Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2001, n. 8214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8214 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA 2 14 IN NOME DEL POPOLO ITA NO CASSAZIONE Oggetto Ode nto SEZIONE TERZA CIVILE contrattuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente - R.G.N. 12554/98 Dott. Michele VARRONE Consigliere 15585/98 - Dott. Italo PURCARO Consigliere 16500/98 Cron. 18841 - Rel. Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Rep.Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente Ud. 19/03/01 SENTEN ZA sul ricorso proposto da: Th esia ecia stude IL SOLE 24 ORE APEGA COSTRUZIONI SPA, in persona dell'Amministratore dal Sig. 6000 $1.8-GIU, 2001 for dull L unico dott. Luigi Perrot, elettivamente domiciliato in CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso ROMA presso dall'avvocato ZENO DOMENICO, con studio in 80100 VICO CANCELLERIA EQUENSE (NA) in PIAZZA UMBERTO 1,21 giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
UN UB ASSIC SPA USA SPA, COM VICO EQUENSE;
intimati 2001 °e sul 2° ricorso n 15585/98 proposto da: 537 COMUNE VICO EQUENSE, in persona del Sindaco p.t., -1- elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 35 presso L'Avvocato LAURO MASSIMO, difeso dall'avvocato CASTELLANO BENEDETTO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
APEGA COSTR SPA, USA SPA;
- intimati e sul 3° ricorso n° 16500/98 proposto da: AN UB SPA (nuova denominazione della Unione UB di Assicurazioni SpA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato RIZZACASA GIUSEPPE, che lo difende unitamente all'avvocato SCOZIA FRANCESCO, giusta delega in atti;
ricorrente nonchè
contro
APEGA COSTR SPA, COM VICO EQUENSE;
- intimati avverso la sentenza n. 904/97 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione III CIVILE emessa il 20/6/1997, depositata il 03/07/97; RG.933/94, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/01 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito l'Avvocato DOMENICO ZENO;
-2- udito l'Avvocato GIUSEPPE RIZZACASA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
dichiararsi estinto il procedimento tra il COMUNE DI VICO EQUENSE E OPEGA COSTRUZ.SPA; accoglimento ricorso icidentale AN. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con delibera comunale 25 novembre 1983 il Comune di Vico Equense aggiudicava all'associazione temporanea di imprese costituita tra la A.PE.GA. Costruzioni s.p.a. e la C.I.S.A. Udine s.p. a. -rappresentata, anche in sede processuale, dalla prima società, la costruzione di numerosi alloggi, in esecuzione di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. II 16 gennaio 1984 la A.PE.GA. costituiva a favore del Comune di Vico Equense la cauzione dovuta per legge a garanzia dell'adempimento degli obblighi discendenti dal contratto di appalto, contraendo con l'Unione Subalpina Assicurazioni s.p.a. (d'ora in poi U.S.A.) la polizza n. 184784. سسات Il premio di questa polizza, stipulata per il periodo dal 16 gennaio 1984 al 16 gennaio 1985, era di lire 1.587.000, mentre i successivi ed eventuali ratei trimestrali erano di lire 397.000. Con convenzione 14 marzo 1984 il Comune di Vico Equense commetteva all'A.PE.GA. la realizzazione del programma de quo. L'art. 19 della convenzione prevedeva, in conformità dell'art. 16 lett. c) legge 14 maggio 1981 n. 219, che lo stesso Comune avrebbe anticipato all'associazione di imprese il 50% del compenso, nonché un'ulteriore quota del 25% nel momento in cui l'opera da realizzare avesse raggiunto il 50% dell'importo convenzionale di lire 2.113.878.520. Il 30 aprile 1984, ai sensi dell'art. 2 d. p.r. 30 giugno 1972 n. 627, l'A.PE.GA. stipulava con l'U.S.A. la polizza fideiussoria n. 3 184905, sostitutiva della cauzione dovuta dall'appaltatore per l'eventuale restituzione delle anticipazioni, per il periodo dal 13 aprile 1984 al 13 aprile 1985, ed il premio convenuto per lo stesso periodo ammontava a lire 16.271.000, mentre i supplementi di premio, nel caso di maggiore durata del rapporto, ammontavano a lire 4.068.000 a trimestre. Per effetto di tale polizza l'U.S.A. era solidalmente responsabile con I'A.PE.GA. verso il Comune di Vico Equense, nel caso in cui la società appaltatrice avesse dovuto restituirgli in tutto o in parte la somma anticipata "nelle circostanze previste dal penultimo comma dell'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro 25 novembre 1972": la quale disposizione stabilisce che, Elucent "Qualora l'esecuzione