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Sentenza 27 giugno 2023
Sentenza 27 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2023, n. 27955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27955 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 27955 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 19/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Ricorre il difensore di UG LU, riconosciuto colpevole di plurimi furti aggravati, consumati e tentati, commessi in Sulmona in data 23 ottobre 2020, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di L'Aquila in data 22 settembre 2022, che ha confermato la sentenza in primo grado pronunciata nei confronti dell'imputato, ancorché la stessa - come denunciato con l'unico motivo della proposta impugnativa - fosse affetta da nullità assoluta. A sostegno, deduce che il Tribunale, all'udienza del 19 gennaio 2022, preso atto dello stato detentivo di UG, piuttosto che riconoscerne il legittimo impedimento, disponendo il mero rinvio ad altra data per consentirne la partecipazione, aveva provveduto ad incardinare il giudizio, ammettendo il giudizio abbreviato richiesto dalla difesa dell'imputato stesso. 2. Con requisitoria in data 21 aprile 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dottoressa Paola Mastroberardino, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. Con memoria depositata in Cancelleria, tramite PEC in data 4 maggio 2023, il difensore del ricorrente ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata e, in subordine, ha chiesto che, ai sensi del d.lgs. 150 del 2022, sia pronunciata declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Dall'esame degli atti risulta che, all'udienza del 19 gennaio 2022, il Tribunale era a conoscenza dello stato detentivo dell'imputato UG LU, di modo che, sussistendone il legittimo impedimento a comparire, non avrebbe dovuto dichiararne l'assenza e si sarebbe dovuto limitare a rinviare il processo ad altra data, disponendo la traduzione dell'imputato, senza compiere alcuna attività processuale, neanche ammettere il giudizio abbreviato richiesto dal difensore dell'imputato stesso. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Rv. 282806, enunciato il principio di diritto secondo cui la restrizione dell'imputato - anche agli arresti domiciliari per altra causa - documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso, hanno chiarito, nella motivazione della decisione, che: «L'assenza può costituire chiara espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo la presenza di un impedimento e possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto. Tale condizione non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che 1 procede ha conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare. In tal caso incombe sul giudice procedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante». 2. Risulta ancora dagli atti, che all'udienza di rinvio del 31 gennaio 2022, acquisita la rinuncia a comparire dell'imputato detenuto UG LU e ribadita da parte del suo difensore la richiesta di giudizio abbreviato, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni e la causa è stata decisa. 3. Ciò posto, pur riconosciuta, nel solco della giurisprudenza di questa Corte, la nullità, assoluta ed insanabile, dell'udienza alla quale l'imputato detenuto non abbia potuto partecipare non essendone stata disposta la traduzione (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247836; Sez. 3, n. 9756 del 03/02/2022, Rv. 282923), deve affermarsi che l'effetto estensivo della predetta patologia si ripercuote sulla successiva sequenza procedimentale e sul provvedimento conclusivo solo ove quest'ultimo sia stato assunto nella medesima udienza, o in altra successiva alla quale lo stesso imputato non sia stato messo in condizione di partecipare, e non anche quando - preso atto della nullità verificatasi in una sola delle udienze - il giudice ne abbia assicurato la successiva partecipazione (cfr. Sez. 5, n. 22115 del 22/03/2022, Rv. 283438). In siffatta ipotesi, la nullità del segmento processuale irritualmente celebrato implica che delle attività ivi svolte non possa farsi utilizzazione alcuna in pregiudizio dell'imputato detenuto non presente, senza che, tuttavia, la registrata patologia dispieghi alcun effetto invalidante automatico sulla successiva dinamica processuale. L'art. 185 cod. proc. pen. dispone, infatti, che «la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo», in tale guisa postulando un nesso di dipendenza e condizionamento tra l'atto nullo e le successive attività. La medesima norma dispone, inoltre, che il giudice che dichiari la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ancorando a siffatto duplice requisito l'obbligo di riedizione. 4. Ne viene che, nel caso al vaglio, acquisita all'udienza successiva (ossia, quella del 31 gennaio 2022) rispetto quella in cui si era verificata l'eccepita nullità, la dichiarazione di rinuncia a comparire dell'imputato - del quale, evidentemente, era stata ritualmente disposta la traduzione - e rinnovata da parte del suo difensore la richiesta di giudizio abbreviato, deve escludersi che la sentenza emessa in esito alla celebrazione dello stesso sia affetta da invalidità derivata. 5. Sulla base di tali rilievi, occorre, dunque, prendere atto dell'astrattezza e, quindi, della genericità delle deduzioni difensive: astratte, perché si limitano a segnalare l'invalidità, postulandone la propagazione sul provvedimento conclusivo, senza specificare il nesso di 2 Il consigliere estensore Il Presidente dipendenza tra atto nullo e attività successiva;
generiche, per non avere il ricorrente (che, peraltro, è pure rimasto silente sulla richiesta di giudizio abbreviato, formulata dal suo difensore e procuratore speciale fin dalla prima udienza del giudizio di primo grado, indicativa di una sua specifica conoscenza del processo a suo carico e della consapevole partecipazione ad esso) assolto all'onere, che incombe sulla parte che eccepisce l'invalidità di atti processuali, di chiarirne l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Rv. 243416). Peraltro, è irrilevante la motivazione addotta nella sentenza impugnata per respingere l'eccezione processuale qui riproposta, atteso che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente (Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Rv. 186998; Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Rv. 281391; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Rv. 255515; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Rv. 221322). 6. Va, in ultimo, dato atto che l'inammissibilità del motivi non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato per effetto della legge n. 150 del 2022, considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176). 