Sentenza 3 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/06/2002, n. 7994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7994 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
: A L L O A 0 3 L T 1 L 3 , . 5 O A T B S . R E I A P N D ' S L I A L 9 N T E 7 S G D O O I REPUBBLICA ITALIANA P 0 7-9 94/ 02 S A M 1 N D I E E S E A , IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I G D O A R E G T T O E S I L N T A CORTI E T G I S Oggetto E A R E R I L L D Risoluzione affitto E ZIONE TERZA CIVILE O D agrario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente R.G.N. 1858/00 - Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Cron. 22011 Dott. Bruno DURANTE Consigliere Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere Rep. Dott. Alberto TALEVI Consigliere Ud. 07/12/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: US MARIA, IUPPA NUNZIATA, IUPPA MADDALENA, domiciliate in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difese dall'avvocato COSIMO D'AURA con studio in 90138 PALERMO VIA N. TURRISI 13, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
ET RO;
- intimato avverso la sentenza n. 52/99 della Corte d'Appello di PALERMO, Sezione Specializzata Agraria, emessa il 2001 15/01/99 e depositata il 26/01/99 (R.G. 827/98); 2123 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato MA Teresa Lo Jacono Romagnoli (per delega Avv. Cosimo D'AURA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del I motivo, e l'assorbimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 22.6.1994 alla Sezione specia- lizzata agraria del Tribunale di Termini Imerese Maca- luso MA e UP UN chiedevano il rilascio di un loro fondo sito in c.da Landro di Petralia Sottana वाम detenuto da LL LO senza titolo giustifica- tivo;
in subordine, ove venisse accertata l'esistenza di un contratto agrario, chiedevano la risoluzione per il mancato pagamento di alcun corrispettivo e la con- danna del conduttore al rilascio del fondo;
in via più subordinata chiedevano la cessazione del contratto al 10.11.1997 ex art. 2 lett. e) 1.n. 203/1982 ed il rila- scio del fondo. Costituitosi in giudizio, il LL eccepiva il regolare pagamento del canone di affitto depositato poi in libretto bancario tenuto a disposizione della Maca- luso. 2 Nel giudizio interveniva UP DA, compro- prietaria del fondo, sostenendo le domande proposte contro il LL. Con sentenza del 7.4.1998 l'adito Sezione rigettava le domande e la decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Palermo Sezione specializzata agraria con sentenza del 15.1.1999. Per la cassazione di tale sentenza SO MA, UP UN e DA hanno proposto ricorso affi- dato a tre motivi, illustrati da memoria. L'intimato নদ LL LO non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con precedenza, per la sua priorità logica, va esa- minato il secondo motivo, con il quale, denunciando violazione di legge (art. unico l.n. 548/1967, art. 1 d.m. n. 416/1990 e succ., art. 2697 c.c.) e insuffi- ciente e/o contraddittoria motivazione, le ricorrenti lamentano che la Corte d'appello ha fato propria per richiamo l'affermazione del Tribunale che ha ritenuto elemento di prova della esistenza del contratto di af- fitto la "ammissione di non avere [la SO e UP] mai richiesto la integrazione grano, con ciò sostan- zialmente non contestando quanto dallo stesso LL [ovvero il convenuto] affermato". La censura è da disattendere, basandosi su un pre- 3 supposto per nulla richiamato nella sua decisione dalla Corte territoriale, che ad esso ha fatto riferimento solo nello svolgimento del processo", spiegando l'iter avuto dalla controversia e, quindi, le ragioni [non soltanto quella su cui si appunta la doglianza] che avevano indotto il primo giudice a ritenere la sussi- un rapporto tra le parti di affittanza agra-stenza di ria. Quel che è certo, viceversa, che il giudice d'appello ha fondato la propria decisione in punto di esistenza