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Sentenza 21 aprile 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2026, n. 14496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14496 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) FE AT, nato a [...] il [...]; 2) FE IC, nata a [...] il [...], avverso la sentenza del 7 ottobre 2025 della Corte d'appello di L’Aquila; letti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ID RO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Francesca Ceroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto da FE AT;
letta la memoria dell’Avv. Massimiliano Bravin, del foro di Roma, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse di FE AT;
letta la memoria dell’Avv. Valentina Marzoli, del foro di Pescara, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse di FE IC;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 ottobre 2025 la Corte d’appello di L’Aquila, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena che il Tribunale di Pescara aveva inflitto a AT FE e IC FE, poiché responsabili del reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. citato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 14496 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 24/03/2026 2 1.1. Più in particolare, IC FE è stata condannata per aver fatto recapitare al proprio compagno AT FE, presso il luogo in cui era detenuto, un pacco contenente della sostanza stupefacente, nascosta all’interno di un asciugamano, per il tramite di ON GA (inconsapevole del contenuto illecito del pacco), moglie di IZ ON, quest’ultimo compagno di cella del FE. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione AT FE, a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione della legge processuale penale, in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 185 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente di aver rinunciato a comparire alla sola udienza del 3 luglio 2023 e, invece, di non essere stato tradotto alla successiva udienza del 27 novembre 2023. La mancata traduzione dell’imputato detenuto ha determinato quindi la nullità assoluta ed insanabile dell’attività svolta, tale da invalidare anche gli atti successivi ai sensi dell’art. 185 cod. proc. pen., nonché il provvedimento conclusivo del giudizio. 2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, poiché manifestamente illogica e contraddittoria (p. 4 ricorso). Osserva il ricorrente che l’affermazione di responsabilità è stata fondata sulle dichiarazioni rese dalla coimputata ON GA, senza effettuare alcuna verifica dell’attendibilità intrinseca del dichiarato e senza individuare riscontri esterni individualizzanti nei confronti del FE. D’altra parte, gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale non provano né la consapevolezza dell’imputato circa il contenuto illecito del pacco, né che egli fosse il reale destinatario dello stupefacente (p. 5 ricorso). 3. Ricorre per cassazione anche IC FE, a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). 3.1. Con un unico motivo lamenta che la Corte d’appello ha esaminato soltanto le doglianze relative al trattamento sanzionatorio, mentre invece non ha in alcun 3 modo risposto, neppure implicitamente, al motivo riguardante l’affermazione della penale responsabilità della ricorrente (sviluppato alle pp. 1 – 5 dell’atto di appello). 4. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, in presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione - dedotto in entrambi i ricorsi - la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 4, n. 26493 del 13/06/2025, Esposito, non mass.; Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, Pottino, non mass.; Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 – 01; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145 - 01). Ciò si verifica quando, come nel caso in esame, i giudici del gravame hanno esaminato le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operato frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione. 2. Il ricorso proposto nell’interesse di AT FE è infondato. 