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 27955 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 19/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Ricorre il difensore di UG LU, riconosciuto colpevole di plurimi furti aggravati, consumati e tentati, commessi in Sulmona in data 23 ottobre 2020, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di L'Aquila in data 22 settembre 2022, che ha confermato la sentenza in primo grado pronunciata nei confronti dell'imputato, ancorché la stessa - come denunciato con l'unico motivo della proposta impugnativa - fosse affetta da nullità assoluta. A sostegno, deduce che il Tribunale, all'udienza del 19 gennaio 2022, preso atto dello stato detentivo di UG, piuttosto che riconoscerne il legittimo impedimento, disponendo il mero rinvio ad altra data per consentirne la partecipazione, aveva provveduto ad incardinare il giudizio, ammettendo il giudizio abbreviato richiesto dalla difesa dell'imputato stesso. 2. Con requisitoria in data 21 aprile 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dottoressa Paola Mastroberardino, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. Con memoria depositata in Cancelleria, tramite PEC in data 4 maggio 2023, il difensore del ricorrente ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata e, in subordine, ha chiesto che, ai sensi del d.lgs. 150 del 2022, sia pronunciata declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Dall'esame degli atti risulta che, all'udienza del 19 gennaio 2022, il Tribunale era a conoscenza dello stato detentivo dell'imputato UG LU, di modo che, sussistendone il legittimo impedimento a comparire, non avrebbe dovuto dichiararne l'assenza e si sarebbe dovuto limitare a rinviare il processo ad altra data, disponendo la traduzione dell'imputato, senza compiere alcuna attività processuale, neanche ammettere il giudizio abbreviato richiesto dal difensore dell'imputato stesso. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Rv. 282806, enunciato il principio di diritto secondo cui la restrizione dell'imputato - anche agli arresti domiciliari per altra causa - documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso, hanno chiarito, nella motivazione della decisione, che: «L'assenza può costituire chiara espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo la presenza di un impedimento e possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto. Tale condizione non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che 1 procede ha conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare. In tal caso incombe sul giudice procedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante». 2. Risulta ancora dagli atti, che all'udienza di rinvio del 31 gennaio 2022, acquisita la rinuncia a comparire dell'imputato detenuto UG LU e ribadita da parte del suo difensore la richiesta di giudizio abbreviato, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni e la causa è stata decisa. 3. Ciò posto, pur riconosciuta, nel solco della giurisprudenza di questa Corte, la nullità, assoluta ed insanabile, dell'udienza alla quale l'imputato detenuto non abbia potuto partecipare non essendone stata disposta la traduzione (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247836; Sez. 3, n. 9756 del 03/02/2022, Rv. 282923), deve affermarsi che l'effetto estensivo della predetta patologia si ripercuote sulla successiva sequenza procedimentale e sul provvedimento conclusivo solo ove quest'ultimo sia stato assunto nella medesima udienza, o in altra successiva alla quale lo stesso imputato non sia stato messo in condizione di partecipare, e non anche quando - preso atto della nullità verificatasi in una sola delle udienze - il giudice ne abbia assicurato la successiva partecipazione (cfr. Sez. 5, n. 22115 del 22/03/2022, Rv. 283438). In siffatta ipotesi, la nullità del segmento processuale irritualmente celebrato implica che delle attività ivi svolte non possa farsi utilizzazione alcuna in pregiudizio dell'imputato detenuto non presente, senza che, tuttavia, la registrata patologia dispieghi alcun effetto invalidante automatico sulla successiva dinamica processuale. L'art. 185 cod. proc. pen. dispone, infatti, che «la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo», in tale guisa postulando un nesso di dipendenza e condizionamento tra l'atto nullo e le successive attività. La medesima norma dispone, inoltre, che il giudice che dichiari la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ancorando a siffatto duplice requisito l'obbligo di riedizione. 4. Ne viene che, nel caso al vaglio, acquisita all'udienza successiva (ossia, quella del 31 gennaio 2022) rispetto quella in cui si era verificata l'eccepita nullità, la dichiarazione di rinuncia a comparire dell'imputato - del quale, evidentemente, era stata ritualmente disposta la traduzione - e rinnovata da parte del suo difensore la richiesta di giudizio abbreviato, deve escludersi che la sentenza emessa in esito alla celebrazione dello stesso sia affetta da invalidità derivata. 5. Sulla base di tali rilievi, occorre, dunque, prendere atto dell'astrattezza e, quindi, della genericità delle deduzioni difensive: astratte, perché si limitano a segnalare l'invalidità, postulandone la propagazione sul provvedimento conclusivo, senza specificare il nesso di 2 Il consigliere estensore Il Presidente dipendenza tra atto nullo e attività successiva;
generiche, per non avere il ricorrente (che, peraltro, è pure rimasto silente sulla richiesta di giudizio abbreviato, formulata dal suo difensore e procuratore speciale fin dalla prima udienza del giudizio di primo grado, indicativa di una sua specifica conoscenza del processo a suo carico e della consapevole partecipazione ad esso) assolto all'onere, che incombe sulla parte che eccepisce l'invalidità di atti processuali, di chiarirne l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Rv. 243416). Peraltro, è irrilevante la motivazione addotta nella sentenza impugnata per respingere l'eccezione processuale qui riproposta, atteso che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente (Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Rv. 186998; Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Rv. 281391; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Rv. 255515; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Rv. 221322). 6. Va, in ultimo, dato atto che l'inammissibilità del motivi non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato per effetto della legge n. 150 del 2022, considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176). 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023