del rapporto di affitto su ben altri elementi probatori, “indipendentemente da tutte le altre prove indirette considerate dal Tribunale", avendo difatti considerato che il LL, "più recentemente", pagava un canone annuo di L. 250.000, che inoltre lo stesso si dichiarava affittuario del fondo in oggetto e che paci- fica era la coltivazione da parte sua del terreno mede- simo. Motivazione, questa, de non risulta attinta da espresse censure delle odierne ricorrenti, che, come si è visto, hanno concentrato la loro critica sulla (sola) circostanza della mancata richiesta della "integrazione grano", sicchè resta assodata l'esistenza tra le parti di un rapporto di affitto. Con il primo motivo -quindi si denuncia omessa mo- tivazione circa un punto decisivo in relazione all'art. 4 5 comma 3 1.n. 203/1982 e all'art. 115 c.p.c. sull'erroneo e/o mancato esame di documenti decisivi. Lamentano le ricorrenti che la Corte territoriale ha preso in esame la raccomandata 14.3.1994 ritenendola "unica comunicazione" sia della contestazione dell'inadempimento del conduttore [mancato pagamento del canone] sia della richiesta del tentativo di conci- liazione, senza dunque che si facesse precedere questa dalla contestazione dell'inadempienza. In realtà, SO- stengono invece le ricorrenti, la contestazione con la diffida ad adempiere è contenuta nella raccomandata del 23.11.1993, ricevuta dal LL 1'1.12.1993, cui è seguita, decorsi i tre mesi, la raccomandata 14.3.1994 inviata all'IPA e al medesimo LL, dando avvio al- la procedura conciliativa. Aggiungono di avere quindi dato inizio alla causa con il ricorso 22.6.1994 decorsi sessanta giorni di cui al 4° comma dell'art. 46 1. 203/82. Tale motivo si palesa, a sua volta, fondato. L'esame diretto degli atti -consentito in questa sede per il tipo di vizio denunciato, attenendo difatti alla proponibilità della domanda in giudizio- permette di rilevare la presenza in essi della dedotta lettera 23.11.1993, nella quale tra l'altro si dice che "fino ad oggi lei [LL] non ha mai pagato o corrisposto S canone alcuno, ma si è limitato nei primi anni e fino Pod to del al 1979 a dividere il fondo con le predette [Macalu- so/UP]" e che "la presente vale come diffida a tutti gli effetti…..”. E' evidente, dunque, che sussisteva una lettera precedente a quella, presa in considerazione dalla Corte d'appello, del 14.3.1994 e della quale do- veva essere tenuto conto dalla stessa Corte, che invece ha ritenuto che [solo] con lettera racc. 14.3.1994 le odierne ricorrenti hanno chiesto al LL la resti- tuzione del fondo detenuto senza titolo e senza il ver- samento di alcun corrispettivo e, contestualmente, all'Ispettorato dell'agricoltura la convocazione di cui all'art. 46 1. 203/82 (v. ultima pagina della sentenza impugnata), facendone, pertanto, derivare che la conte- stazione del mancato pagamento non aveva preceduto la richiesta all'IPA per l'espletamento del tentativo di conciliazione. Ciò che ha determinato, palesemente, un difetto di motivazione sul punto per il venir meno del dovere di giudicare iuxta alligata et probata. Conseguentemente, va rigettato il secondo motivo del ricorso ed accolto il primo, restando assorbito il terzo motivo (relativo all'onere delle spese). La sen- tenza impugnata va perciò cassata in relazione al moti- Vo accolto e la causa rinviata per nuovo esame alla stessa Sezione specializzata agraria della Corte 6 d'appello di Palermo, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di Cassazione.
P. Q. M.
LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, ri- getta il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Sezione specializzata agraria della corte di Appello di Palermo. Così deciso, il 7.12.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Питам шасти fonats Calahuse آپ Dott.ssa Mana Aiello 2 3.06.0 3 3 5 R A . Ag ' L N L E 3 D 7 - I 8 S - N 1 E 1 S I E A G O G T E T L I R I A D L L O E D 7