del contratto in corso di svolgimento non prosegua secondo gli accordi contrattuali, la revoca dell'anticipazione, da effettuare con la procedura su indicata (comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno), è riservata alla discrezionalità dell'amministrazione contraente". L'una e l'altra polizza prevedevano anche, rispettivamente all'art. 3 e all'art. 4, che "La ditta obbligata, per essere liberata dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla società l'originale della polizza restituitole dall'Ente garantito con annotazione di svincolo, oppure una dichiarazione rilasciata dall'Ente garantito che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia 4 prestata (...)". In seguito alla stipula della seconda polizza, con delibera 3 maggio 1984 l'Amministrazione comunale anticipava alla capogruppo A. PE.GA. la somma di lire 1.056.789.260, inferiore e prossima al 50% del compenso. Il 18 marzo 1986, poi, richiamato il citato art. 19 della convenzione inter partes, deliberava di concedere alla medesima associazione l'ulteriore anticipazione di lire 528.469.300 (commisurata al 25% dello importo convenzionale). Questo essendo l'antefatto, il Presidente del Tribunale di Torino ingiungeva all'A.PE.GA. di pagare alla ricorrente U.S.A. a) con decreto 23 marzo 1987, le rate trimestrali Glucent dovute in forza della polizza n. 184905, scadute il 13 gennaio, il 13 aprile, il 13 luglio e il 13 ottobre 1986, per un totale di lire 16.272.000; b) con decreto 6 novembre 1987, le rate trimestrali dovute in forza della medesima polizza, scadute il 13 gennaio e il 13 aprile 1987, per un totale di lire 8.136.000; c) con decreto 25 gennaio 1988, le rate trimestrali dovute in forza della polizza n. 184905, scadute il 13 ottobre 1985, il 13 luglio e il 13 ottobre 1987, per un totale di lire 12.204.000, nonché la rata trimestrale dovuta in forza della polizza n. 184784, per lire 397.000. Contro i tre decreti I'A.PE.GA. proponeva separate opposizioni, convenendo I'U.S.A. davanti al Tribunale di Torino. Deduceva l'opponente che, se il Comune di Vico 5 Equense aveva ritenuto verificate le condizioni per la concessione dell'anticipo del 25%, ciò significava che la polizza n. 184905 “era da ritenersi svincolata per mancanza dell'oggetto contrattuale da garantire, in quanto era stata eseguita un'entità di lavori e prestazioni che aveva assorbito l'importo anticipato". La stessa A.P.E.G.A. chiamava in causa, per esserne garantita, il Comune di Vico Equense. Ritenuta la causa in decisione, il Tribunale di Torino rigettava le opposizioni, e condannava l'opponente a pagare all'U.S.A. il maggiore danno, sul rilievo che, mentre le clausole 3 e 4 delle due polizze non erano vessatorie, onde non occorreva che fossero specificamente approvate per scritto, la Elucent discrezionale dichiarazione liberatoria del Comune era astrattamente riferita non solo al fatto che la "quantità" dei lavori eseguiti avesse raggiunto il 50% dell'importo convenzionale delle opere, bensì pure al fatto che l'esecuzione fosse regolare. E, nel caso concreto, il Comune non aveva approvato i certificati di pagamento redatti dall'A.PE.GA., correlati al primo ed al secondo stato d'avanzamento dei lavori. La sentenza, impugnata dall'A. PE.GA. e dal Comune di Vico Equense, era parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Torino, la quale, dichiarata l'inefficacia del primo e del terzo decreto d'ingiunzione, essendo prescritto il credito avente ad oggetto taluni supplementi del premio, condannava l'A.PE.GA., 6 "quale rappresentante dell'associazione temporanea di imprese", a pagare alla compagnia d'assicurazioni la minore somma di lire 20.340.000, oltre interessi, confermando nel resto. Così la Corte motivava (nel limite di rilevanza segnato dai motivi di ricorso). Era infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'A.PE.GA., poiché, "opponendosi in primo grado ai decreti ingiuntivi notificatile dall'U.S.A., si difese nel merito accettando il contraddittorio, ovviamente per sé nonché quale rappresentante processuale e mandataria dell'altra impresa associata". & lucent Nel merito, le due polizze non avevano potuto essere svincolate dal beneficiario Comune di Vico Equense perché il Genio civile di Napoli aveva rilevato che gli stati di avanzamento si riferivano anche ad opere "non previste nel quadro economico del progetto approvato", subordinando di l'approvazione dei certificati di pagamento conseguenza predisposti dall'A.PE.GA. alla redazione di apposita