Sentenza 29 aprile 2009
Massime • 1
È configurabile il tentativo di rapina impropria quando la condotta di sottrazione della cosa venga completata, ossia quando si realizzi il suo impossessamento, dovendosi invece ritenere integrato il tentativo di furto, in concorso con la minaccia o la resistenza al pubblico ufficiale, quando manchi il presupposto della sottrazione. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza di "patteggiamento", escludendo che l'erronea qualificazione giuridica del fatto come tentativo di furto aggravato presentasse margini di opinabilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/04/2009, n. 25100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25100 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2009 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sesta Penale
Camera Consiglio del 29 aprile 2009
Registro generale 43559/2008
Sentenza n. 908
Composta dai Signori
1. Giorgio LATTANZI Presidente
2. Adolfo DI VIRGINIO Consigliere
3. Antonio AGRO' Consigliere
4. Anna Maria FAZIO Consigliere
Consigliere5. Carlo CITTERIO
ha pronunciato la seguente:
AL SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia
avverso sentenza del tribunale monocratico di Brescia del 15 novembre 2008 resa nei confronti di
HI SS visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott Anna Maria Fazio;
Letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni Galati che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 3 giugno 2008, il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, applicava a HI SS, imputato dei delitti di tentato furto aggravato, di resistenza a p.u. e della contravvenzione di cui all'art.2 L.1423/1956, a sua richiesta e con il consenso del PM, la pena di sei mesi di reclusione
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Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, deducendo, con un unico motivo, violazione ed erronea applicazione della legge penale, giacchè il fatto contestato all'imputato, che si era introdotto nel locale ove gli operai di un cantiere edile tenevano i loro effetti personali e dopo essersi impossessato di un portafoglio, datosi alla fuga, al sopraggiungere di un agente della polizia municipale, aveva opposto resistenza attiva, configura il più grave reato di tentata rapina impropria. Il G.U. avrebbe dovuto, anche in sede di patteggiamento, controllare che la qualificazione del fatto fosse corretta;
pertanto, chiede l'annullamento della pronuncia.
Il Procuratore Generale ha formulato adesive conclusioni con requisitoria scritta.
Il ricorso è da fondato.
La possibilità di impugnare la sentenza di patteggiamento con ricorso per cassazione per denunciare l'erronea qualificazione giuridica del fatto ha dato luogo, come è noto, ad interpretazioni contrastanti, risolte da un intervento delle Sezioni unite (sent. n. 5 del 19 gennaio 2000, Neri), le quali hanno statuito che con il ricorso per cassazione può essere denunciata l'erronea qualificazione del fatto come prospettata dalle parti e recepita dal giudice, e ciò perché è lo stesso art. 444 c.p.p., comma 2 ad imporre siffatto controllo.
Questo collegio condivide l'orientamento delle Sezioni unite, in quanto il controllo del giudice sulla corretta qualificazione giuridica del fatto è rivolto soprattutto ad evitare che of l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati. E' ancora da precisare che la ricorribilità della sentenza di patteggiamento per l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste realmente l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati e deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 3^, 23 ottobre 2007, n. 44278, P.G. in proc. Benha;
Sez. 6^, 10 aprile 2003, n. 32004, P.G. in proc. Valetta).
Nella specie, la qualificazione giuridica del fatto operata in sede di "patteggiamento" non ha tale connotato di opinabilità.
Pur dovendo darsi atto che secondo un orientamento giurisprudenziale, seppure minoritario, è configurabile il tentativo di rapina impropria solo quando la condotta di sottrazione venga completata, ossia quando si realizzi l'impossessamento, mentre, in caso contrario, quando cioè manchi il presupposto della sottrazione, deve ritenersi integrato il tentativo di furto in concorso con la minaccia o la resistenza al pubblico ufficiale (Sez. 5^,
12 luglio 1999, n. 3796, P.G. in proc. Jovanovic;
Sez. 5^, 13 aprile 2007, n. 32551, PG in proc. Mekhatria), nel caso in esame, è evidente dalla stessa formulazione della imputazione che la condotta in concreto posta in essere dal HI SS aveva pienamente
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integrato, nella forma tentata, quella descritta dall'art. 628 secondo comma cpp.
La norma infatti nell'identificare la fattispecie nella condotta di chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sè o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sè o ad altri l'impunità incentra il discrimen tra il tentativo di furto e la rapina impropria, nella sottrazione della cosa altrui, che deve essere anteriore alla violenza, la quale, a sua volta, deve essere funzionale ad assicurare l'impossessamento o l'impunità. È, altresì, chiaro che impossessamento e sottrazione rappresentano, nella costruzione del reato, situazioni tutt'altro che coincidenti, ma concettualmente ed ontologicamente distinte. La sottrazione consiste, infatti,
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nell'apprensione materiale o nell'asportazione della cosa;
l'impossessamento è, invece,
l'acquisizione della cosa sottratta alla sfera giuridica di dominio od autonoma disponibilità dell'autore.
Ne discende che il tentativo di rapina impropria presuppone che la sottrazione si sia realizzata e che la minaccia o violenza sia diretta all'impossessamento, non verificatosi per la reazione della persona offesa o per l'intervento di fattori esterni interruttivi dell'azione
Poiché nel caso in esame, come detto, emergeva che il HI aveva completato la sottrazione del portamonete e consequenzialmente aveva posto in essere l'azione violenta, all'evidente fine di assicurarsi il definitivo impossessamento, in una situazione di pressoché continuità temporale tra i due comportamenti, era ravvisabile la diversa qualificazione giuridica del fatto, come indicata dal PG ricorrente;
il giudice, non potendo modificare l'imputazione d'ufficio in tali termini, stante la natura di procedimento speciale in tema di c.d. "patteggiamento", avrebbe dovuto respingere la richiesta e procedere con rito ordinario (cfr. in termini, Cass. pen. Sez. 5^, 30/3/99, Tavagnacco - RV 213185).
S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso.
Così deciso il 29 aprile 2009
Dune Herrefouro Anna Maria FAZIO Giorgio LATTANZI
Consigliere est Presidente Depositato in Cancelleria oggi,16.G.. ..2009 IL CANCELLIERE SUPER C1 IL CANCELLIERE
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