Sentenza 23 marzo 2001
Massime • 1
In tema di pensione di vecchiaia, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ. è applicabile ai ratei di pensione ed ai relativi accessori soltanto con riferimento ai ratei liquidi - intendendosi, per tali, le somme messe a disposizione dell'avente diritto e non riscosse -, e non riguarda, invece, le quote non versate - tra cui quelle inerenti alla rivalutazione del credito - in caso di pagamenti solo parzialmente satisfattivi della pretesa creditoria, alle quali si applica, per converso, la prescrizione decennale.
Commentario • 1
- 1. Gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 63https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 13 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2001, n. 4248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4248 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) - MINISTERO DELL'INTERNO
in persona del Ministro p.t., ex lege rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa dom.to in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- ricorrente -
contro
RA IA
- intimata -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce n. 1608/98 del 12.05/04.06.1998, R.G. nn. 01432/97, notificata il 22 giugno 1998.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per la procedura di rimessione degli atti alla SS.UU. della Corte per contrasto fra decisioni di sezioni semplici, e, in subordine, per l'accoglimento del secondo e quarto motivo di ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 26 novembre 1996 il Pretore di Lecce rigettava la domanda proposta da AR EL contro il Ministero dell'Interno, diretta al pagamento in favore di essa EL delle somme relative ad interessi e rivalutazione monetaria sui ratei di pensione maturati con decorrenza 1^ settembre 1984 e liquidati nel settembre 1986. Aveva ritenuto sussistente il Pretore la prescrizione eccepita dal Ministero ex art. 2946 c.c.. Il Tribunale di Lecce, in accoglimento dell'appello della EL, condannava il Ministero al pagamento degli accessori come richiesti e agli ulteriori interessi sulla somma liquidata a titolo dei detti accessori fino all'effettivo saldo;
spese del doppio grado a carico del Ministero.
Osservava il Tribunale: il Ministero aveva eccepito la prescrizione ex art. 2946 c.c., e il Pretore, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, aveva applicato la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.. Ricorre per cassazione il Ministero con quattro motivi di censura.
Non si è costituita EL AR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il Ministero denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 c.c., 129, comma 1, del R.D.L. n. 1827 del 1935, convertito in legge n. 1155 del 1936, nonché
omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: premesso che l'azione per gli accessori era stata proposta con ricorso notificato il 23 marzo 1996, oltre cinque anni dopo la riscossione in data 28 settembre 1996 (recte, 1986) dei ratei della prestazione liquidata, e che non era applicabile, pertanto, l'eccezione di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., trattandosi di accessori relativi a credito già liquidato, doveva nella specie applicarsi il diverso termine quinquennale di estinzione del diritto, così parificato il termine dell'eccezione proposta a quello, diverso, dei ratei del capitale liquidato, ed azionato qualche mese prima dell'avvenuta liquidazione.
Con il secondo motivo di ricorso il Ministero denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2938, 2948, n. 5, c.c., e 437 c.p.c., nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: l'Istituto, con l'eccezione di prescrizione decennale, aveva manifestato la intenzione di opporre la estinzione del diritto;
la diversa situazione creatasi in fatto dall'avvenuta liquidazione in corso di causa dei ratei maturati, avrebbe dovuto indurre il giudice di appello ad applicare anche il diverso termine quinquennale per il principio iura novit curia, e anche le diverse disposizioni legislative sopra invocate.
Con il terzo motivo di ricorso il Ministero denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946, nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: ai fini dell'applicazione della prescrizione decennale il giudice di appello aveva errato nell'individuare il dies a quo nella data di liquidazione dei ratei maturati in luogo di quella di decorrenza della prestazione;
la intervenuta liquidazione - fra l'altro a quel punto atto dovuto e quindi senza alcuna discrezionalità da parte dell'Istituto - della prestazione, al massimo, costituiva riconoscimento di debito nei limiti del corrisposto;
la obbligazione era sorta nel marzo 1986 per effetto dell'accertamento di tutti i requisiti necessari, sicché non erano estinti solo i diritti relativamente agli accessori maturati dall'aprile 1986.
Con il quarto motivo di ricorso il Ministero, in via subordinata, denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 429, n. 3, c.p.c. e 1283 c.c., nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il giudice di appello, con la condanna agli ulteriori interessi sulla somma liquidata a titolo di accessori, aveva mostrato di considerare, inaccettabilmente, gli interessi come parte del capitale, e, contraddittoriamente, e in violazione dell'art. 1283 c.c., produttivi essi stessi di ulteriori interessi.
I motivi, da trattarsi congiuntamente per evidente connessione, sono fondati nel limiti in appresso specificati.
Va preliminarmente rilevato, aldilà del contrasto giurisprudenziale in tema di applicazione della prescrizione in ragione della relativa eccezione proposta, che nel caso di specie non è applicabile la prescrizione quinquennale. Come già questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass. 05 aprile 1996, n. 0 3180, Cass. 06 novembre 1995, n. 11535) la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., è applicabile ai ratei di pensione e ai relativi accessori solo in riferimento ai "ratei liquidi - intendendosi per tali ai fini in esame le somme messe a disposizione dell'avente diritto e non riscosse - e non riguarda invece, in particolare, le quote non versate - tra cui quelle inerenti alla rivalutazione del credito - in caso di pagamenti solo parzialmente satisfattivi della pretesa creditoria, alle quali quindi si applica la prescrizione decennale".
