CASS
Sentenza 20 luglio 2023
Sentenza 20 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/07/2023, n. 21648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21648 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 3 Num. 21648 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 20/07/2023 argomento svolto della AG sull’applicazione del termine di prescrizione previsto per il reato di danneggiamento aggravato risultava infondato, in quanto difettava l'elemento soggettivo del dolo (necessario per l'integrazione del delitto ipotizzato) ed in quanto, comunque, non si erano verificati atti interruttivi in sede penale che potessero determinare l'applicazione dell’invocato termine di sette anni e mezzo;
dal che conseguiva che anche la nuova tesi dell'appellante non consentiva alla stessa di avvalersi di un termine superiore al quinquennio. Ha rilevato che, anche a voler fissare la decorrenza del termine di prescrizione al marzo 1995 (data di una perizia di parte attrice che aveva stimato i danni), erano decorsi ben oltre 10 anni prima del successivo atto interruttivo (telegramma dell'8.10.2005). Quanto – poi - alla circostanza (mai dichiarata nel giudizio di primo grado) che fosse stato avviato un primo giudizio civile nei confronti della Provincia, definito con sentenza del 2001 che aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva della AG, ha ritenuto che dovesse essere rilevata d’ufficio l'inammissibilità della produzione in appello della documentazione riguardante tale primo giudizio e ha affermato che «qualora poi si intendesse utilizzare gli atti del primo giudizio 3 conclusosi con il giudicato costituito dalla sentenza pubblicata il 21.05.2001, fondata è l'eccezione appunto di precedente giudicato ora sollevata dall'appellata e non superata dall'argomento già preventivamente esposto dell'appellante […] e secondo cui quella decisione sarebbe intervenuta soltanto su aspetti formali e/o procedurali. Di contro, quel giudicato, ha statuito un limite preliminare ed assoluto della domanda della AG, fissando la di lei carenza di legittimazione attiva alla pretesa risarcitoria». Ha proposto ricorso per cassazione la AG, affidandosi a due motivi e svolgendo rilievi in punto di condanna per responsabilità aggravata e di condanna alle spese di lite. Ha resistito, con controricorso, la Città Metropolitana di Messina. Fissata l’odierna pubblica udienza, il PG ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo («sulla efficacia della sentenza del 2001 ai fini della interruzione del termine di prescrizione e sua ammissibilità in grado di appello»), la ricorrente denuncia «invalidità della sentenza ai sensi dell'art. 132 c.c. per manifesta illogicità della motivazione in relazione a fatto discusso e decisivo, nonché, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, falsa applicazione degli artt. 2947 c.c. in relazione degli art. 2943 e 2945 c.c. e seguenti. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. in relazione all'art. 2909 c.c.. Violazione e/o falsa applicazione dell'art 372 c.p.c.». La ricorrente assume che la sentenza appare illogica e contraddittoria, risolvendosi in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, e, come tale, è inidonea far conoscere il ragionamento seguito dal giudice nella formazione del proprio convincimento. Indicati gli atti interruttivi nella prescrizione da essa compiuti (a far data dalla citazione notificata il 30.12.1994 e fino al secondo atto di citazione notificato il 24.6.2014), la AG evidenzia che, a ben 4 guardare, «con gli atti notificati entro i cinque anni l'uno dall'altro [aveva] certamente interrotto i termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno». Rilevato che punto focale controverso è se il primo giudizio (1994/2001) possa avere avuto effetto interruttivo ai fini della prescrizione, se lo stesso possa essere preso in considerazione anche se solo eccepito o dichiarato in sede di appello e se la sentenza emessa a seguito di tale giudizio possa o meno determinare un giudicato sostanziale ai fini della ne bis in idem, la ricorrente evidenzia che l'errore compiuto dal giudice d'appello consiste nell'aver considerato la sentenza del 2001 quale novum in appello invece di valutarla semplicemente come argomento difensivo atto a determinare la giusta decorrenza del termine di prescrizione. Quanto, infine, al fatto che la sentenza del 2001 possa o meno costituire giudicato sostanziale impeditivo della riproponibilità della domanda, la ricorrente evidenzia che «gli accertamenti di rito, contenuti in sentenze definitive o non definitive, sono idonei ad acquisire l’autorità e gli effetti interni del solo giudicato formale, essendo del tutto privi di qualunque efficacia esterna, tale