Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2004, n. 47978
CASS
Sentenza 19 novembre 2004

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La mancata comparizione del difensore di fiducia comporta, ex art. 484 cod. proc. pen., la nomina di un difensore d'ufficio, secondo le formalità previste dall'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., che opera in sostituzione di quello di fiducia, essendo prioritario in caso di urgenza il requisito della immediata reperibilità del difensore; peraltro, in difetto di revoca del difensore di fiducia, resta ferma la titolarità del diritto di difesa del difensore originariamente designato, il quale, una volta cessata la situazione che aveva dato luogo alla sostituzione, riprende il suo ruolo automaticamente, in forza del principio di immutabilità della difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2004, n. 47978
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47978
    Data del deposito : 19 novembre 2004

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