perizia di variante attraverso cui le somme accantonate dal Comune per "imprevisti" avrebbero potuto essere impegnate per i "maggiori lavori". Tale circostanza, ossia l'avere determinato, col compimento di opere estranee al progetto approvato, un ritardo nell'approvazione dei certificati di pagamento e, in definitiva, nello svincolo delle polizze, era ben conosciuta 7 dall'A.P.E.G.A., tanto che essa non aveva mai allegato che il diniego del Genio civile all'approvazione dei certificati di pagamento fosse infondato. D'altro canto -soggiungeva-, la circostanza che il Comune di Vico avesse deliberato l'ulteriore anticipazione del 25%, la quale presupponeva che i lavori avessero raggiunto il 50% dell'importo convenzionale, non era sufficiente a fare diventare inefficaci le polizze, per due ordini concorrenti di ragioni, sufficienti ad escludere il carattere vessatorio della clausola considerata: a) l'esecuzione di manufatti edilizi pari al 50% dell'opera appaltata non implicava che tutta l'opera eseguita avesse un livello qualitativo soddisfacente, ragione per cui la citata delibera del Comune Qu ant non era idonea a surrogare la necessità dell'esplicita dichiarazione di svincolo della polizza;
b) la costruzione di opere extra-progetto aveva reso necessario chiarire, tramite apposita perizia, la misura e il valore della variazione, al fine di consentirne il pagamento. Per la cassazione della sentenza I'A.PE.GA. proponeva ricorso sulla base di cinque motivi. Resistevano con controricorso l'Allianz Subalpina s.p.a. (nella quale I'U.S.A. si era nel frattempo fusa per incorporazione) ed il Comune di Vico Equense, i quali, a loro volta, proponevano, avverso la medesima sentenza, ricorso incidentale. Con atto 23 novembre 2000 l'A.PE.GA. e l'Amministrazione 0 08 comunale dichiaravano di rinunciare ai rispettivi ricorsi, e di accettare la rinuncia di parte avversa. L'Allianz e l'A.PE.GA. hanno presentato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Va disposta la riunione del ricorso principale e dei ricorsi incidentali, in quanto proposti contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Deve poi dichiararsi l'estinzione del giudizio di cassazione in relazione sia al ricorso proposto dall'A.P.E.G.A. nei confronti del Comune di Vico Equense, sia al ricorso proposto da quest'ultimo contro la prima, per effetto della rituale quicul rinuncia ai rispettivi ricorsi (artt. 390, 391 c.p.c.). Resta così da esaminare il ricorso principale limitatamente ai primi quattro motivi, che attengono al rapporto processuale fra l'A.P.E.G.A. e l'U.S.A. (oggi Allianz), nonché l'unico motivo del ricorso incidentale dell'Allianz. Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 20, 22, 23 bis legge 8 agosto 1977 n. 584 e 345 c.p.c., I'A.P.E.G.A. -premesso che le ingiunzioni di pagamento erano state pronunciate nei suoi confronti, in proprio, senza alcuna menzione dell'associazione di imprese di cui era parte e del rapporto di mandato e rappresentanza derivante dall'essere capogruppo dell'associazione medesima, e che pure nei suoi confronti, in proprio, erano dirette le riconvenzionali della convenuta in opposizione per il caso di revoca dei decreti- si 9 duole che, nondimeno, la Corte d'appello abbia rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che essa si era difesa nel merito in primo grado, in tale modo accettando il contraddittorio anche quale rappresentante e mandataria dell'altra impresa associata, ed abbia quindi condannato essa A.PE.GA., in tale veste, al pagamento delle rate di premio non prescritte, quantunque le domande non fossero state proposte contro l'associazione. Con il secondo mezzo, denunciando motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, la medesima ricorrente si duole che, relativamente alle rate di premio non prescritte, di cui al secondo decreto ingiuntivo, la Corte d'appello abbia Gillcul confermato la prima sentenza. Questa, infatti, era stata di conferma dello stesso decreto, il quale era stato pronunciato nei confronti di essa A.PE.GA., in proprio. Insomma, pur nell'ottica della Corte, la sentenza avrebbe dovuto pronunciare la revoca del decreto, in quanto emesso contro l'A.PE.GA., con condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo dovuto, quale rappresentante dell'associazione temporanea. I due mezzi di annullamento vanno esaminati congiuntamente, attenendo a questioni connesse, ovvero in parte sovrapponibili. Essi sono inammissibili. In effetti, la ricorrente principale non ha interesse