2.1. Il primo motivo, con cui si deduce la nullità derivante dall’omessa traduzione dell’imputato detenuto, deve ritenersi infondato. All’esame della doglianza è utile premettere che allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (secondo il pacifico orientamento risalente a Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; conf., Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525 - 4 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - 01; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568 - 01). Nella specie dall’esame degli atti emerge che il ricorrente, con dichiarazione del 1° luglio 2023, rinunciò a comparire all’udienza del 3 luglio 2023, per la quale, quindi, non fu tradotto, come si afferma anche in ricorso (p. 2). Nel prosieguo, il ricorrente non chiese di poter comparire alla successiva udienza del 27 novembre 2023, o comunque di partecipare mediante collegamento video. La Corte d’appello ha dunque correttamente ritenuto il ricorrente rinunciante a comparire anche per le udienze successive, in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale la rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto - a seguito della quale l'imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore – ha effetto non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, tanto in caso di costante restrizione in esecuzione del medesimo titolo quanto nel caso in cui tra le due udienze intervenga una nuova forma di restrizione per altra causa (Sez. 2, n. 15660 del 27/03/2025, Perini, non mass.; Sez. 4, n. 50444 del 10/12/2019, Stafa, Rv. 277950 - 01). Questo in quanto gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, da parte dell'imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell'udienza in sua assenza;
è, quindi, onere dell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni (Sez. 6, n. 36708 del 22/07/2015, Piscitelli, Rv. 264670 – 01, in un caso in cui l'imputato, dopo aver formalmente rinunciato a presenziare ad un'udienza, non aveva fatto pervenire alcuna contraria manifestazione di volontà di partecipazione al procedimento;
conf., Sez. 4, n. 27974 del 26/03/2014, Bruno, Rv. 261567 – 01; Sez. 5, n. 36609 del 15/07/2010, Panzariello, Rv. 248433 - 01). Contrariamente a quanto si assume in ricorso, quindi, la rinuncia a comparire produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando egli non manifesti la volontà di essere tradotto, circostanza che non è stata in alcun modo provata, né allegata dalla difesa con il ricorso o eccepita dal difensore presente davanti alla Corte di appello in occasione dell’udienza del 27 novembre 2023. 5 In senso contrario non può essere valorizzata la deduzione, poiché meramente ipotetica, secondo cui il ricorrente “probabilmente avrebbe partecipato” alle udienze successive a quella per cui vi fu rinuncia, dovendo rendere esame, come richiesto all’udienza del 21 febbraio 2023. Richiesta, quest’ultima, comunque formulata prima della rinuncia a comparire. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’elusione dell’obbligo, ricadente sul giudice di merito, di valutare la credibilità delle dichiarazioni della coimputata ON GA, e di corroborarne l’attitudine dimostrativa con la ricerca di elementi esterni di conferma, in violazione dell’articolo 192, comma 3, cod. proc. pen. Osserva il Collegio che, come emerge dalla lettura delle conformi decisioni di merito, ON GA si presentò presso la casa circondariale di Pescara, dov’era detenuto il marito IZ ON, per recapitargli un pacco contenente indumenti e generi alimentari. Tuttavia, nel corso dei controlli di rito, si accertò che nelle cuciture di alcuni asciugamani vi erano dei rigonfiamenti, nei quali era occultata della sostanza stupefacente del tipo hashish. Sia nell’immediatezza, sia nel corso del suo interrogatorio, la GA ha specificato che fu suo marito, IZ ON, che le chiese di attivarsi in favore del suo compagno di cella, poi identificato nel ricorrente AT FE. Ignara della presenza dell’hashish, la GA, quindi, si relazionò telefonicamente con la compagna del FE, IC FE, fissando un incontro per la consegna del pacco. L’incontro, tuttavia, non si tenne, per la indisponibilità della FE, la quale indicò alla GA di aver parcheggiato la propria autovettura - una Fiat Punto con targa DX112RH – nei pressi del Tribunale, lasciandola aperta, così consentendole di prelevare il pacco. Il fatto è stato così ricostruito in forza delle dichiarazioni della GA (assolta per difetto dell’elemento psicologico), che i giudici hanno ritenuto intrinsecamente attendibili, in ragione del comportamento tenuto nell’immediatezza, e dotate del requisito della costanza, poiché ribadite nel corso del suo interrogatorio (p. 3 sentenza del Tribunale;
pp. 5 e 6 sentenza impugnata). L’attendibilità di tali dichiarazioni, secondo i giudici, è stata confermata dalla individuazione di alcuni elementi esterni di conferma: non solo, infatti, AT FE è risultato essere al tempo detenuto nella stessa cella di IZ ON, ma sono 6 stati censiti una nutrita serie di contatti telefonici, di cui diversi proprio nel giorno in cui fu rinvenuto lo stupefacente. Inoltre, è stato accertato che effettivamente IC FE utilizzasse una Fiat Punto con targa DX112RH, ovvero il veicolo dal quale ON GA prelevò il pacco con lo stupefacente (p. 3 sentenza del Tribunale;
