CASS
Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2023, n. 25610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25610 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/05/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG M. FRANCESCA LOY che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di assise di appello di Catania, in accoglimento dell'istanza avanzata dal Procuratore generale, ha determinato in dieci mesi la durata, dell'isolamento diurno inflitto a OR Saitta, detenuto in espiaz,ione delta pena dell'ergastolo inflittagli con più sentenze di condanna, in luogo delh pena temporanea di anni 12, mesi 2 di 4, reclusione ed euro 6.000,00i di multa, di cui al provvedimento di cumulo del Procuratore generale della Corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari del 24 maggio 2018. 2. Ricorre Saitta, per' il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico ì motivo per violazione di legge. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25610 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 02/02/2023 Lamenta che la Corte territoriale non ha considerato che la pena temporanea era già stata interamente espiata e che, pertanto, non poteva essere rivalutata la gravità dei reati per le quali essa era stata inflitta. Non ha, inoltre, tenuto conto che le pene dell'ergastolo, inflitte per reati diversi, sono state unificate solo ai fini esecutivi e che l'isolamento diurno, di conseguenza, avrebbe dovuto essere inflitto in relazione ad una delle due pene perpetue.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità alla luce della genericità delle censure proposte che, come correttamente rilevato dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte, non specificano né le norme né i criteri di computo violati, limitandosi ad enunciare alcune criticità, invero, non del tutto comprensibili. 2. L'ordinanza impugnata è in sintonia con i principi ripetutamente affermanti a questa Cotte in tema di determinazione dell'isolamento diurno da parte del giudice dell'esecuzione. Nel caso di concorso tra la pena dell'ergastolo ed altra pena, temporanea o perpetua, il legislatore ha previsto, con l'art. 72 cod. pen., che nel caso di concorso di più condanne alla pena dell'ergastolo la pena va rideterminata in quella dell'ergastolo con isolamento diurno da sei mesi a tre anni, mentre nel caso di concorso tra la pena dell'ergastolo e pena detentiva temporanea superiore ad anni cinque di reclusione la pena va rideterminata nella pena dell'ergastolo con isolamento diurno da due a diciotto mesi. Tale norma va applicata sia nella cognizione che nella fase esecutiva, con la precisazione che, mentre il giudice della cognizione ha il potere di determinare la misura dell'isolamento diurno, con un giudizio discrezionale, tale potere, nella fase esecutiva, è riservato al giudice dell'esecuzione, al quale il pubblico ministero deve presentare la relativa istanza. 3. Il sistema delineato dall'art. 72 cod. pen. prescinde totalmente dal concorso materiale o giuridico tra i reati, prevedendo la sostituzione o assorbimento delle pene temporanee, a causa dell'evidente pratica impossibilità di aggiungere una frazione di pena temporanea ad una pena già perpetua. Ne deriva che, ove sia stato inflitto l'ergastolo, e una volta che si sia proceduto al cumulo delle pene che il condannato deve espiare, si instaura un unico rapporto esecutivo, nell'ambito del quale le singole pene temporanee ricomprese nel 2 cumulo - inflitte per i vari reati che concorrono (non avendo più alcun rilievo come s'è detto l'art. 81 c.p.) con il reato per il quale è stato irrogato l'ergastolo - perdono autonomia, venendo ad esse sostituito, entro determinati limiti, l'isolamento diurno: sicché restano assorbite e pressoché neutralizzate dalla pena perpetua. L'isolamento diurno previsto dall'72 cod. pen. non è una modalità di esecuzione della pena dell'ergastolo, ma ha la funzione di sanzione per i delitti concorrenti con quello per cui viene inflitto l'ergastolo, che altrimenti rimarrebbero impuniti, in quanto la pena per essi prevista (perpetua o temporanea) non sarebbe concretamente applicabile (Cass., Sez. 1, 21 marzo 2000, n. 2116, Natoli;
Sez. 1, 30 settembre 1993, Cappai, Rv. 195438). Ne deriva che in tema di esecuzione di pene concorrenti e, più specificamente, nel caso di concorso tra pena dell'ergastolo e pene detentive temporanee, queste ultime devono essere calcolate e aggiunte a quella dell'ergastolo già in corso di espiazione, in virtù del principio dell'unicità dell'esecuzione penale secondo cui in caso di concorrenza tra la pena dell'ergastolo e pene detentive temporanee non superiori ai cinque anni di reclusione, queste ultime devono essere calcolate e aggiunte a quella dell'ergastolo già in corso di espiazione, in virtù del principio dell'unicità dell'esecuzione penale di cui all'art. 663 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, 20 febbraio 2004, Ruggeri, Rv. 228944 sulla base di tale principio questa Corte ha confermato la decisione con la quale, nei confronti di un soggetto condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, era stato aumentato il periodo di isolamento diurno a seguito di altre condanne a pene detentive inferiori a cinque anni di reclusione nel frattempo intervenute). 4. Tanto posto, nel determinare la durata dell'isolamento diurno, la Corte territoriale ha, pertanto, correttamente tenuto conto della gravità non dei reati per i quali è stata inflitta la pena dell'ergastolo, ma di quelli per i quali era stata inflitta la pena temporanea non più applicabile, oltre che della misura di quest'ultima "in esubero" rispetto al limite di anni cinque. Né risulta, per l'assenza nel ricorso di qualsiasi specificazione sul punto, quando ed in che termini il ricorrente abbia già espiato le pene temporanee confluite nell'isolamento diurno. La relativa deduzione risulta del tutto generica. