Sentenza 25 ottobre 2003
Massime • 2
Nel rito del lavoro allorquando la motivazione della sentenza si limiti alla mera esplicitazione di statuizioni già sostanzialmente argomentabili dalla struttura logico - semantica del dispositivo, non può invocarsi il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione della sentenza (principio che presuppone l'effettiva carenza nell'uno di statuizioni rinvenibili formalmente solo nell'altra), bensì bisogna fare riferimento all'altro principio per il quale la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata non solo tenendo conto delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma coordinando queste ultime con il percorso logico - semantico attraverso il quale si snoda la motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato, avendo ritenuto irrilevante la mera imprecisione lessicale, la sentenza di merito che aveva descritto inequivocabilmente una ipotesi di improponibilità della domanda giudiziale per difetto di preventiva domanda amministrativa, pervenendo però in dispositivo alla declaratoria di improcedibilità, che è conseguenza della diversa ipotesi di mancata ultimazione del procedimento amministrativo già avviato con la relativa domanda).
In ipotesi di cumulo di pensioni, a seguito del divieto di integrazioni plurime e della successiva declaratoria di illegittimità costituzionale del medesimo, di cui alla sentenza n. 240 del 1994 della Corte Costituzionale, l'integrazione al minimo e la cosiddetta cristallizzazione hanno contenuto e finalità diversi, in quanto la prima mira ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, mentre la seconda tende a rendere graduale la perdita dell'integrazione al minimo della seconda pensione. Pertanto, la proposizione della domanda amministrativa di integrazione al minimo di una seconda pensione, fruita in cumulo con altra del pari integrata, non contiene necessariamente la richiesta amministrativa della cosiddetta cristallizzazione, cosicché l'avvenuta richiesta dell'integrazione non esime l'assicurato, che ritenga di aver diritto anche alla cristallizzazione, in base agli specifici presupposti di legge, dall'onere di farlo valere, separatamente, nella sede amministrativa, prima della domanda giudiziale, che risulta altrimenti improponibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2003, n. 16079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16079 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Domenico - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefano Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EU NO, EU NO, EU NA, EU RA, EU AR, EU IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, rappresentati e difesi dall'avvocato PACIFICO SERVILI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO RAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, PAOLO MARCHINI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sent. n. 206/2000 del Tribunale di CAMERINO, depositata il 25 ottobre 2000 - R.G.N. 10/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 giugno 2003 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Camerino, con sentenza depositata in cancelleria il 25 ottobre 2000, accertava che:
a) oggetto del giudizio introdotto dagli credi della sig.ra MM ON nei confronti dell'I.N.P.S. era il diritto di quest'ultima di conservare, per il periodo dal 1^ ottobre 1983 al momento della morte, avvenuta il 4 febbraio 1989, la cosiddetta cristallizzazione, giusta la sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 1994, dell'integrazione al trattamento minimo anteriormente corrispostole (in forza di quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 314 del 1985) anche sulla seconda pensione di cui era titolare;
b) ciò nonostante, il giudizio stesso non era soggetto alla declaratoria di estinzione di cui all'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, essendo contestata l'esistenza stessa del diritto alla cosiddetta cristallizzazione, per avere l'I.N.P.S. eccepito l'intervenuta decadenza da tale diritto e l'insussistenza del requisito reddituale che lo condiziona;
c) preliminare ad ogni altra risultava, poi, l'eccezione, ugualmente sollevata dall'I.N.P.S., dell'improponibilità della domanda giudiziale, per difetto di anteriore proposizione di istanza in via amministrativa;
d) quest'ultima eccezione era anche fondata, essendo emerso che l'unica fase amministrativa cui le parti private facevano riferimento era quella attivata con la domanda del 20 giugno 1986, relativa, però, al diritto di percepire due pensioni ugualmente integrate al minimo, non anche a quello alla cristallizzazione nei sensi di cui sopra.
Per la cassazione di questa sentenza propongono ricorso gli eredi della Sig.ra ON, sulla base di due motivi.
L'I.N.P.S. ha depositato la procura speciale al suo difensore. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti denunciano vizi di motivazione consistenti nel non avere il giudice "a quo" considerato che l'originaria domanda amministrativa faceva valere anche il diritto ai ratei di integrazione al trattamento minimo successivi al 30 settembre 1983, come era confermato dal successivo ricorso depositato il 4 settembre 1992, al Comitato provinciale dell'I.N.P.S., prodotto agli atti del giudizio d'appello ed espressamente menzionato nella relativa memoria difensiva.
