Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 5276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5276 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUP5276/ 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN Oggetto Responsabilità SEZIONE ERZA CIVILE P. A. Danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17804/98Dott . LO GIULIANO Presidente Dott. Ugo FAVARA Rel. Consigliere 11289 SALLUZZO Consigliere Cron. Dott. Vincenzo Rep. 1876 TRIFONE Consigliere Dott. Francesco Ud. 23/11/00 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 61298 N. sul ricorso proposto da: ZI ZI,ZI LI, ZI SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V MOSCARINI, che li difende, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
CORTE SUPNEMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE MINISTER DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro Richiesta copia studio pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 dell'AVVOCATURA per diritti 17 APR. 2001 PORTOGHESI 12, presso gli Uffici GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;
IL CANCELLIERE 2000 controricorrente 13000 ELLERIA 1902 avverso la sentenza n. 2385/97 della Corte d'Appello di 1 DD519333 ROMA, Sezione I Civile, emessa il 19/05/97 e depositata il 14/07/97 (R.G. 2823/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato Lucio V. MOSCARINI;
udito l'Avvocato Diego GIORDANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data 16.6.1993 Stanzia- ni DA e SU nonché TI MA, quali ere- di di TI LO, deceduto in Lahore (Pakistan) il 23.3.1987 a seguito di incidente stradale, convenivano dinanzi il Tribunale di Roma il Ministero degli Affari Esteri per sentirlo condannare al risarcimento dei dan- ni subiti per l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento loro spettante per la morte del predetto congiunto. Riferivano in citazione gli attori che alla richiesta di identificazione del responsabile ripetuta- mente inoltrata al Ministero ed all'Ambasciata solo nel maggio '88 era stata data risposta e solo nel dicembre '89 era stato fornito il nominativo di un legale del posto. Esponevano, ancora, gli attori in citazione che il legale pakistano aveva successivamente comunicato 2 che l'azione civile si era prescritta essendo trascorso oltre un anno dal fatto. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il mi- nistero chiedendo il rigetto della domanda. All'esito della istruttoria, con sentenza del 26.1.95 il Tribuna- le di Roma rigettava la domanda. A seguito di impugna- zione degli TA e del TI, la Corte di Ap- pello di Roma confermava la decisione dei primi giudici compensando le spese. Osservava, tra l'altro, la Corte che solo nel mag- gio '88 1'Ambasciata Italiana fornì il nome del respon- sabile presupposto per l'esercizio dell'azione civile, vale a dire quando già si era verificata la prescrizio- ne annuale. Tuttavia, andava evidenziato che il ritardo nella identificazione del responsabile era da ascriver- si ad una ricorrente inerzia delle Autorità locali e che alcun profilo di negligenza poteva invece addebi- tarsi al Ministero, per addivenire alla identificazione del responsabili , né prova era stata fornita al ri- eventuale re- guardo. Vertendosi, quindi, in tema di sponsabilità extracontrattuale andava posta in evidenza la circostanza che non potevano invocarsi principi di buona fede e correttezza, peraltro non violati non es- sendo stata accertata una colpevole negligenza della P.A. nella fase di ricerca dell'autore dell'evento dan- 3 noso. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione TA SU e DA, nonché TI MA affidandolo a due motivi sostenuti da memoria. На resistito con controricorso il Ministero degli Affari Esteri. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di annullamento gli TA ed il TI, denunziata la violazione degli artt. 2043 nonché la insufficiente motivazione ellae 2935 C.C., sentenza con riferimento, rispettivamente, a numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamentano che la Corte di Ap- pello abbia erroneamente affermato che la responsabili- tà del Ministero degli Affari Esteri andava esclusa in quanto: a) il ritardo nelle risposte alle istanze di essi attori fu dovuto alla lentezza burocratica delle di prescrizione autorità del Pakistan;
b) il termine dell'azione per danni comunque avrebbe iniziato a de- correre dalla identificazione dell'autore dell'evento dannoso ex art. 2935 citato. Al contrario sostengono i ricorrenti, tale termine iniziava a decorrere dalla data della morte del Sabati- ni avvenuta in seguito ad incidente stradale il giorno 23.3.1987. Con il secondo mezzo di impugnazione i ricorrenti 4 deducono la violazione e falsa applicazione dei princi- pi di buon andamento, buona fede e correttezza dell'azione amministrativa, nonché insufficiente moti- vazione della sentenza su punti asseriti decisivi della controversia (censura prospettata ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Al comportamento tenuto dall'Amministrazione andava in definitiva, ascritta, l'avvenuta prescrizione dell'azione risarcitoria. Le predette doglianze da esaminarsi congiuntamente per connessione sono prive di fondamento. Si evince dalla sentenza impugnata che dopo la mor- te di TI LO avvenuta in Lahore (Pakistan) a seguito di incidente stradale gli eredi;