da poter “fare stato” al di fuori del processo in cui essi si sono formati». Tanto premesso e rilevato che, con la sentenza del 2001, il giudice aveva respinto la domanda della AG sul presupposto che la stessa non avesse dimostrato la titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, la ricorrente esclude che la sentenza possa avere alcun valore di giudicato esterno e sostanziale. Conclude che, «anche ammettendo l'applicabilità della prescrizione quinquennale, comunque la domanda formulata dalla ricorrente non sarebbe prescritta in quanto la stessa ha interrotto con idonei atti il decorso del termine predetto (fatti 1990, prima citazione 1994, prima sentenza 2001, telegramma 2005, lettera di messa in mora luglio 2009, seconda citazione giugno 2014)». 5 2. Col secondo motivo, la AG denuncia l'invalidità della sentenza ai sensi dell'art 132 c.p.c., per manifesta illogicità della motivazione in relazione a fatto discusso e decisivo, nonché in riferimento all'art 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, falsa applicazione dell’art. 2947 c.c.: la ricorrente insiste nel sostenere che i fatti dedotti in causa integrano il reato di danneggiamento aggravato disciplinato dall’art. 635 c.p. e che, conseguentemente, il termine primo di prescrizione coincideva con la data del 1° settembre 1997; aggiunge che, peraltro, ove la percezione del danno non sia subito manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento non decorre dal momento in cui il fatto del terzo determina il danno, bensì dal momento in cui la produzione del pregiudizio si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile;
rileva, infine, che alcuna rilevanza riveste il fatto che, nella specie, sia mancato un procedimento penale. Quanto alla condanna ex art. 96 c.p.c., la ricorrente assume che la sentenza è errata e deve essere riformata, giacché «dall'esame dell’iter giudiziario e dal comportamento processuale tenuto dalla AG chiaramente non sussisteva e non sussistono i presupposti per la condanna per lite temeraria»; conclude che anche le spese di lite debbono essere rideterminate e poste a carico dell'ente provinciale in conseguenza della sua soccombenza. 3. Esaminati congiuntamente i motivi, osserva il Collegio che: non ricorre il dedotto vizio di motivazione, atteso che la sentenza, lungi dal risolversi in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, esprime chiaramente il percorso logico-giuridico seguito dal giudice d'appello, il quale ha esaminato la questione (principale) della prescrizione, escludendo che potesse applicarsi una prescrizione da reato più lunga di quella quinquennale prevista per l’illecito aquiliano, evidenziando che fra l'atto interruttivo del 1995 e quello del 2005 erano decorsi più di dieci anni, dichiarando l'inammissibilità dei nuovi documenti prodotti in appello per comprovare il diverso giudizio 6 intercorso fra le parti e definito con sentenza del 2001 e concludendo che, anche a voler apprezzare gli atti di tale primo giudizio, ne sarebbe conseguito un giudicato sostanziale il difetto di legittimazione attiva della AG, preclusivo della riproduzione della domanda risarcitoria;
la deduzione concernente l'applicazione del termine di prescrizione correlato al reato di danneggiamento è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione, che ha evidenziato il difetto di dolo e, altresì, il difetto di atti interruttivi in sede penale (per il fatto assorbente che non vi era stato alcun procedimento penale); è infondato l'assunto con cui la ricorrente mira a censurare l’affermazione della Corte sulla inutilizzabilità dei documenti prodotti soltanto nel giudizio di appello: invero, con la loro produzione non si è inteso semplicemente supportare un “argomento difensivo” sulla decorrenza del termine prescrizionale, ma si è voluto documentare un fatto interruttivo della prescrizione (ossia l’avvio del procedimento civile nel 1994, con persistenza dell’effetto interruttivo fino alla sentenza del 2001) che la AG avrebbe potuto e dovuto documentare nel giudizio di primo grado;
ne consegue che l'affermazione della Corte d'appello secondo cui erano trascorsi oltre dieci anni fra l'atto interruttivo del 1995 e quello del 2005 non risulta utilmente contrastata dalla inammissibile produzione in appello dei documenti relativi al primo giudizio;
resta assorbita la questione della efficacia preclusiva del giudicato sul difetto di legittimazione attiva della AG (costituente una ratio che la Corte ha svolto ad abundantiam); la censura relativa alla condanna per responsabilità aggravata è inammissibile in quanto investe un apprezzamento di mero fatto rimesso al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 1462/1969), come è avvenuto nel caso, in cui la Corte ha ritenuto che l’aver taciuto l’esistenza del primo giudizio non giustificasse il risarcimento ex art. 96, 1° co. c.p.c., ma costituisse circostanza che consentiva di applicare il 3° co. del medesimo articolo. 7 Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite. 4. Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 19.4.2023