Aggiungono, con un secondo motivo, che l'eccezione di decadenza sollevata dall'I.N.P.S. non è fondata, poiché la domanda giudiziale è stata proposta (il 10 gennaio 1994, ossia) entro il triennio decorrente dall'istanza amministrativa (di cui al suindicato ricorso del 4 settembre 1992).
Se il presente giudizio sia soggetto, in relazione alla materia controversa, alla previsione di estinzione officiosa di cui all'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è questione non più esaminabile in questa sede di legittimità, stante la preclusione nascente da giudicato interno formatosi al riguardo. Si tratta, invero, di questione sulla quale, come riferito in narrativa, si è negativamente espresso il giudice "a quo", senza che alcuna delle parti abbia proposto, sul punto, motivi di ricorso: ciò che assoggetta la situazione processuale derivatane all'efficacia del consolidato principio per cui, anche rispetto alle questioni esaminabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, operano le regole delle impugnazioni, sicché ove su di esse vi sia stata statuizione espressa, la stessa non è suscettibile di diversa decisione ad opera del giudice del gravame che non ne sia stato altrettanto espressamente investito, attraverso la proposizione di specifica censura.
In ordine alla questione sollevata col primo motivo di ricorso, va osservato, innanzi tutto, che, secondo la giurisprudenza della Corte (v., per tutte, Cass., Sez. Un., 24 febbraio 1997, n. 1691), l'integrazione al trattamento minimo costituisce oggetto di un diritto autonomo, rispetto a quello concernente l'erogazione della pensione.
Identica conclusione si impone con riguardo al diritto alla cosiddetta cristallizzazione rispetto a quello all'integrazione, trattandosi di prestazioni strutturalmente e funzionalmente diverse. La Corte, invero, nell'esaminare la questione sotto il profilo della modificabilità o meno della domanda giudiziale di cristallizzazione in quella di integrazione, ha già espresso una chiara soluzione negativa, ponendo in luce che vengono in rilievo due benefici aventi diversi contenuti e finalità, in quanto l'integrazione tende ad assicurare al pensionato in ogni caso mezzi adeguati alle esigenze di vita, mentre la cosiddetta cristallizzazione, connettendosi a casi di perdita dell'integrazione al minimo, tende ad ottenere che tale perdita sia graduale, ossia riassorbibile in relazione ai successivi aumenti della pensione - base conseguiti per effetto dell'adeguamento al costo della vita, onde la richiesta di uno dei due benefici non può ritenersi equivalente alla (o comprensiva della) richiesta dell'altro (Cass. 8 aprile 2000, n. 4463). In analogo ordine di idee, reputa il Collegio di dovere negare che la conservazione del diritto all'integrazione al minimo in cifra fissa, corrispondente all'importo raggiunto alla data del 30 settembre 1983 rappresenti soltanto quel che resta dell'originario diritto all'integrazione, a seguito dell'introduzione del divieto di integrazioni plurime e della successiva declaratoria parziale di illegittimità costituzionale del medesimo, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 1994; e che la proposizione della domanda amministrativa di integrazione al minimo di una seconda pensione, fruita in cumulo con altra del pari integrata necessariamente, contenga ed esprima necessariamente l'aspettativa del mantenimento di un identico beneficio, per tutto il tempo e nei limiti in cui esso è attribuito per legge.
Non vi sono, cioè, ragioni per escludere che conclusioni identiche a quelle raggiunte con riguardo alla domanda giudiziale valgano anche con riguardo alla domanda amministrativa delle prestazioni anzidette e che debba anche per essa valere la regola per cui l'avvenuta richiesta dell'integrazione non esima l'assicurato che ritenga di avere diritto anche alla cristallizzazione, in base agli specifici presupposti di legge, dall'onere di farlo valere, a sua volta, nella sede amministrativa prima della domanda giudiziale, sotto pena dell'improponibilità di quest'ultima.
Nel caso in esame, non è controversa (e risulta accertata dalla stessa sentenza impugnata) l'avvenuta proposizione della domanda amministrativa di integrazione al minimo della seconda pensione, mentre il rilievo del giudice del merito circa l'inesistenza di una specifica domanda di cristallizzazione non può ritenersi inficiato dall'omessa valutazione delle circostanze che, con l'odierno ricorso, le parti private assumono come decisive.
Questo assunto, invero, non è condivisibile.