tramite il loro legale, hanno richiesto al Ministero degli Affari Este- ri ed all'Ambasciata di Italia assistenza per la indi- viduazione del responsabile dell'evento dannoso, citta- dino pakistano. Si desume, ancora, dalla sentenza della Corte territoriale che tra il Ministero degli Esteri e 1'Ambasciata italiana da una parte ed il legale dei Sa- batini-TA dall'altra, vi è stata ampia corri- spondenza nella quale gli TA sollecitavano le il Ministero tramite informazioni richieste ed l'Ambasciata rispondeva di avere dato corso alle istan- ze pur con esito non soddisfacente attesa la inerzia delle autorità pakistane. Più precisamente sempre come 5 si evince dalla decisione dei giudici di appello, gli TA-TI hanno richiesto al Ministero di CO- municare il nominativo del responsabile del fatto dan- noso e se lo stesso fosse о meno assicurato, mentre il Ministero o per esso 1'Ambasciata ha risposto di esser- si attivato, tuttavia senza esito per la particolare situazione del paese asiatico. Conclusivamente, allorchè è stato comunicato ai ri- chiedenti il nominativo del responsabile, l'azione per danni secondo la legge pakistana si era irrimediabil- mente prescritta, essendo trascorso già un anno dalla morte del TI. Deve essere, anzitutto osservato che, contrariamen- te a quanto sostengono i ricorrenti, la Corte distret- tuale, con l'affermare che l'azione civile per danni poteva essere esercitata in Pakistan solo nel caso in cui si fosse conosciuto il nominativo del responsabile, ha inteso unicamente affermare che a tale azione non si sarebbe in ogni modo potuto provvedere prima della co- noscenza dell'autore dell'investimento e non già che tale circostanza impediva il decorso del termine pre- scrizionale. In altri termini, i giudici di appello hanno solo correttamente e con logica motivazione af- fermato che l'azione per il risarcimento dei danni non poteva essere proposta senza che fosse stato identifi- 6 cato l'autore del fatto dannoso e che tale identifica- zione è stato possibile effettuare a causa dei ritardi e delle inerzie delle autorità pakistane e cioè per cause non dipendenti dal comportamento della Ammini- strazione solo in data 12.5.1988, quindi a termine pre- scrizionale di un anno già decorso. In definitiva, ap- pare del tutto evidente che i giudici di seconde cure per nulla hanno inteso dire che la mancata identifica- zione del responsabile costituisse impedimento per il decorso del periodo di prescrizione affermazione che se fatta sarebbe stata erronea essendo, infatti, noto che un impedimento di mero fatto non costituisce elemento idoneo ad influire sul decorso del termine di prescri- zione dell'azione per danni. Si ribadisce, quindi, che la Corte del merito non è affatto incorsa nella dedotta violazione dell'art. 2935 c.c. come, in contrario, vor- rebbero sostenere i ricorrenti. La motivazione con la quale la Corte di Appello ha ritenuto, all'esito di un attento esame delle prove, anche documentali, in atti che non potessero addebitar- si al Ministero degli Esteri titoli di negligenza e re- sponsabilità ai fini della proposta domanda risarcito- ria deve considerarsi del tutto corretta e logica e CO- me tale non sindacabile in questa sede. Peraltro, il Ministero degli Esteri non poteva an- 7 dare oltre i suoi compiti istituzionali predisposti, come è noto, nell'interesse generale ed, in particola- re, dei cittadini all'Estero. На, in concreto, l'Amministrazione fornito l'assistenza richiesta adope- randosi ed attivandosi per inviare agli attuali ricor- renti il nome dell'investitore e se questi fosse stato assicurato il nome della Compagnia non ottenendo, però, fattiva collaborazione da parte delle autorità pakista- ne, collaborazione più che necessaria per dare corso alle istanze degli TA-TI. D'altro canto, non poteva il Ministero costituirsi, per ovviare alla estrema lentezza delle autorità paki- stane, alle iniziative dei soggetti titolari di posi- zioni giuridiche da tutelare, sia perché non richiesto- ne, sia perché non rientrante in ogni caso nei suoi compiti istituzionali. In tale situazione nessun titolo di responsabilità può essere ad esso Ministero ascritto per la verifica- tasi non risarcibilità del danno sofferto dagli attuali ricorrenti. La sentenza impugnata si sottrae, conclusivamente, alle proposte doglianze e merita, quindi, conferma. Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese del giudizio di cassazione (art. 92 c.p.c.). 8
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate tra le parti le spese del giu- dizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 23.11.2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Y. Javaza elПидя мим (L CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, li - 9 APR. 2001 S IL CANCELLIERE E 60000 R P Giovanni Giambattista U S S Z N O A E E I T R 310000 O C 0460 2002 2 36547 9