Sentenza 19 novembre 2004
Massime • 1
La mancata comparizione del difensore di fiducia comporta, ex art. 484 cod. proc. pen., la nomina di un difensore d'ufficio, secondo le formalità previste dall'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., che opera in sostituzione di quello di fiducia, essendo prioritario in caso di urgenza il requisito della immediata reperibilità del difensore; peraltro, in difetto di revoca del difensore di fiducia, resta ferma la titolarità del diritto di difesa del difensore originariamente designato, il quale, una volta cessata la situazione che aveva dato luogo alla sostituzione, riprende il suo ruolo automaticamente, in forza del principio di immutabilità della difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2004, n. 47978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47978 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI FR - Presidente - del 19/11/2004
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - N. 1590
Dott. PAGANO Filiberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina - Consigliere - N. 16769/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL FR nato il [...] in [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 4.10.02;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Filiberto Pagano;
udita la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del sostituto Dott. Elisabetta Cesqui il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore avv. Enrico Falcolini del foro di Roma il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza in data 18.10.00 il Pretore di Brindisi ha riconosciuto EL FR colpevole del reato di ricettazione di un'autovettura marca Lancia tipo Delta di provenienza furtiva (art. 648 c.p. accertato il 19.4.1990) e ha irrogato la pena di anni 2 di reclusione e lire 1.000.000 di multa.
Avverso la decisione ha proposto appello l'imputato e la Corte di Appello di Lecce con sentenza del 4.10.02 ha respinto il gravame. I giudici di merito hanno accertato che l'automunita di targhe non proprie,fu data dal prevenuto in prestito a IO SA (coimputato assolto per non avere commesso il fatto). Il difensore di deduce violazione dell'art. 97 c.p.p. per avere il Pretore all'udienza del 19.12.94 in assenza del difensore di fiducia, nominato un difensore di ufficio e non un sostituto del difensore di fiducia, mentre alle udienze successive detto difensore fu sostituito da altri, in violazione del principio di immutabilità del difensore. Con un secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza che ha omesso di motivare in ordine alla doglianza espressa con l'atto di appello e relativa alla omessa notificazione all'imputato della nuova udienza a seguito di rinnovazione degli atti. Deduce ancora violazione degli artt. 495 e 526 c. 1^ c.p.p. per avere il giudice all'udienza in data 8.2.00 dichiarato utilizzabili gli atti già istruiti da altro magistrato e proceduto all'udienza del 18.4.00 all'escussione del teste NO UI, prove tutte non direttamente ammesse con espresso provvedimento. Come quarto motivo deduce mancanza di motivazione e travisamento del fatto, non avendo l'EL fornito giustificazioni in ordine al possesso dell'auto perché non fu presente al momento del controllo di polizia, mentre le deposizioni di IO e NO sono interessate, trattandosi di soggetti impegnati in attività di contrabbando. Lamenta omessa motivazione con riferimento agli artt. 62 bis e 133 c.p. relativamente al diniego delle attenuanti generiche malgrado la "vetustà" del fatto e quanto dedotto nell'atto di appello. Da ultimo deduce omessa motivazione circa la data del commesso reato, essendo stata indicata solo la data dell'accertamento del fatto. Il ricorso è infondato.
Corretta l'applicazione da parte del giudice di primo grado del disposto di cui agli artt. 484 c. 2 e 97 c. 4 c.p.p., non essendo comparso il difensore di fiducia ed essendo stato nominato un difensore di ufficio immediatamente reperibile, nomina effettuata per sostituire il difensore di fiducia per ciascuna udienza in cui vi è stata necessità, stante la mancata comparizione del difensore di fiducia. Alla mancata presenza nelle diverse udienze del difensore di fiducia non può ovviarsi che con la nomina di un difensore di ufficio che opera ovviamente in sua sostituzione, difensore di volta in volta nominato seguendo le formalità di cui all'art. 97 c. 4^ c.p.p., prioritario essendo in caso di urgenza il requisito della immediata reperibilità del difensore. Resta comunque ferma, in difetto di revoca del difensore di fiducia, la titolarità del diritto di difesa al difensore originariamente designato, difensore che una volta cessata la situazione che aveva dato luogo alla sostituzione, riprende il suo ruolo automaticamente, in forza del principio dell'immutabilità della difesa, principio assicurato dallo stesso difensore di fiducia di volta in volta sostituito da altro di ufficio (Cass. 1^ 4.6.04 n. 25256, c.c. 13.11.03, rv. 228186; Cass. 2^ 13.11.03 n. 43623, ud. 17.10.03, rv. 227688; Cass. 2^ 2.9.00 n. 9383, ud.
9.5.00 n. 217343; Cass. 4^ 14.9.00 n. 3983, c.c. 6.7.00, rv. 217260). Il secondo motivo di gravame è infondato in quanto la rinnovazione, sull'espresso accordo delle parti, degli atti istruttori compiuti da altro giudice non esige comunicazioni all'imputato non presente in udienza per sua scelta decisionale, non essendovi alcuna norma che richieda tale formalità. L'adozione delle prove già ammesse da altro giudice è poi decisione implicitamente confermativa, in assenza di contrarie deduzioni ed argomentazioni delle parti, del provvedimento di ammissione delle prove già assunto dal diverso giudicante, il quarto motivo di gravame è poi inammissibile perché si sostanzia in una diversa vantazione del fato non ammissibile in sede di legittimità. Nel giudizio di Cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle argomentazioni, seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali. Ai sensi del disposto di cui all'art. 606 c. 1 lett. e c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De FR). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Nel caso concreto la Corte territoriale ha logicamente valutato le risultanze processuali ed in particolare avendo il giudice di merito accertato che il conducente IO ricevette in prestito l'auto solo in quella occasione, come confermato dal teste NO.
Deve infine essere rigettato il ricorso in ordine al diniego delle attenuanti generiche che il primo giudice ha espressamente negato per i numerosi precedenti anche specifici. Sul punto il motivo di appello dell'EL è stato generico perché non ha indicato specifici elementi diversi dal richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. inficianti il giudizio pretorile. La non specificità dei motivi di appello non imponeva ai giudici della Corte di Lecce di prendere in esame la doglianza in ordine ad un giudizio debitamente adottato dal primo giudice. Anche il sesto motivo di appello è infondato in quanto il fatto è stato compiutamente contestato con la data di accertamento del fatto, data relativa al giorno in cui l'autovettura fu controllata dalle forze dell'ordine. Questa data ha senz'altro consentito l'individuazione da parte dell'imputato del fatto materiale contenuto nel capo di accusa ed ha permesso il pieno esercizio del diritto di difesa. È superfluo ricordare che gli inquirenti non hanno potuto accertarla data in cui l'imputato ebbe a ricevere la autovettura taroccata. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2004