Le allegazioni ed i documenti che i ricorrenti richiamano a conferma dell'esistenza di una domanda amministrativa di cristallizzazione, difettano della preteso requisito della decisività, atteso che riguardano soltanto, per espressa menzione degli stessi ricorrenti, o la doglianza con la quale si precisava non essere stato "corrisposto il trattamento minimo autorizzato dal 30 settembre 1983 sino alla data del 4 febbraio 1989, epoca del decesso della ON MM" (v. il ricorso, pag. 3, ultimo capoverso) o la documentazione dimostrativa dell'avvenuta presentazione al Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Macerata, di un "Ricorso per denegata integrazione al trattamento minimo per il periodo successivo al 30 settembre 1983" (ivi, pag. 4, primo capoverso).
Che le suddette circostanze siano sintomatiche della rivendicazione in sede amministrativa, non già dell'integrazione al minimo propriamente detta, ma della sua conservazione nella misura raggiunta alla data del 30 settembre 1983, è, poi, conclusione che non può univocamente raggiungersi in base al solo rilievo della posteriorità della richiesta prestazione rispetto a tale data, perché in coincidenza con questa non è stato affatto cancellato l'istituto dell'integrazione, che è, invece, sopravvissuto, sia pure con una più ridotta area di operatività, di guisa che nulla autorizza a ritenere che la persistente menzione di esso come oggetto delle suddette rivendicazioni debba essere intesa come una mera improprietà terminologica per alludere ad una diversa sostanza, costituita dalla conservazione suddetta.
Per contro, siffatta persistente menzione è indizio preciso dell'esattezza del rilievo del giudice "a quo" circa la sussistenza di documentazione comprovante esclusivamente la proposizione di istanze amministrative aventi ad oggetto la sola integrazione al minimo.
Pertanto, è avviso della Corte che non sussista il denunciato vizio di motivazione e che correttamente il giudice del merito abbia ritenuto l'inammissibilità della domanda.
Vero è che il dispositivo della sentenza impugnata reca la declaratoria di improcedibilità di codesta domanda, ma non è men vero che tutto l'esame della relativa questione è stato svolto nel senso di identificarne l'oggetto nell'esistenza o meno di un requisito di proponibilità, espressamente menzionato come tale dal giudice "a quo", sia allorché lo riferisce alla specifica eccezione di carenza del medesimo, sollevata dall'I.N.P.S., sia allorché procede agli accertamenti di fatto necessari e pone l'accento sulla circostanza del difetto della "domanda amministrativa" di cristallizzazione e non dei ricorsi amministrativi. È perciò agevole concludere che il difetto di coerenza espressiva fra dispositivo e motivazione costituisca il frutto di un mera imprecisione che non impedisce di identificare nella statuizione di improponibilità della domanda giudiziale la vera sostanza della statuizione resa dal giudice "a quo".
Militano, del resto, in questo senso:
a) il principio per cui (v. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 1997, n. 1481; Id., 18 novembre 2000 n. 14935) nel rito del lavoro, allorquando la motivazione della sentenza si limiti alla mera esplicitazione delle sole statuizioni presenti in dispositivo e delle quali si debba individuare l'esatto significato, non può invocarsi il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione della sentenza (principio che presuppone l'effettiva carenza nell'uno di statuizioni rinvenibili formalmente solo nell'altra), bensì bisogna fare riferimento all'altro principio per il quale la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata non solo tenendo conto delle formali enunciazioni contenute nel dispositivo, ma coniugando queste ultime col percorso logico - semantico nel quale si snoda la motivazione;
b) la circostanza che il difetto di preventiva domanda amministrativa (ossia del requisito del quale, "expressis verbis", si è occupato il giudice "a quo") comporta appunto "l'improponibilità" della domanda giudiziale e non la sua temporanea improcedibilità (soggetta al regime di cui all'art. 443 c.p.c.), la quale consegue alla mancata ultimazione del procedimento amministrativo già avviato con la relativa domanda (v., "ex multis" e per tutte, Cass. 23 luglio 1966, n. 6615). In conclusione, dovendosi ritenere correttamente statuita l'improponibilità della domanda giudiziale, il ricorso deve essere rigettato, non senza contestuale rilievo dell'inammissibilità delle questioni sollevate col secondo motivo, che attengono al tema della decadenza dall'azione giudiziaria, ossia a questione che, sebbene sollevata dall'I.N.P.S., non è stata esaminata nel merito dal giudice "a quo", stante il pregiudiziale rilievo dell'improponibilità della domanda.
Difettano le condizioni di manifesta infondatezza e temerità della pretesa che, sole, ai sensi dell'art. 152 disp.att.c.p.c., possono giustificare la condanna al rimborso delle spese processuali della parte privata che abbia giudizialmente rivendicato prestazioni previdenziali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2003.
Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2003