Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2003, n. 16079
CASS
Sentenza 25 ottobre 2003

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Nel rito del lavoro allorquando la motivazione della sentenza si limiti alla mera esplicitazione di statuizioni già sostanzialmente argomentabili dalla struttura logico - semantica del dispositivo, non può invocarsi il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione della sentenza (principio che presuppone l'effettiva carenza nell'uno di statuizioni rinvenibili formalmente solo nell'altra), bensì bisogna fare riferimento all'altro principio per il quale la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata non solo tenendo conto delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma coordinando queste ultime con il percorso logico - semantico attraverso il quale si snoda la motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato, avendo ritenuto irrilevante la mera imprecisione lessicale, la sentenza di merito che aveva descritto inequivocabilmente una ipotesi di improponibilità della domanda giudiziale per difetto di preventiva domanda amministrativa, pervenendo però in dispositivo alla declaratoria di improcedibilità, che è conseguenza della diversa ipotesi di mancata ultimazione del procedimento amministrativo già avviato con la relativa domanda).

In ipotesi di cumulo di pensioni, a seguito del divieto di integrazioni plurime e della successiva declaratoria di illegittimità costituzionale del medesimo, di cui alla sentenza n. 240 del 1994 della Corte Costituzionale, l'integrazione al minimo e la cosiddetta cristallizzazione hanno contenuto e finalità diversi, in quanto la prima mira ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, mentre la seconda tende a rendere graduale la perdita dell'integrazione al minimo della seconda pensione. Pertanto, la proposizione della domanda amministrativa di integrazione al minimo di una seconda pensione, fruita in cumulo con altra del pari integrata, non contiene necessariamente la richiesta amministrativa della cosiddetta cristallizzazione, cosicché l'avvenuta richiesta dell'integrazione non esime l'assicurato, che ritenga di aver diritto anche alla cristallizzazione, in base agli specifici presupposti di legge, dall'onere di farlo valere, separatamente, nella sede amministrativa, prima della domanda giudiziale, che risulta altrimenti improponibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2003, n. 16079
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16079
    Data del deposito : 25 ottobre 2003

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