, all'art.3, paragrafo 1, che le superfici fossero state effettivamente coltivate a seminativo in un periodo, determinato dagli Stati membri e compreso tra il 1^ luglio 1987 e il 30 giugno 1988. Per quanto concerne l'aiuto di cui aveva beneficiato la cooperativa rappresentata dall'RO, il periodo di riferimento era compreso tra il 1^ settembre 1987 e il 30 aprile 1988.
È pertanto evidente che - come lo stesso ricorrente ha riconosciuto - la mancata destinazione a seminativo del terreno nel periodo di riferimento ostava alla concessione dell'aiuto. Ciò premesso, ritiene la Corte che le censure svolte dal ricorrente non contengano critiche nei confronti di alcune statuizioni della sentenza impugnata, le quali erano da sole idonee a sostenere la decisione di rigetto dell'opposizione. In particolare, il giudice di pace, nel ritenere che requisito essenziale per ottenere l'aiuto era la destinazione del terreno a seminativo, non solo nel periodo di riferimento, ma anche al momento della presentazione della domanda, ha fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, secondo cui una rilevante parte della superficie, già dal 1976, era interessata da un fenomeno franoso ed era coperta da vegetazione "che già da allora recava caratteri che escludevano la possibilità di considerare il terreno a seminativo ".
Orbene, il ricorrente ha censurato, col primo motivo, l'avvenuta assunzione d'ufficio di prova testimoniale, mentre, col secondo motivo, ha contestato che il requisito della destinazione a seminativo al momento della domanda, di cui all'art.9, par.1, del regolamento n.1272/88 e all'art.2, punto 4, del D.M. 19 febbraio 1991, n.63 fosse imposto anche nel caso in cui si scegliesse la soluzione di lasciare incolto il terreno.
È evidente che la statuizione della sentenza, contenendo una esplicita esclusione del requisito della destinazione a seminativo nel periodo di riferimento, era sufficiente a sostenere la decisione e, come tale, avrebbe dovuto essere investita da precise censure da parte del ricorrente.
L'acquiescenza di quest'ultimo alla predetta parte della sentenza comporta, quindi, la dichiarazione d'inammissibilità delle censure dedotte coi motivi.
Infatti, una volta stabilito che nella domanda di aiuto erano stati esposti "dati o notizie falsi", (nella specie, la qualità di seminativo del terreno nel periodo di riferimento) e che tale rappresentazione della realtà in modo non conforme al vero aveva determinato l'indebito conseguimento di aiuti a carico del FEOGA, ne conseguiva l'applicabilità della sanzione prevista dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n.898. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. In considerazione dell'attività difensiva dell'Amministrazione controricorrente, limitatasi a chiedere il rigetto del ricorso senza specificarne i motivi, si ritiene di dover compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile, il 22 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1999