Ancora una volta vanno richiamate, e ribadite, le argomentazioni, decisamente condivisibili di tale giurisprudenza secondo cui "l'art. 2948 n. 4 si configura alla stessa stregua dell'art. 129, richiedendo anch'esso, quale indefettibile presupposto perché la prevista prescrizione quinquennale possa operare a danno del creditore, la liquidità e l'esigibilità del credito, che dev'essere - è questo il significato che l'espressione assume in questo caso - pagabile, messo a disposizione cioè alla scadenza - del creditore, il quale deve poterlo riscuotere, non bastando, ai fini sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito stesso ad essere determinato, ancorché prontamente, nel suo ammontare, di modo che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi - in particolare - di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione, anche se in base ad una norma ostativa, solo in prosieguo dichiarata costituzionalmente illegittima, o che più semplicemente l'ente debitore non abbia ancora, per una qualsiasi altra ragione, posto in pagamento, ratei ai quali si applica invece la ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. (Cass. 9/6/1990 n. 5631, 10/12/1987 n. 9135, 11/4/1987 n. 3629 e 23/1/1987
n. 670); nello stesso senso Cass. 6/2/1987 n. 1237, in motivazione). Tali ratei di pensione - non liquidi e non esigibili rimangono ancora ricompresi nell'astratto ed unitario diritto alla pensione, della quale rappresentano una frazione non ancora individuata, sicché la norma, riguardante la prescrizione da applicare, è quella concernente la prestazione generale nella sua globalità e interesse (Cass. 670/87 cit., in motivazione). Peraltro, le ragioni di equità che giustificano la previsione di una prescrizione più breve (di quella ordinaria decennale) sussistono soltanto nel caso del creditore che non si cura di riscuotere - dimostrando in tal modo di non averne bisogno - ciò che il debitore è pronto a pagare e mette a sua disposizione: soltanto allora è giusto, infatti, che prevalga il diritto del debitore di essere liberato" (Cass. 0 3180/96, in motivazione)".
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso principale, sul punto, dev'essere, dunque, rigettato, previa correzione della motivazione, avendo il Tribunale ritenuto applicabile la prescrizione decennale, ma non tenendo conto della natura del diritto azionato e del fatto che, nel caso di specie, non risulta che il Ministero abbia mai messo a disposizione dell'assistita una qualche somma a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.
La sentenza, tuttavia, deve essere riformata in punto computo del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione decennale (terzo motivo di ricorso).
Anche sul punto sussiste consolidato orientamento di questa Corte (ex plurimis, Cass. 08 aprile 1999, n. 0 3437), nel senso che il termine prescrizionale "decorre...... per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che l'ente erogatore abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori". Poiché tale ultima circostanza, non è rilevabile nel caso di specie, e non è stata neanche dedotta dall'Istituto ricorrente, il termine di prescrizione del diritto agli accessori non può essere fatto decorrere dal pagamento della prestazione.
La sentenza merita la censura ad essa sollevata anche in riferimento alla condanna agli ulteriori interessi sulla somma da liquidarsi a titolo di interesse e rivalutazione, così disponendo per la liquidazione di essi anche per il periodo anteriore alla domanda giudiziaria (quarto motivo di ricorso).
Premesso, invero, che la Corte deve esaminare la sola questione della decorrenza degli interessi sulle somme dovute quali accessori del credito principale (tale è infatti il decisum impugnato in questa sede), non può non richiamarsi la regola di cui all'art. 1283 c.c., applicabile anche al caso in esame (Cass. SS.UU. 22.12.1994, n.
11048), secondo cui gli interessi vanno liquidati solo dalla domanda giudiziaria.
In conclusione il ricorso, tenuto conto che il riconoscimento della prestazione era avvenuto il 28 settembre 1986, che la domanda degli accessori era stata proposta con atto notificato il 23 marzo 1996, e della estinzione di ogni diritto in applicazione della prescrizione decennale fino all'atto interruttivo della domanda giudiziaria, va accolto nel senso che interessi e rivalutazione monetaria spettano solo per il periodo 23 marzo - 28 settembre 1986, e che sulla corrispondente somma sono dovuti gli ulteriori interessi dal 28 settembre 1996 (data della domanda giudiziaria) all'effettivo saldo di essa.
Il ricorso, pertanto, è fondato in relazione alle censure come sopra accolte, la sentenza impugnata va cassata in ragione di esse, e, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti, deve provvedersi conformemente nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi del giudizio di merito e del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell'Interno al pagamento in favore di EL AR degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria sui ratei della prestazione maturati dopo il marzo 1986 e fino al 28 settembre 1986, nonché degli interessi nella misura legale sulla somma liquidata ai titoli di cui sopra dalla data della domanda giudiziaria (23 marzo 1996) a quella dell'effettivo soddisfo della detta somma;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2001