dal che conseguiva che anche la nuova tesi dell'appellante non consentiva alla stessa di avvalersi di un termine superiore al quinquennio. Ha rilevato che, anche a voler fissare la decorrenza del termine di prescrizione al marzo 1995 (data di una perizia di parte attrice che aveva stimato i danni), erano decorsi ben oltre 10 anni prima del successivo atto interruttivo (telegramma dell'8.10.2005). Quanto – poi - alla circostanza (mai dichiarata nel giudizio di primo grado) che fosse stato avviato un primo giudizio civile nei confronti della Provincia, definito con sentenza del 2001 che aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva della AG, ha ritenuto che dovesse essere rilevata d’ufficio l'inammissibilità della produzione in appello della documentazione riguardante tale primo giudizio e ha affermato che «qualora poi si intendesse utilizzare gli atti del primo giudizio 3 conclusosi con il giudicato costituito dalla sentenza pubblicata il 21.05.2001, fondata è l'eccezione appunto di precedente giudicato ora sollevata dall'appellata e non superata dall'argomento già preventivamente esposto dell'appellante […] e secondo cui quella decisione sarebbe intervenuta soltanto su aspetti formali e/o procedurali. Di contro, quel giudicato, ha statuito un limite preliminare ed assoluto della domanda della AG, fissando la di lei carenza di legittimazione attiva alla pretesa risarcitoria». Ha proposto ricorso per cassazione la AG, affidandosi a due motivi e svolgendo rilievi in punto di condanna per responsabilità aggravata e di condanna alle spese di lite. Ha resistito, con controricorso, la Città Metropolitana di Messina. Fissata l’odierna pubblica udienza, il PG ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo («sulla efficacia della sentenza del 2001 ai fini della interruzione del termine di prescrizione e sua ammissibilità in grado di appello»), la ricorrente denuncia «invalidità della sentenza ai sensi dell'art. 132 c.c. per manifesta illogicità della motivazione in relazione a fatto discusso e decisivo, nonché, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, falsa applicazione degli artt. 2947 c.c. in relazione degli art. 2943 e 2945 c.c. e seguenti. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. in relazione all'art. 2909 c.c.. Violazione e/o falsa applicazione dell'art 372 c.p.c.». La ricorrente assume che la sentenza appare illogica e contraddittoria, risolvendosi in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, e, come tale, è inidonea far conoscere il ragionamento seguito dal giudice nella formazione del proprio convincimento. Indicati gli atti interruttivi nella prescrizione da essa compiuti (a far data dalla citazione notificata il 30.12.1994 e fino al secondo atto di citazione notificato il 24.6.2014), la AG evidenzia che, a ben 4 guardare, «con gli atti notificati entro i cinque anni l'uno dall'altro [aveva] certamente interrotto i termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno». Rilevato che punto focale controverso è se il primo giudizio (1994/2001) possa avere avuto effetto interruttivo ai fini della prescrizione, se lo stesso possa essere preso in considerazione anche se solo eccepito o dichiarato in sede di appello e se la sentenza emessa a seguito di tale giudizio possa o meno determinare un giudicato sostanziale ai fini della ne bis in idem, la ricorrente evidenzia che l'errore compiuto dal giudice d'appello consiste nell'aver considerato la sentenza del 2001 quale novum in appello invece di valutarla semplicemente come argomento difensivo atto a determinare la giusta decorrenza del termine di prescrizione. Quanto, infine, al fatto che la sentenza del 2001 possa o meno costituire giudicato sostanziale impeditivo della riproponibilità della domanda, la ricorrente evidenzia che «gli accertamenti di rito, contenuti in sentenze definitive o non definitive, sono idonei ad acquisire l’autorità e gli effetti interni del solo giudicato formale, essendo del tutto privi di qualunque efficacia esterna, tale da poter “fare stato” al di fuori del processo in cui essi si sono formati». Tanto premesso e rilevato che, con la sentenza del 2001, il giudice aveva respinto la domanda della AG sul presupposto che la stessa non avesse dimostrato la titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, la ricorrente esclude che la sentenza possa avere alcun valore di giudicato esterno e sostanziale. Conclude che, «anche ammettendo l'applicabilità della prescrizione quinquennale, comunque la domanda formulata dalla ricorrente non sarebbe prescritta in quanto la stessa ha interrotto con idonei atti il decorso del termine predetto (fatti 1990, prima citazione 1994, prima sentenza 2001, telegramma 2005, lettera di messa in mora luglio 2009, seconda citazione giugno 2014)». 