a dedurre che il secondo giudice, pronunciando condanna nei suoi 1 010 confronti, quale rappresentante dell'associazione temporanea di imprese con la CISA Udine, abbia in tale modo condannato pur quest'ultima società, essendo evidente che tale deduzione difensiva, ove accolta, non le attribuirebbe alcuna utilità. Per la stessa ragione, ovviamente, l'A.P.E.G.A. non ha nemmeno interesse a dedurre che la Corte d'appello, per non cadere in contraddizione con sé stessa, avrebbe dovuto, non già confermare la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva rigettato l'opposizione proposta contro il secondo decreto ingiuntivo, bensì revocare il decreto medesimo e pronunciare condanna contro essa A.P.E.G.A., quale rappresentante, pure qui, dell'associazione temporanea. Qui nt Con il terzo mezzo, denunciando violazione degli artt. 1896 ovvero 1939 c.c., nonché error in procedendo, la medesima ricorrente deduce che all'udienza 22 novembre 1995, davanti al Consigliere istruttore, aveva invocato l'applicabilità, se non dell'art. 1896 c.c., dell'art. 1939 c.c., ispirato al principio generale per cui le obbligazioni dipendenti da altre obbligazioni cessano di essere efficaci se l'obbligazione principale non esiste (perché mai esistita o estintasi). La Corte di merito, con la propria decisione sul secondo e sul terzo motivo d'appello, aveva "violato l'una о l'altra disposizione sostanziale, là dove (aveva) ritenuto che le clausole contrattuali impugnate con il terzo motivo di appello non avessero carattere vessatorio, nondimeno respingendo il 11 secondo motivo di appello, e cioè ritenendo che le stesse clausole impedissero di fornire secondo altre modalità o altre forme la prova di avvenuta cessazione del rischio". Sotto un diverso profilo, la Corte era incorsa in un errore processuale non ammettendo l'interrogatorio formale e la prova testimoniale tendenti a provare che l'U.S.A. aveva avuto conoscenza dell'avvenuta cessazione del rischio. Con il quarto mezzo, denunciando omessa pronuncia sul quinto motivo d'appello, nonché insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione, l'A.PE.GA. si duole che la Corte nulla abbia detto su quel motivo di appello, con cui aveva posto in Elucul evidenza che, almeno dal 12 giugno 1987, data della prima udienza nella causa di opposizione al primo decreto ingiuntivo, I'U.S.A. aveva saputo che era stato approvata, il 26 febbraio stesso anno, la perizia di variante che, contrattualizzando i lavori eseguiti in eccedenza rispetto all'originario progetto, rendeva computabili tutti i lavori già eseguito ai fini del superamento dell'importo dell'anticipazione ricevuta (pari al 50% del forfait contrattuale). In altri termini, il rischio dell'U.S.A. relativamente alla polizza n. 184905, era cessato alla data del 26 febbraio 1987, e la U.S.A. ne era venuta a conoscenza, quanto meno, il 12 giugno 1987, onde non erano dovuti i premi suppletivi scadenti successivamente. Anche questi motivi vanno esaminati congiuntamente per connessione di materia. 12 Va premesso che l'interpretazione di un contratto è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, a un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo di una motivazione coerente e logica. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia quella del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione e, cioè, la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di Ешим una interpretazione diversa da quella criticata (giurisprudenza consolidata). Alla luce di tale principio, entrambe le doglianze sono da rigettare. Il giudice del merito ritenne, in sintesi, che le due polizze, prive peraltro di carattere vessatorio, erano volte a garantire il livello qualitativo dei lavori appaltati, secondo il discrezionale conseguentemente giudizio dell'ente appaltante, essendo irrilevante che essi avessero raggiunto il 50% dell'importo convenzionale, secondo quanto implicato dalla delibera 218/1986, con cui il Comune di Vico Equense aveva disposto l'ulteriore anticipazione del 25%. Era anche da considerare soggiungeva che erano state compiute opere extra-progetto in relazione alle quali il Genio Civile di Napoli aveva subordinato 13 l'approvazione dei certificati di pagamento alla redazione di apposita perizia di variante. Questo essendo il ragionamento della Corte territoriale, i due motivi risultano eccentrici e non puntuali rispetto al decisum. Avendo la Corte d'appello ritenuto, con congrua motivazione, che le polizze stavano a garantire in special modo, oltre al compimento dei lavori in sé, il livello qualitativo dei lavori medesimi, secondo la discrezionale valutazione dell'ente committente esprimibile, se positiva, attraverso la restituzione dell'originale della polizza con annotazione di Elevent svincolo, ovvero attraverso una dichiarazione liberatoria nei confronti dell'U.S.A.