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 3 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 2 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG M. FRANCESCA LOY che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di assise di appello di Catania, in accoglimento dell'istanza avanzata dal Procuratore generale, ha determinato in dieci mesi la durata, dell'isolamento diurno inflitto a OR Saitta, detenuto in espiaz,ione delta pena dell'ergastolo inflittagli con più sentenze di condanna, in luogo delh pena temporanea di anni 12, mesi 2 di 4, reclusione ed euro 6.000,00i di multa, di cui al provvedimento di cumulo del Procuratore generale della Corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari del 24 maggio 2018. 2. Ricorre Saitta, per' il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico ì motivo per violazione di legge. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25610 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 02/02/2023 Lamenta che la Corte territoriale non ha considerato che la pena temporanea era già stata interamente espiata e che, pertanto, non poteva essere rivalutata la gravità dei reati per le quali essa era stata inflitta. Non ha, inoltre, tenuto conto che le pene dell'ergastolo, inflitte per reati diversi, sono state unificate solo ai fini esecutivi e che l'isolamento diurno, di conseguenza, avrebbe dovuto essere inflitto in relazione ad una delle due pene perpetue.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità alla luce della genericità delle censure proposte che, come correttamente rilevato dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte, non specificano né le norme né i criteri di computo violati, limitandosi ad enunciare alcune criticità, invero, non del tutto comprensibili. 2. L'ordinanza impugnata è in sintonia con i principi ripetutamente affermanti a questa Cotte in tema di determinazione dell'isolamento diurno da parte del giudice dell'esecuzione. Nel caso di concorso tra la pena dell'ergastolo ed altra pena, temporanea o perpetua, il legislatore ha previsto, con l'art. 72 cod. pen., che nel caso di concorso di più condanne alla pena dell'ergastolo la pena va rideterminata in quella dell'ergastolo con isolamento diurno da sei mesi a tre anni, mentre nel caso di concorso tra la pena dell'ergastolo e pena detentiva temporanea superiore ad anni cinque di reclusione la pena va rideterminata nella pena dell'ergastolo con isolamento diurno da due a diciotto mesi. Tale norma va applicata sia nella cognizione che nella fase esecutiva, con la precisazione che, mentre il giudice della cognizione ha il potere di determinare la misura dell'isolamento diurno, con un giudizio discrezionale, tale potere, nella fase esecutiva, è riservato al giudice dell'esecuzione, al quale il pubblico ministero deve presentare la relativa istanza. 3. Il sistema delineato dall'art. 72 cod. pen. prescinde totalmente dal concorso materiale o giuridico tra i reati, prevedendo la sostituzione o assorbimento delle pene temporanee, a causa dell'evidente pratica impossibilità di aggiungere una frazione di pena temporanea ad una pena già perpetua. Ne deriva che, ove sia stato inflitto l'ergastolo, e una volta che si sia proceduto al cumulo delle pene che il condannato deve espiare, si instaura un unico rapporto esecutivo, nell'ambito del quale le singole pene temporanee ricomprese nel 2 cumulo - inflitte per i vari reati che concorrono (non avendo più alcun rilievo come s'è detto l'art. 81 c.p.) con il reato per il quale è stato irrogato l'ergastolo - perdono autonomia, venendo ad esse sostituito, entro determinati limiti, l'isolamento diurno: sicché restano assorbite e pressoché neutralizzate dalla pena perpetua. L'isolamento diurno previsto dall'72 cod. pen. non è una modalità di esecuzione della pena dell'ergastolo, ma ha la funzione di sanzione per i delitti concorrenti con quello per cui viene inflitto l'ergastolo, che altrimenti rimarrebbero impuniti, in quanto la pena per essi prevista (perpetua o temporanea) non sarebbe concretamente applicabile (Cass., Sez. 1, 21 marzo 2000, n. 2116, Natoli;
Sez. 1, 30 settembre 1993, Cappai, Rv. 195438). Ne deriva che in tema di esecuzione di pene concorrenti e, più specificamente, nel caso di concorso tra pena dell'ergastolo e pene detentive temporanee, queste ultime devono essere calcolate e aggiunte a quella dell'ergastolo già in corso di espiazione, in virtù del principio dell'unicità dell'esecuzione penale secondo cui in caso di concorrenza tra la pena dell'ergastolo e pene detentive temporanee non superiori ai cinque anni di reclusione, queste ultime devono essere calcolate e aggiunte a quella dell'ergastolo già in corso di espiazione, in virtù del principio dell'unicità dell'esecuzione penale di cui all'art. 663 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, 20 febbraio 2004, Ruggeri, Rv. 228944 sulla base di tale principio questa Corte ha confermato la decisione con la quale, nei confronti di un soggetto condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, era stato aumentato il periodo di isolamento diurno a seguito di altre condanne a pene detentive inferiori a cinque anni di reclusione nel frattempo intervenute). 4. Tanto posto, nel determinare la durata dell'isolamento diurno, la Corte territoriale ha, pertanto, correttamente tenuto conto della gravità non dei reati per i quali è stata inflitta la pena dell'ergastolo, ma di quelli per i quali era stata inflitta la pena temporanea non più applicabile, oltre che della misura di quest'ultima "in esubero" rispetto al limite di anni cinque. Né risulta, per l'assenza nel ricorso di qualsiasi specificazione sul punto, quando ed in che termini il ricorrente abbia già espiato le pene temporanee confluite nell'isolamento diurno. La relativa deduzione risulta del tutto generica. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 3 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 2 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente