Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2002, n. 4412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4412 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO TALIANO 1 2 / 02 REPUBBLICA ITAL AN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 16150/99 - Consigliere Cron. 10.291 Dott. Luciano VIGOLO Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Consigliere Ud. 23/01/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T E NZ A sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
IA AN;
- intimata la sentenza n. 666/99 del Tribunale di avverso CATANZARO, depositata il 31/05/99 - R.G.N. 1220/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2002 319 udienza del 23/01/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE -1- MATTEIS;
udito il P.M Generale Dott. per il rigetto . in ersona del Sostituto Procuratore Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso notificato il 2.5.1997 la sig.ra IT NA, premesso di essere titolare di indennità di accompagnamento dal 1°.11.1984, ha chiesto al pretore di Catanzaro, giudice del lavoro, di condannare il Ministero la misura fissata dell'Interno ad adeguargliela secondo dall'art. Legge 6.10.1986 n. 656. Il Pretore ha rigettato la domanda. Con sentenza 15 marzo/31 maggio 1999 n. 666 il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento del'appello proposto dall'IT, ha accolto la domanda nei limiti della prescrizione decennale, tempestivamente eccepita dal Ministero convenuto, oltre accessori. Il Tribunale ha premesso la interpretazione nomofilattica fornita da questa Corte sul complesso normativo relativo all'adeguamento degli assegni di invalidità civile a quelli dei grandi invalidi di guerra, nel senso che in base all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, autenticamente interpretato dalla legge 26 luglio 1984 n. 392, l'equiparazione (con decorrenza dal 1° gennaio 1983) dell'indennità di accompagnamento spettante agli invalidi civili a quella goduta dai grandi invalidi di guerra riguarda esclusivamente la misura dell'indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, e non comporta l'estensione agli invalidi civili dell'intero 3 complesso delle misure di assistenza predisposte a favore degli invalidi di guerra, che comprendono l'assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari di cui all'art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834 (Cass. 24-11-1993 n. 11575; Cass. 3-2-1996 n. 921; Cass. 16-6-1994 n. 5387). Ritenuto che nella specie la ricorrente ha richiesto non automatico, bensì la misura della già 1'adeguamento indennità di accompagnamento come prevista dall'art. 3 Legge 6.10.1986 n. 656, ha accolto la domanda, alla stregua della giurisprudenza di legittimità riportata, nei limiti Key della eccepita prescrizione decennale, che ha comportato l'estinzione per tale titolo dei ratei anteriori al 3.5.1987, essendo la data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio il 3.5.1997. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero dell'Interno, con unico motivo. La intimata, ritualmente citata, non si è costituita. Motivi della decisione Con unico motivo il ricorrente Ministero, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 Cod. civ.; motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere accolto la domanda sulla base della eccezione di prescrizione 4 decennale proposta in sede di comparsa di costituzione, laddove avrebbe dovuto rigettarla sulla base della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 (rectius n. 4) C.C., così riqualificando, in base ai propri poteri, la eccezione di prescrizione proposta, nel cui maggior termine decennale rientra il più breve termine quinquennale. Rileva che il diritto azionato era soggetto a prescrizione perché trattavasi di applicare le nuove quinquennale, misure della indennità di accompagnamento secondo parametri legislativamente stabiliti, cosicché il credito vantato doveva considerarsi certo, liquido ed esigibile;
mentre la Axy prescrizione decennale avrebbe presupposto la illiquidità del credito. Il motivo non è fondato. La questione se, proposta una eccezione di prescrizione decennale, il giudice possa delibare la maturazione del più breve termine per la prescrizione quinquennale, in base alla propria qualificazione del diritto controverso, all'esame delle Sezioni Unite di questa Corte. Ma tale questione non è rilevante nella presente causa, essendo pregiudiziale ed assorbente il profilo della natura del credito controverso, il quale, se non è caratterizzato dai requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, non ne consente l'esercizio (art. 2935 cod. civ.), ai fini della prescrizione, e quindi non consentedecorrenza della 5 l'applicazione della regola dell'art. 2948 cod.civ., bensi quella generale dell'art. 2946 cod.civ.. Il ricorrente Ministero lamenta lesione dell'art. 2946 cod.civ., che pone il termine prescrizionale generale di dieci anni per tutti i diritti, secondo il principio ed i limiti stabiliti dall'art. 2934 cod.civ., e salvi i termini prescrizionali più brevi. In realtà la norma che viene in considerazione, dal suo argomentare, è l'art. 2948 cod. civ., che pone il più breve termine prescrizionale di cinque anni per le annualità delle rendite, delle pensioni, Axe e tutto ciò che deve essere pagato annualmente o in termini più brevi. Il contenuto normativo di tale disposizione è stato identificato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 21-7-2000 n. 9627; Cass. 5-4-3180; Cass. 9-6-1990 n. 5631) con la previsione specifica dell'art. 129, comma 1, ottobre 1935, n. 1827, convertito, con del R.D.L. modificazioni, in Legge 6 aprile 1936, n. 1155 del 1935 - il quale dispone che le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell'Istituto. E tale disposizione è stata sempre interpretata da questa Corte nel senso che essa fissa una speciale (o, rectius, per quanto supra, specifica) prescrizione breve che opera con esclusivo riguardo ai crediti dell'assicurato per 6 versamenti periodici di pensione già liquidata e posta in pagamento (sent. n. 4117 del 24-06-1981; n. 4422 del 07/08/1982, n. 1588 del 03/03/1983, n. 3516 del 20/05/1983, n. 7452 del 12/12/1986, n. 670 del 23/01/1987, n. 6985 del 21/08/1987). Per correggere tale interpretazione l'art. 11 L. 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 1988) - interpretazione autentica,aveva dettato una norma di disponendo che l'articolo 129, primo comma, in esame, andasse interpretato nel senso che la prescrizione ivi prevista si applica anche alle rate di pensione comunque Azh non poste in pagamento;