pp. 5 e 6 sentenza impugnata). A fronte di tale percorso motivazionale, non può certo affermarsi che i giudici abbiano omesso la verifica sull’attendibilità intrinseca della chiamante (così, invece, p. 5 ricorso), che la difesa contesta evidenziando il generico interesse a rendere dichiarazioni etero accusatorie inquinate, facendolo discendere dalla mera qualifica di coimputata del medesimo reato, ma senza indicare dati concreti su cui fondare almeno un dubbio sulla inattendibilità delle dichiarazioni (ad es., poiché caratterizzate da malanimo, astio, rancore, intese collusive, ecc.), tale da dover indurre il giudice a maggiore cautela valutativa, soppesandone l’incidenza sulla credibilità complessiva della chiamata. Quanto, invece, alla dedotta violazione della regola di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., il ricorrente lamenta che i pretesi riscontri non dimostrerebbero il suo consapevole coinvolgimento nell’azione illecita. Osserva al riguardo il Collegio che la critica si fonda su una nozione di riscontro che non trova dimora nel testo della disposizione, come interpretata secondo il diritto vivente. Invero, è principio consolidato quello per cui i riscontri possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto - reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744 – 01). Il riscontro, in altri termini, può dunque dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, invece, gli "altri elementi di prova" che, a norma dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., confermano l'attendibilità della dichiarazione non devono valere a provare il fatto-reato e la 7 responsabilità dell'imputato, perché, in caso contrario, la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica;
la loro funzione processuale è, invece, semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che comporta che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità (Sez. 5, n. 2066 del 15/10/2025, dep. 2026, J., Rv. 289314 – 02; Sez. 3, Sentenza n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607 – 01; Sez. 2, n. 8125 del 30/01/2013, Ragaglia, Rv. 255244 – 01; Sez. 6, n. 3846 del 20/11/2000, dep. 2001, Finini, Rv. 218414 – 01). D’altra parte, se nel caso in cui gli "altri elementi di prova" avessero autonoma valenza dimostrativa della responsabilità dell'indagato, non entrerebbe in gioco la regola dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione del giudice della loro attitudine dimostrativa. 3. Il ricorso proposto nell’interesse di IC FE è fondato. 3.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 2, n. 2103 del 17/12/2024, dep. 2025, Verdicaro, Rv. 287330 - 01; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 - 01; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 - 01). Così come non è necessaria, da parte del giudice del merito, l’esplicita confutazione delle tesi difensive disattese, essendo invece sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 4, n. 8155 del 13/02/2026, Fiore, non mass.; Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 – 01). Non può invece parlarsi di motivazione implicita quando, come nel caso in esame, il profilo di gravame non risulti neppure preso in carico dal giudice di appello. In tale ultima ipotesi, non può ragionevolmente trarsi alcunché dall'apparato argomentativo, pur complessivamente considerato, posto che le deduzioni difensive non hanno mai effettivamente fatto ingresso nel novero delle questioni - e, più in generale, dei punti della decisione - a cui i giudici di appello hanno inteso offrire riscontro (Sez. 4, n. 4163 del 01/02/2022, Baumhauer, non mass.). Come è stato condivisibilmente osservato, diversamente opinando, si finirebbe per consentire al giudice di legittimità di sostituire irritualmente il proprio 8 ragionamento a quello del giudice di merito, che non ha mai preso in carico la questione e, quindi, non l'ha mai scrutinata. Nella specie con il primo motivo di appello, di cui si lamenta la sostanziale pretermissione, IC FE ha sottoposto a specifica critica la sentenza del Tribunale sul punto relativo all’attendibilità del narrato della GA ed alla sussistenza di elementi esterni di conferma. Il motivo d’appello, non inammissibile per genericità, non solo non ha ricevuto esplicita risposta, ma non risulta neppure sintetizzato o richiamato nel corpo della motivazione della sentenza impugnata;
sentenza con la quale, inoltre, si è esclusa l’aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 anche per FE IC, sebbene costei non avesse formulato motivo sul punto. Tutto ciò preclude la possibilità di prendere in considerazione l’eventualità di una motivazione implicita, perché depone nel senso di ritenere che la Corte territoriale non ha affatto esaminato le questioni che le erano state devolute. 4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nei confronti di FE IC, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. 4.1. Al rigetto del ricorso segue invece la condanna di FE AT al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di FE IC e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Rigetta il ricorso di FE AT che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ID RO LU VI
