Sentenza 6 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3242 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
03242/01 Aula "B" Reg. gen. n. 10198/98 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 29. 1. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: lavoro amministratore Gron. 6705 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Giuseppe Ianniruberto Presidente 1. Dottor 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Natale Capitanio Consigliere Consigliere 4. Dottor Federico Roselli Consigliere 5. Dottor Saverio Toffoli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dall'Istituto Nazionale della Previden- za Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elet- tivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso la propria avvocatura centrale, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Fonzo, Fabrizio Correra e Clementina Pulli giusta delega in calce al ricorso;
contro 1 475 VO Oscar, elettivamente domiciliato in Roma in via Zanar- delli 20 presso lo studio dell'avvocato Luigi Albisinni, che, unitamente all'avvocato Giovanni Cesari, lo rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Venezia del 12 febbraio 1998, depositata il 17 marzo 1998, numero 34, r.g. 271/97; Udita la relazione svolta nell'udienza del 29 gennaio 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Giovanni Cesari;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: premesso che,Con ricorso del 16 aprile 1993, VO Oscar all'esito di una indagine ispettiva, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale aveva rilevato la incompatibilità tra la qualifica da lui rivestita di capo servizio alle di- pendenze della società GESE e quella di presidente del Con- siglio di amministrazione della stessa convenne in giudi- - zio, avanti il pretore di Venezia, l'ente previdenziale chiedendo che venisse accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Costituitosi il contraddittorio, il pretore accolse la do- manda con pronuncia resa il 22 settembre 1997. L'appello proposto dall'ente è stato rigettato dal tribunale di Vene- zia con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di se- 2 condo grado ha ritenuto che era rimasto provato, attraverso la delibera societaria di assunzione dell'VO alle dipen- denze della società e le dichiarazione dei testimoni assun- ti, che lo stesso aveva prestato attività lavorativa di ca- rattere specialistico tecnico per conto dell'impresa, total- mente estraneo ai compiti di un consigliere di amministra- zione, connotata da vincolo di subordinazione gerarchica al Consiglio e in particolare alla componente di questo, rap- presentante la maggioranza del capitale, che sovraintendeva al personale, al cui potere di direttiva e di controllo era assoggettato e con la quale concordava le assenze dal lavoro e i periodi di godimento delle ferie, restando poi subordi- nati tali accordi alla definitiva autorizzazione del Consi- glio. Della decisione viene chiesta la cassazione dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con ricorso sostenuto da un motivo. L'intimato resiste con controricorso. Motivi della decisione: Con l'unica ragione di censura denunciando violazione e - falsa applicazione degli articoli 2094 e 2697 del codice ci- vile, insufficienza e contraddittorietà della motivazione - l'ente ricorrente deduce che erroneamente il tribunale ha desunto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'VO e la società GESE unicamente dalle dichiarazioni della teste Martina, altra componente del Consiglio di ammi- nistrazione, omettendo di tenere conto del fatto che la stessa si era limitata a riferire che il primo era tenuto al 3 rispetto di un certo orario di lavoro, godendo peraltro di margini di elasticità per quanto concerneva sia l'ingresso in azienda che l'uscita, non essendo risultato dimostrato che in effetti le ore non lavorate venivano recuperate, nul- la inoltre essendo risultato circa un effettivo assoggetta- mento dello stesso al potere direttivo dell'organo di ammi- nistrazione, nè circa la retribuzione dallo stesso percepita per la sua attività lavorativa. Non è stata inoltre svolta alcuna indagine con riferimento alla asserita distinzione tra questa