ma la Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio 1989 n. 283, ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale, perché daaffetta irrazionalità una norma interpretativa che, intervenendo a distanza di oltre un cinquantennio di incontroversa applicazione della norma interpretata, disciplina in maniera identica posizioni soggettive difformi, equiparando ai fini della prescrizione quinquennale la fase, non ancora esaurita, della liquidazione (o della riliquidazione), con la ben diversa fattispecie della riscossione. Rimane quindi definitivamente acquisito lo jus receptum, secondo cui presupposto per la decorrenza del termine 7 la prescrizione di ratei di pensione breve per • )è la (1 liquidità e l'esigibilità del credito, intesi tali requisiti nel senso che questo, una volta scaduto, sia tutte Cass., messo a disposizione del creditore (v. per Sez. Un., 21 giugno 1990, n. 6245; Cass. 23-3-2001 n. 4248). Quanto fin qui argomentato per i ratei di pensione, si applica in identica misura ai ratei di prestazioni per molteplici motivi: per applicazione assistenziali, diretta alla prescrizione dei crediti assistenziali Axy dell'art. 2948 n. 4 cod.civ. (Cass. 3 gennaio 1995 n. 20; Cass. 22-8-1997 n. 7882; Cass. 14-1-1998 n. 292), nel significato normativo sopra evidenziato di sostanziale identità di disciplina con l'art. 129 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, in Legge aprile 1936, n. 1155; per l'analogia di ratio del regime prescrizionale nelle prestazioni previdenziali ed in quelle assistenziali;
per l'esplicita assimilazione dei regimi prescrizionali tra i due tipi di prestazione operata da questa Corte. Il Ministero ricorrente, senza tenere in alcun conto l'elaborazione giurisprudenziale sopra riportata, assume che il credito della assistita è dotato dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, in quanto facilmente determinabile con le tabelle riportate dalla legge 0 08 6.10.1986 n. 656, e pertanto tale da far decorrere la prescrizione quinquennale. Pur non menzionandolo, il riferimento sembra all'orientamento costante di questa Corte, con cui il Collegio concorda, in tema di titoli esecutivi giudiziali, fondato sulla previsione dell'art. 474 c.p.c., per cui la sentenza con cui il giudice abbia riconosciuto al richiedente il diritto ad una determinata prestazione assistenziale e condannato il Ministero dell'interno al pagamento dei relativi ratei, senza specificare in termini Axy monetari l'ammontare del credito, costituisce valido titolo interventi esecutivo, come tale non richiedente ulteriori prestazione del giudice, essendo il contenuto della spettante all'assistito determinato in base alla legge, ed essendo quindi sia l'invalido che l'ente erogatore in grado di conoscere, mediante una semplice operazione aritmetica, 1'ammontare del beneficio assistenziale e l'entità del credito per i ratei maturati (ex plurimis, tra le più recenti: Cass. Sez. Lav., sent. n. 9389 del 11-07-2001; n. 2544 del 21-02-2001, n. 5784 del 11-06-1999). Dalla massima riportata risalta la diversità della presente fattispecie: mentre in quella la certezza del diritto dall'accertamento giudiziale, nella presente derivava fattispecie la sua contestazione da parte del Ministero l'assistita ha dovuto adire il giudice del (tanto che 9 lavoro) evidenzia 1'insussistenza del primo requisito, quello appunto della certezza. Ma difetta anche quello della liquidità, perché nella medesima ipotesi di mancato riconoscimento del credito assistenziale, non è sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorché prontamente, nel suo ammontare, ma per realizzare la liquidità e l'esigibilità del credito Occorre che questo, una volta scaduto, sia messo a disposizione del creditore, il quale possa quindi riscuoterlo (ex plurimis: Cass. 14-1-1998 n. 292 ed altra citata supra). Ed identico criterio questa Corte ha seguito per definire la nozione di credito certo e liquido ai fini della Axy compensazione legale e giudiziale (art. 1243 cod. civ.), statuendo che la contestazione del credito opposto in compensazione rende la compensazione inammissibile (Cass. sent. n. 6237 del 03-06-1991; n. 4073 del 22-04-1998; n. 6237 del 03-06-1991, salvo, limitatamente alla compensazione giudiziale, che il giudice del merito ritenga la contestazione, "prima facie", pretestuosa ed infondata). In nessuno caso quindi ai ratei di pensione di prestazioni assistenziali, la cui debenza sia contestata, si può applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ.; si applica viceversa l'ordinaria laprescrizione decennale, quale prescrizione concernente prestazione nella sua globalità ed interezza, di cui i 10 singoli ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata (Cass. 5-4-1996 n. 3180; Cass. 9-6-1990 n. 5631). La sentenza impugnata ha correttamente riconosciuto il diritto preteso nei limiti della prescrizione decennale;
il ricorso del Ministero dell'Interno va pertanto respinto, sulla base del principio di diritto sopra argomentato secondo cui la contestazione del credito assistenziale parte del Ministero dell'Interno lo priva dei caratter: certezza e liquidità, e pertanto non consente il deco della prescrizione quinquennale. Nulla per le spese del presente giudizio, non essendo l'intimata costituita e non avendo svolto attivi defensionale all'udienza.
p.q.m.
rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 23 gennaio 2002. Il Presidente nglichen ! uult Il Consigliere Estensore Aldo De Matteis IL CANCELLIERE Depositato in Ca MAR. 2002 Ass\ia-prescrizione Grane täiselle RG 16150/1999 11