Sentenza 20 dicembre 2002
Massime • 1
L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta, così come è stata compiuta dal giudice del provvedimento stesso. Pertanto, la sentenza che, in esito ad un giudizio svoltosi con il rito ordinario, abbia qualificato la domanda proposta, non già come opposizione ad ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, bensì come azione di accertamento negativo della pretesa dell'Ente (nella specie: l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese) alla riscossione di entrate tributarie secondo la procedura esattoriale, è impugnabile esclusivamente con l'appello, ed il ricorso per cassazione proposto contro di essa deve essere dichiarato inammissibile.
Commentario • 1
- 1. La qualificazione giuridica dell'opposizione compete esclusivamente al Giudice chiamato a decidereAvv. Giorgia Viola · https://www.expartecreditoris.it/ · 25 febbraio 2014
ISSN 2385-1376 Testo massima La qualificazione giuridica dell'opposizione proposta (come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) compete esclusivamente al Giudice adito previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame senza essere in ciò vincolato dalla prospettazione operata dal ricorrente. Così si è pronunziato il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Cacace, confermando il principio – ampiamente consolidato – secondo il quale l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata in base alla qualificazione giuridica dell'azione e del rapporto controverso adottati dal giudice che ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2002, n. 18137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18137 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - Consigliere -
Dott. ONOFRIO FITTIPALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso l'avvocato ABBAMONTE, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO RICCIARDELLI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CALITRI, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA EUDO GIULIOLI 47/B/18, presso l'Avvocato GIUSEPPE MAZZITELLI rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO SORICE, giusta delega a margine del controricorso.
- controricorrente -
GEI SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 31/99 della Sezione distaccata di Pretura di CALITRI, depositata il 12/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il resistente l'Avvocato Sorice che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo
Il PR di S. Angelo dei Lombardi, con sentenza del 12 settembre 1999, ha accolto l'opposizione proposta dal comune di Calitri contro la cartella esattoriale del 10 febbraio 1997 e l'avviso di mora notificatogli il 21 febbraio 1997 con cui la s.p.a. Gei chiedeva il pagamento della somma di L. 20.161.050, che assumeva dovuta all'Ente acquedotto autonomo pugliese (EAAP) per l'avvenuta realizzazione di una condotta idrica in Cercarotondo, affidatagli con delibera n. 330/1993 della Giunta municipale.
Ha ritenuto, infatti il primo Giudice che spettasse all'EAAP, legittimato passivo unitamente alla soc. Gei, concessionaria del servizio di riscossione di quel comune, di provare la sussistenza e l'ammontare del credito, che invece non erano stati documentati ne' da detta amministrazione, ne' dalla società concessionaria;
per cui ne ha dichiarato l'insussistenza, escludendo il diritto della GEI di procedere ad esecuzione forzata.
Per la cassazione della sentenza, l'EAAP ha proposto ricorso per 4 motivi;
cui resiste con controricorso il comune di Calitri. La s.p.a. Gei non ha spiegato difese. L'amministrazione comunale ha depositato memoria.
Motivi della decisione.
Il collegio deve, anzitutto rilevare che il comune di Calitri non ha proposto affatto opposizione ad ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria, ne' opposizione nelle forme previste dalla legge n. 689 del 1981 in relazione ad una cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie onde far valere la mancata notificazione del verbale di accertamento della violazione, bensì, come ha rilevato il PR, azione di accertamento negativo della pretesa dell'EAAP alla riscossione di entrate non tributarie secondo la procedura esattoriale: tanto questa Corte, quanto la Corte Costituzionale, infatti, hanno rilevato che siccome l'art. 1 della legge n. 3233 del 13 dicembre 1928, richiamando la normativa sulla
"riscossione delle imposte dirette", consente all'EAAP l'applicazione del procedimento previsto dal d.P.R. n. 602 del 1973 per la riscossione di entrate di natura non tributaria (nel caso consistenti nel corrispettivo di un appalto asseritamente affidato dal comune di Calitri), le contestazioni del contribuente avverso la cartella esattoriale recante una pretesa creditoria esulano dalle disposizioni degli artt. 53 e 54 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in tema d'inammissibilità delle opposizioni di cui agli artt. 615-618 del cod. proc. civ.; ed esulano altresì dalle disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sulla devoluzione alle Commissioni tributarie dei ricorsi inerenti al rapporto con l'ufficio impositore. Sicché, in applicazione dei principi generali sulla tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi, sono deducibili davanti al giudice ordinario con azione di accertamento negativo (Cass. sez. un. 1677/1988; Corte Costit. 318/1995). Non giova perciò all'EAAP che, presentato il ricorso dal comune, il PR abbia utilizzato un modulo prestampato nel quale si dichiarava di "aver lette" le disposizioni degli art. 22 e segg. della legge 689 del 1981 ed abbia fissato un'udienza di comparizione davanti a sè, perché tutta la trattazione della causa, come ha riconosciuto lo stesso ente nel secondo motivo del ricorso (lamentando che non era stata fissata l'udienza per la comparizione delle parti) è avvenuta con il rito ordinario. E la stessa è stata decisa non già con le formalità previste dai commi 7^ ed 8^ del successivo art. 23 che prevedono al termine dell'istruzione l'invito del PR alle parti a precisare le conclusioni, con la successiva pronuncia della sentenza mediante la lettura del dispositivo in udienza;
bensì con le modalità degli art. 187 e segg. cod. proc. civ. (cfr. udienza del 17.3.1998), e, quindi, dando comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito della sentenza ai sensi dell'art. 133 cod.proc.civ. D'altra parte, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ripetutamente enunciato il principio per cui, se il giudice, nel decidere un'azione o un'opposizione, la classifica come azione o opposizione di un certo tipo, le parti per impugnare la sentenza debbono utilizzare il mezzo di impugnazione che è inerente a quella classificazione.
Pertanto, avendo il PR classificato il ricorso del comune di Calitri come un'ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'EAAP di conseguire il corrispettivo suddetto, la sentenza doveva seguire il regime ordinario ed era perciò appellabile (art. 339 cod.proc.civ.) e non ricorribile per cassazione;
ed il ricorso a questa Corte proposto contro di essa deve essere dichiarato inammissibile.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso ed interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2002