5 2. Col secondo motivo, la AG denuncia l'invalidità della sentenza ai sensi dell'art 132 c.p.c., per manifesta illogicità della motivazione in relazione a fatto discusso e decisivo, nonché in riferimento all'art 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, falsa applicazione dell’art. 2947 c.c.: la ricorrente insiste nel sostenere che i fatti dedotti in causa integrano il reato di danneggiamento aggravato disciplinato dall’art. 635 c.p. e che, conseguentemente, il termine primo di prescrizione coincideva con la data del 1° settembre 1997; aggiunge che, peraltro, ove la percezione del danno non sia subito manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento non decorre dal momento in cui il fatto del terzo determina il danno, bensì dal momento in cui la produzione del pregiudizio si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile;
rileva, infine, che alcuna rilevanza riveste il fatto che, nella specie, sia mancato un procedimento penale. Quanto alla condanna ex art. 96 c.p.c., la ricorrente assume che la sentenza è errata e deve essere riformata, giacché «dall'esame dell’iter giudiziario e dal comportamento processuale tenuto dalla AG chiaramente non sussisteva e non sussistono i presupposti per la condanna per lite temeraria»; conclude che anche le spese di lite debbono essere rideterminate e poste a carico dell'ente provinciale in conseguenza della sua soccombenza. 3. Esaminati congiuntamente i motivi, osserva il Collegio che: non ricorre il dedotto vizio di motivazione, atteso che la sentenza, lungi dal risolversi in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, esprime chiaramente il percorso logico-giuridico seguito dal giudice d'appello, il quale ha esaminato la questione (principale) della prescrizione, escludendo che potesse applicarsi una prescrizione da reato più lunga di quella quinquennale prevista per l’illecito aquiliano, evidenziando che fra l'atto interruttivo del 1995 e quello del 2005 erano decorsi più di dieci anni, dichiarando l'inammissibilità dei nuovi documenti prodotti in appello per comprovare il diverso giudizio 6 intercorso fra le parti e definito con sentenza del 2001 e concludendo che, anche a voler apprezzare gli atti di tale primo giudizio, ne sarebbe conseguito un giudicato sostanziale il difetto di legittimazione attiva della AG, preclusivo della riproduzione della domanda risarcitoria;
la deduzione concernente l'applicazione del termine di prescrizione correlato al reato di danneggiamento è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione, che ha evidenziato il difetto di dolo e, altresì, il difetto di atti interruttivi in sede penale (per il fatto assorbente che non vi era stato alcun procedimento penale); è infondato l'assunto con cui la ricorrente mira a censurare l’affermazione della Corte sulla inutilizzabilità dei documenti prodotti soltanto nel giudizio di appello: invero, con la loro produzione non si è inteso semplicemente supportare un “argomento difensivo” sulla decorrenza del termine prescrizionale, ma si è voluto documentare un fatto interruttivo della prescrizione (ossia l’avvio del procedimento civile nel 1994, con persistenza dell’effetto interruttivo fino alla sentenza del 2001) che la AG avrebbe potuto e dovuto documentare nel giudizio di primo grado;
ne consegue che l'affermazione della Corte d'appello secondo cui erano trascorsi oltre dieci anni fra l'atto interruttivo del 1995 e quello del 2005 non risulta utilmente contrastata dalla inammissibile produzione in appello dei documenti relativi al primo giudizio;
resta assorbita la questione della efficacia preclusiva del giudicato sul difetto di legittimazione attiva della AG (costituente una ratio che la Corte ha svolto ad abundantiam); la censura relativa alla condanna per responsabilità aggravata è inammissibile in quanto investe un apprezzamento di mero fatto rimesso al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 1462/1969), come è avvenuto nel caso, in cui la Corte ha ritenuto che l’aver taciuto l’esistenza del primo giudizio non giustificasse il risarcimento ex art. 96, 1° co. c.p.c., ma costituisse circostanza che consentiva di applicare il 3° co. del medesimo articolo. 7 Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite. 4. Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 19.4.2023