udita la relazione svolta dal Consigliere ID RO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Francesca Ceroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto da FE AT;
letta la memoria dell’Avv. Massimiliano Bravin, del foro di Roma, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse di FE AT;
letta la memoria dell’Avv. Valentina Marzoli, del foro di Pescara, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse di FE IC;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 ottobre 2025 la Corte d’appello di L’Aquila, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena che il Tribunale di Pescara aveva inflitto a AT FE e IC FE, poiché responsabili del reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. citato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 14496 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 24/03/2026 2 1.1. Più in particolare, IC FE è stata condannata per aver fatto recapitare al proprio compagno AT FE, presso il luogo in cui era detenuto, un pacco contenente della sostanza stupefacente, nascosta all’interno di un asciugamano, per il tramite di ON GA (inconsapevole del contenuto illecito del pacco), moglie di IZ ON, quest’ultimo compagno di cella del FE. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione AT FE, a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione della legge processuale penale, in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 185 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente di aver rinunciato a comparire alla sola udienza del 3 luglio 2023 e, invece, di non essere stato tradotto alla successiva udienza del 27 novembre 2023. La mancata traduzione dell’imputato detenuto ha determinato quindi la nullità assoluta ed insanabile dell’attività svolta, tale da invalidare anche gli atti successivi ai sensi dell’art. 185 cod. proc. pen., nonché il provvedimento conclusivo del giudizio. 2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, poiché manifestamente illogica e contraddittoria (p. 4 ricorso). Osserva il ricorrente che l’affermazione di responsabilità è stata fondata sulle dichiarazioni rese dalla coimputata ON GA, senza effettuare alcuna verifica dell’attendibilità intrinseca del dichiarato e senza individuare riscontri esterni individualizzanti nei confronti del FE. D’altra parte, gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale non provano né la consapevolezza dell’imputato circa il contenuto illecito del pacco, né che egli fosse il reale destinatario dello stupefacente (p. 5 ricorso). 3. Ricorre per cassazione anche IC FE, a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). 3.1. Con un unico motivo lamenta che la Corte d’appello ha esaminato soltanto le doglianze relative al trattamento sanzionatorio, mentre invece non ha in alcun 3 modo risposto, neppure implicitamente, al motivo riguardante l’affermazione della penale responsabilità della ricorrente (sviluppato alle pp. 1 – 5 dell’atto di appello). 4. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, in presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione - dedotto in entrambi i ricorsi - la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 4, n. 26493 del 13/06/2025, Esposito, non mass.; Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, Pottino, non mass.; Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 – 01; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145 - 01). Ciò si verifica quando, come nel caso in esame, i giudici del gravame hanno esaminato le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operato frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione. 2. Il ricorso proposto nell’interesse di AT FE è infondato. 2.1. Il primo motivo, con cui si deduce la nullità derivante dall’omessa traduzione dell’imputato detenuto, deve ritenersi infondato. All’esame della doglianza è utile premettere che allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (secondo il pacifico orientamento risalente a Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; conf., Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525 - 4 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - 01; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568 - 01). Nella specie dall’esame degli atti emerge che il ricorrente, con dichiarazione del 1° luglio 2023, rinunciò a comparire all’udienza del 3 luglio 2023, per la quale, quindi, non fu tradotto, come si afferma anche in ricorso (p. 2). Nel prosieguo, il ricorrente non chiese di poter comparire alla successiva udienza del 27 novembre 2023, o comunque di partecipare mediante collegamento