-, la deduzione dell'A.P.E.G.A., secondo cui era comunque liberata dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, perché obbiettivamente ne sarebbero sussistite le condizioni, non coglie l'effettiva ratio della pronuncia, nella misura in cui finisce per trascurare significato e la portata decisivamente attribuiti dal giudice del merito a quel discrezionale giudizio (inteso come elemento indefettibile della postulata liberazione). Resta conseguentemente superata la questione attinente alla natura, vessatoria о no, delle clausole, ed assorbito l'ultimo profilo del terzo mezzo;
non senza comunque incidentalmente osservare, a questo riguardo, che, quando si deduce un vizio (che non è processuale, ma) di motivazione 14 per il caso di mancata ammissione di una prova, il ricorrente principio di deve indicare nel ricorso, in forza del autosufficienza, il contenuto di essa. In conclusione, il ricorso principale va rigettato. incidentale, Con l'unico motivo del proprio ricorso denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 2952 e nonché contraddittoria motivazione, l'Allianz si 2946 C.C., duole che la Corte d'appello, dopo avere correttamente qualificato il rapporto nascente dalle polizze come "rientr(ante) nell'ambito dell'istituto della fideiussione ai sensi degli art. 1936 SS c.c.", abbia poi contraddittoriamente applicato la slucent prescrizione annuale di cui all'art. 2952, in materia di assicurazione, anziché quello ordinario decennale. La doglianza è infondata. Questa Corte ha avuto modo di affermare che, ove l'appaltatore di un'opera pubblica presti, in luogo della cauzione, una polizza fideiussoria, secondo quanto consente l'art. 1 co. 2 legge 12 gennaio 1974 n. 8, è rimessa all'autonomia privata -in difetto di norme imperative ostative- il regolamento del contenuto della polizza, con la conseguenza che finisce per essere demandato alle parti stabilire se la stessa polizza sia disciplinata -in tutto o in parte dalle norme comuni della fidejussione, ovvero da specifica e diversa regolamentazione, pattuita allo scopo dalle parti stesse (così, da ultimo, Cass. 20 maggio 1999 n. 4912; nel medesimo 15 senso, sostanzialmente, Cass. 17 maggio 1988 n. 3443). Se è dunque l'autonomia privata a determinare la disciplina del rapporto, e se, interpretando le polizze, la Corte d'appello -implicitamente, attraverso il riferimento alla ritenne prescrizione annuale di cui all'art. 2952 c.c. (e al di là di enunciazioni definitorie)- che esso attenesse ad un negozio di natura assicurativa, evidentemente non sussiste il denunciato error in iudicando, al pari del vizio motivazionale ulteriormente dedotto. Così rigettati l'uno e l'altro ricorso, per le spese di lite si dispone, nella ricorrenza di giusti motivi che siano Elucent integralmente compensate fra I'A.P.E.G.A. e la Allianz Subalpina. Nessuna pronuncia occorre, invece, quanto al rapporto fra la stessa A.P.E.G.A. e il Comune di Vico Equense, in considerazione delle reciproche rinunce ed accettazioni.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi e rigetta il ricorso principale proposto nei confronti della Subalpina Assicurazioni (ora Allianz Subalpina); dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione fra l'A.P.E.G.A. e il Comune di Vico Equense per rinuncia al ricorso principale dell'A.P.E.G.A. e al ricorso incidentale del Comune di Vico Equense;
rigetta il ricorso incidentale dell'Allianz Subalpina;
compensa le spese del giudizio di cassazione fra l'A.P.E.G.A. e la Allianz Assicurazioni;
nulla spese fra l'A.P.E.G.A. e il 16 Comune di Vico Equense. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell a terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, a ddi 19 marzo 2001. IL CONS IL PRESIDENTE So n FiduciaSanan IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 18 GIU, 2001 oggi, lì A IL CANCELLIERE C1 M CAS E R Giovanni Giambattista P U S T R E N O O C 100'000 350000 Registrato in aid OTT. 2001A UFFICIO DELLE ENTRATE POMA 2 11 Serie 4 45341 versate $350.000 al n. (lire he centoci p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazy IPPO) 40 Il Responsabile Service Giudiziari RON (Dr. M. BACCHINI)