Sentenza 10 aprile 1998
Massime • 1
In tema di lesioni colpose incombe sul fisioterapista, nell'espletamento della sua attività professionale, un obbligo di accertamento delle condizioni del paziente traumatizzato prima di compiere manovre riabilitative che possono rivelarsi dannose, sicché, in mancanza di apposita documentazione medica (eventualmente non prodotta dal paziente), lo stesso fisioterapista ha il dovere di assumere tutte le informazioni richieste dal trattamento che si accinge a praticare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/04/1998, n. 7678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7678 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Paolo FATTORI Presidente del 10/04/98
1.Dott. Ennio MALZONE Consigliere SENTENZA
2. " Vincenzo COLARUSSO Consigliere N. 859
3. " Silvana IACOPINO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Paolo A SEPE Consigliere N. 33141/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: De ON RI, parte civile nel procedimento penale
contro
BR RU
avverso la sentenza 16/5/1997 della Corte di Appello di Ancona Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Sepe Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Albano che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore avv. F. Marozzi
FATTO
De ON RI, costituito parte civile nel procedimento penale nei confronti di BR RU, è ricorrente avverso sentenza 16/5/1997 della Corte d'Appello di Ancona, con la quale, in riforma di sentenza pretorile di condanna, l'BR veniva assolto, perché il fatto non costituisce reato, dall'imputazione di cui all'art. 590 cod. pen. contestatagli perché, per colpa consistita in imperizia,
imprudenza e negligenza nelle manovre di riabilitazione fisioterapica, cagionava lesioni all'omero sinistro del De ON, che subiva una recidiva di frattura giudicata guaribile in almeno trenta giorni.
L'indicata Corte di merito, rilevato che non vi era alcun dubbio circa l'esistenza di rapporto di causalità tra l'azione dell'BR sul braccio del De ON e la frattura dell'omero - poiché depongono in tal senso la contestualità tra il vivo dolore accusato dal De ON medesimo e lo stiramento del braccio e il successivo esame clinico e strumentale che denunciava la rifratturazione dell'omero - riteneva, invece, di incerta soluzione la questione relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, così- da dover assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., non essendo certa la sua colpa. L'impugnata decisione motivava tale convincimento coll'osservare che, mentre l'imputato sosteneva che il De ON gli aveva mostrato la sola "impegnativa" del dott. Bignardi, ortopedico che aveva prescritto l'applicazione di Kinesiterapia, il De ON affermava, invece, di avere fornito all'BR tutta la documentazione clinica;
che la condotta dell'imputato andava valutata sul presupposto (incerto) che egli sapesse solo della esigenza di sottoporre il paziente secondo quanto scritto dal dott. Bignardi e riportato in impegnativa (a Kinesiterapia), non essendo molto attendibile, per una serie di ragioni, quanto indicato dal De ON e, che pertanto, il dubbio giocava a favore dell'BR; che non gravava su quest'ultimo un onere di informazione circa le cause dell'irrigidimento del gomito, potendo bastargli che il paziente era stato portatore di gesso;
che "diversa sarebbe la conclusione ove restasse accertato che la manovra compiuta dal prevenuto fosse del tutto anomala, ma ciò può solo ipotizzarsi".
Con il proposto ricorso, con il quale si chiede l'annullamento della sentenza per la salvaguardia degli interessi civili, si deduce contraddittorietà di motivazione nel momento in cui si riconosce la sussistenza di un rapporto di causalità tra il comportamento dell'BR e la frattura riportata dal De ON e omessa motivazione laddove la sentenza afferma laconicamente che non era ben indicata dal medico curante l'attività che doveva essere effettuata;
si taccia di stranezza l'affermazione relativa all'esclusione di un onere di informazione a carico dell'BR; si deduce, infine, motivazione contraddittoria e omessa motivazione allorché la Corte giustifica "un comportamento superficiale non inficiato di professionalità" autorizzando chiunque ad agire come ritiene meglio opportuno nel momento in cui per qualsivoglia ragione non sia in grado il paziente di indicare elementi al fisioterapista". MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, fondato, merita accoglimento.
Data per scontata, dall'impugnata decisione, l'esistenza del rapporto di causalità tra l'azione dell'BR sul braccio del De ON e la frattura dell'omero, non ritiene questa Corte di condividere le motivazioni adottate e la conclusione secondo cui "non resta che assolvere, il prevenuto seppur ai sensi dell'art. 530, 2^ co. C.P. non essendo certa la sua colpa".
Indipendentemente dalle argomentazioni, pure discutibili, svolte in punto di non fornita documentazione;
di valutazione della condotta dell'imputato "partendo dal presupposto (incerto) che egli sapesse solo della esigenza di sottoporre il paziente (a Kinesiterapia) secondo quanto scritto dal dott. Bignardi e riportato in impegnativa"; di sola ipotizzabilità dell'anomalia della manovra compiuta, è da ritenersi assorbente, perché decisivo, il rilievo che erroneamente la Corte di merito ha escluso un obbligo di informazione a carico del fisioterapista e ciò a prescindere dalla produzione, da parte del De ON, di idonea documentazione. Ritiene infatti questa Corte che incomba sul fisioterapista, nell'espletamento della sua attività professionale, un obbligo di accertamento delle condizioni del paziente traumatizzato prima di compiere manovre riabilitative che possono rivelarsi dannose, sicché, in mancanza di idonea documentazione medica (eventualmente non prodotta dal paziente) lo stesso fisioterapista ha il dovere di assumere tutte le informazioni richieste dal trattamento che si accinge a praticare (V. per le cautele richieste, sebbene in tutt'altra fattispecie, a proposito di massaggi praticati a scopo curativo, Sez. VI, 16/3/70, n. 144, Brazzalotto, RV 114238). Pertanto, sulla base del principio affermato e in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla sola parte civile consegue l'annullamento della sentenza con rinvio, per nuovo esame, al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 1998