video. La Corte d’appello ha dunque correttamente ritenuto il ricorrente rinunciante a comparire anche per le udienze successive, in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale la rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto - a seguito della quale l'imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore – ha effetto non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, tanto in caso di costante restrizione in esecuzione del medesimo titolo quanto nel caso in cui tra le due udienze intervenga una nuova forma di restrizione per altra causa (Sez. 2, n. 15660 del 27/03/2025, Perini, non mass.; Sez. 4, n. 50444 del 10/12/2019, Stafa, Rv. 277950 - 01). Questo in quanto gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, da parte dell'imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell'udienza in sua assenza;
è, quindi, onere dell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni (Sez. 6, n. 36708 del 22/07/2015, Piscitelli, Rv. 264670 – 01, in un caso in cui l'imputato, dopo aver formalmente rinunciato a presenziare ad un'udienza, non aveva fatto pervenire alcuna contraria manifestazione di volontà di partecipazione al procedimento;
conf., Sez. 4, n. 27974 del 26/03/2014, Bruno, Rv. 261567 – 01; Sez. 5, n. 36609 del 15/07/2010, Panzariello, Rv. 248433 - 01). Contrariamente a quanto si assume in ricorso, quindi, la rinuncia a comparire produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando egli non manifesti la volontà di essere tradotto, circostanza che non è stata in alcun modo provata, né allegata dalla difesa con il ricorso o eccepita dal difensore presente davanti alla Corte di appello in occasione dell’udienza del 27 novembre 2023. 5 In senso contrario non può essere valorizzata la deduzione, poiché meramente ipotetica, secondo cui il ricorrente “probabilmente avrebbe partecipato” alle udienze successive a quella per cui vi fu rinuncia, dovendo rendere esame, come richiesto all’udienza del 21 febbraio 2023. Richiesta, quest’ultima, comunque formulata prima della rinuncia a comparire. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’elusione dell’obbligo, ricadente sul giudice di merito, di valutare la credibilità delle dichiarazioni della coimputata ON GA, e di corroborarne l’attitudine dimostrativa con la ricerca di elementi esterni di conferma, in violazione dell’articolo 192, comma 3, cod. proc. pen. Osserva il Collegio che, come emerge dalla lettura delle conformi decisioni di merito, ON GA si presentò presso la casa circondariale di Pescara, dov’era detenuto il marito IZ ON, per recapitargli un pacco contenente indumenti e generi alimentari. Tuttavia, nel corso dei controlli di rito, si accertò che nelle cuciture di alcuni asciugamani vi erano dei rigonfiamenti, nei quali era occultata della sostanza stupefacente del tipo hashish. Sia nell’immediatezza, sia nel corso del suo interrogatorio, la GA ha specificato che fu suo marito, IZ ON, che le chiese di attivarsi in favore del suo compagno di cella, poi identificato nel ricorrente AT FE. Ignara della presenza dell’hashish, la GA, quindi, si relazionò telefonicamente con la compagna del FE, IC FE, fissando un incontro per la consegna del pacco. L’incontro, tuttavia, non si tenne, per la indisponibilità della FE, la quale indicò alla GA di aver parcheggiato la propria autovettura - una Fiat Punto con targa DX112RH – nei pressi del Tribunale, lasciandola aperta, così consentendole di prelevare il pacco. Il fatto è stato così ricostruito in forza delle dichiarazioni della GA (assolta per difetto dell’elemento psicologico), che i giudici hanno ritenuto intrinsecamente attendibili, in ragione del comportamento tenuto nell’immediatezza, e dotate del requisito della costanza, poiché ribadite nel corso del suo interrogatorio (p. 3 sentenza del Tribunale;
pp. 5 e 6 sentenza impugnata). L’attendibilità di tali dichiarazioni, secondo i giudici, è stata confermata dalla individuazione di alcuni elementi esterni di conferma: non solo, infatti, AT FE è risultato essere al tempo detenuto nella stessa cella di IZ ON, ma sono 6 stati censiti una nutrita serie di contatti telefonici, di cui diversi proprio nel giorno in cui fu rinvenuto lo stupefacente. Inoltre, è stato accertato che effettivamente IC FE utilizzasse una Fiat Punto con targa DX112RH, ovvero il veicolo dal quale ON GA prelevò il pacco con lo stupefacente (p. 3 sentenza del Tribunale;