e i compiti inerenti alla carica di amministrato- re della società. Il rilievo non è fondato. Deve al proposito premettersi che questa Corte ha reiterata- mente affermato il principio, dal quale il Collegio non ri- tiene di doversi discostare, a termini del quale la qualifi- ca di amministratore di una società non è di per sè incompa- tibile con la condizione di lavoratore subordinato alle di- pendenze della stessa, richiedendosi peraltro che l'ammini- stratore che rivendichi la sussistenza anche di tale ultimo rapporto fornisca la prova della sussistenza, nel corso di esso, dell'elemento tipico della subordinazione (per tutte, e tra le ultime, Cass., 19 aprile 1999, n. 3886; Cass., 10 febbraio 2000, n. 1490). E' poi evidente che, involgendo un apprezzamento di fatto, l'accertamento compiuto sul punto dal giudice di merito non può essere negativamente sindacato nella sede del controllo di legittimità se sorretto da moti- vazione immune da vizi logici e giuridici. Orbene, nella specie il tribunale ha osservato che il dato formale rappresentato dalla delibera di assunzione del resi- stente dal quale risultava che tra le parti si era inteso dare vita a un rapporto di lavoro subordinato, che di per sè non poteva essere decisivo, era rimasto supportato dalle di- chiarazioni della teste Martina, dalla quale lo stesso diret- tamente dipendeva e alla quale rispondeva in ordine all'as- solvimento delle direttive che gli venivano impartite. Nello stesso senso aveva inoltre sostanzialmente riferito un altro teste (tale AT). Ha quindi rilevato che le mansioni che erano oggetto del rapporto di lavoro, e cioè quelle di capo- cantiere, presupponevano il possesso di particolari cogni- zioni tecniche ed erano completamente estranee ai compiti di amministrazione della società. Si aggiunga che, sempre se- condo la ricostruzione operata in punto di fatto, era da ri- tenersi per accertato che l'VO era tenuto al rispetto del normale orario di lavoro e, pur essendogli concesso di ini- ziare la sua attività giornaliera più tardi rispetto all'al- tro personale dipendente ma ciò esclusivamente qualora lo - imponessero esigenze personali recuperava le ore non lavo- - rate. Nè può rilevare, al fine di inficiare la motivazione, che non siano state indicate le circostanze temporali in cui una tale evenienza ebbe in concreto a verificarsi. Infine era stata raggiunta la prova che lo stesso era obbligato a preavvisare la Martina di eventuali assenze, consentitegli solo previo accordo con questa, così come a subordinare il godimento delle ferie annuali alla autorizzazione del Consi- 5 glio. Incontestabilmente, tutti questi elementi, complessivamente considerati, sono propri della natura subordinata del rap- porto, e cioè dell'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico esercitato dal datore di lavoro. A fronte di questo diffuso argomentare l'ente ricorrente op- pone esclusivamente, nella sostanza, che sarebbe stata omes- sa l'indagine in ordine alla retribuzione corrisposta all'o- livo quale compenso per la attività prestata. Ma, a prescin- dere dal rilievo che, stando almeno alla motivazione della sentenza impugnata, non sembra che sul punto fosse sorta contestazione, è da osservarsi che la indagine su tale ele- mento, così come su altri, si impone doverosamente solo in via sussidiaria, nella ipotesi in cui quello dell'assogget- tamento del lavoratore al potere direttivo del datore di la- voro non sia compiutamente provato, esigenza che pertanto, correttamente, non si è avvertita nella specie. Del ricorso si impone quindi il rigetto con la condanna del suo proponente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio nella misura che si indica nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a rimborsare al resistente le spese del giudizio che si liquidano in lire 14.000, oltre lire tre milioni per onorari difensivi. I D , A Così deciso in Roma il 29 gennaio 2001. O S O LL S . Y A O 3 Il presidente T 3 B Il consigliere estensore R H I 5 ES 'A D . L P Vickie Mini ham. A N I S EL T S 3 D N O -7 I G P S 8 O IM - N 1 A E 1 D S A D E I E , A E IL CANCELLERE O G T R O N G T T SE E Deposi t ancelleria IS IT L G E IR E A R D L -6 MAR. 2001 L O E D IL CANCELLIERE