pp. 5 e 6 sentenza impugnata). A fronte di tale percorso motivazionale, non può certo affermarsi che i giudici abbiano omesso la verifica sull’attendibilità intrinseca della chiamante (così, invece, p. 5 ricorso), che la difesa contesta evidenziando il generico interesse a rendere dichiarazioni etero accusatorie inquinate, facendolo discendere dalla mera qualifica di coimputata del medesimo reato, ma senza indicare dati concreti su cui fondare almeno un dubbio sulla inattendibilità delle dichiarazioni (ad es., poiché caratterizzate da malanimo, astio, rancore, intese collusive, ecc.), tale da dover indurre il giudice a maggiore cautela valutativa, soppesandone l’incidenza sulla credibilità complessiva della chiamata. Quanto, invece, alla dedotta violazione della regola di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., il ricorrente lamenta che i pretesi riscontri non dimostrerebbero il suo consapevole coinvolgimento nell’azione illecita. Osserva al riguardo il Collegio che la critica si fonda su una nozione di riscontro che non trova dimora nel testo della disposizione, come interpretata secondo il diritto vivente. Invero, è principio consolidato quello per cui i riscontri possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto - reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744 – 01). Il riscontro, in altri termini, può dunque dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, invece, gli "altri elementi di prova" che, a norma dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., confermano l'attendibilità della dichiarazione non devono valere a provare il fatto-reato e la 7 responsabilità dell'imputato, perché, in caso contrario, la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica;
la loro funzione processuale è, invece, semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che comporta che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità (Sez. 5, n. 2066 del 15/10/2025, dep. 2026, J., Rv. 289314 – 02; Sez. 3, Sentenza n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607 – 01; Sez. 2, n. 8125 del 30/01/2013, Ragaglia, Rv. 255244 – 01; Sez. 6, n. 3846 del 20/11/2000, dep. 2001, Finini, Rv. 218414 – 01). D’altra parte, se nel caso in cui gli "altri elementi di prova" avessero autonoma valenza dimostrativa della responsabilità dell'indagato, non entrerebbe in gioco la regola dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione del giudice della loro attitudine dimostrativa. 3. Il ricorso proposto nell’interesse di IC FE è fondato. 3.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 2, n. 2103 del 17/12/2024, dep. 2025, Verdicaro, Rv. 287330 - 01; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 - 01; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 - 01). Così come non è necessaria, da parte del giudice del merito, l’esplicita confutazione delle tesi difensive disattese, essendo invece sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 4, n. 8155 del 13/02/2026, Fiore, non mass.; Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 – 01). Non può invece parlarsi di motivazione implicita quando, come nel caso in esame, il profilo di gravame non risulti neppure preso in carico dal giudice di appello. In tale ultima ipotesi, non può ragionevolmente trarsi alcunché dall'apparato argomentativo, pur complessivamente considerato, posto che le deduzioni difensive non hanno mai effettivamente fatto ingresso nel novero delle questioni - e, più in generale, dei punti della decisione - a cui i giudici di appello hanno inteso offrire riscontro (Sez. 4, n. 4163 del 01/02/2022, Baumhauer, non mass.). Come è stato condivisibilmente osservato, diversamente opinando, si finirebbe per consentire al giudice di legittimità di sostituire irritualmente il proprio 8 ragionamento a quello del giudice di merito, che non ha mai preso in carico la questione e, quindi, non l'ha mai scrutinata. Nella specie con il primo motivo di appello, di cui si lamenta la sostanziale pretermissione, IC FE ha sottoposto a specifica critica la sentenza del Tribunale sul punto relativo all’attendibilità del narrato della GA ed alla sussistenza di elementi esterni di conferma. Il motivo d’appello, non inammissibile per genericità, non solo non ha ricevuto esplicita risposta, ma non risulta neppure sintetizzato o richiamato nel corpo della motivazione della sentenza impugnata;
sentenza con la quale, inoltre, si è esclusa l’aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 anche per FE IC, sebbene costei non avesse formulato motivo sul punto. Tutto ciò preclude la possibilità di prendere in considerazione l’eventualità di una motivazione implicita, perché depone nel senso di ritenere che la Corte territoriale non ha affatto esaminato le questioni che le erano state devolute. 4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nei confronti di FE IC, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. 4.1. Al rigetto del ricorso segue invece la condanna di FE AT al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di FE IC e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Rigetta il ricorso di FE AT che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ID RO LU VI