Sentenza 18 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di soppressione di enti pubblici, la successione si attua in modo diverso a seconda che la legge o l'atto amministrativo che hanno disposto la soppressione abbiano considerato il permanere delle finalità dell'ente soppresso ed il loro trasferimento ad altro ente, unitamente al passaggio, sia pure parziale delle strutture e del complesso delle posizioni giuridiche già facenti capo al primo ente, ovvero abbiano disposto la soppressione "previa liquidazione"; nel primo caso deve ritenersi che la successione si attui in "universum ius", con la conseguenza che tutti i rapporti giuridici che facevano capo all'ente soppresso passano all'ente subentrante, mentre, nel secondo caso, difettando la contemplazione del permanere degli scopi dell'ente soppresso, non avrebbe senso una successione a titolo universale nelle strutture organizzative che fosse attuata ai soli fini del loro scioglimento, e deve, pertanto, ritenersi che la successione avvenga a titolo particolare, limitata ai soli beni che residuino alla procedura di liquidazione, con la conseguenza che l'ente liquidatore non solo non si sostituisce nella titolarità della sfera giuridica originaria, ma non assume neppure alcuna diretta responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall'ente estinto che già risultassero all'atto della liquidazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2002, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IMMOBILIARE UMBRA DI SA RO & C (già IMMOBILIARE UMBRA SRL) in persona del socio accomandatario, legale rappresentante OL UR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TARO 35, presso lo studio dell'avvocato MAZZONI CLAUDIO, che la difende unitamente all'avvocato BARZONI CESARE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (i.n.p.s.), in persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO stesso, difeso dagli avvocati COLLINA PIETRO, DE GREGORIO FULVIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 230/98 del Tribunale di PIACENZA, emessa il 20/5/1998, depositata il 13/06/98; RG.142/1997. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato ENZO PARINI (per delega Avv. Claudio Maszzoni);
udito l'Avvocato PIETRO COLLINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'1/10/96 l'INPS, sede di Piacenza, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 314/96 emesso dal locale Pretore, su istanza dell'IMMOBILIARE UMBRA s.a.s., per il pagamento della somma di Lire 86.921.512 oltre le spese legali, relativo al mancato pagamento per canoni di locazione per il periodo 1/2/1996 - 31/7/1996, relativi all'immobile sito in Piacenza, Via Mazzini, 35/37, già locato dalla suddetta Immobiliare, ad uso uffici, al cessato SCAU, cui per legge era succeduto l'INPS a far tempo dal'1/7/1995. Esponeva l'opponente che con lettera del 28/8/1995 aveva inviato disdetta, con preavviso di mesi 6, chiedendo la risoluzione del contratto in quanto non aveva più necessità di usufruire degli uffici de quibus e poteva ugualmente reperire una adeguata sistemazione presso gli immobili di sua proprietà. Ciò premesso, l'INPS esercitava il recesso dal contratto ex art. 1614 c.c. e, in subordine, ex art. 27 l. n. 392 del 1978, ovvero per la sopravvenienza di fatti imprevedibili e straordinari. L'IMMOBILIARE UMBRA si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione che, invece, l'adito Pretore accoglieva, revocando il decreto opposto.
L'appello proposto dall'IMMOBILIARE ed al quale aveva resistito l'ISTITUTO era rigettato dal Tribunale piacentino, con sentenza 13 giugno 1998, che condannava l'appellante alle spese del grado, affermando che la procura generale conferita all'avv. Lignola comprendeva anche la presente controversia, disciplinata dal tuttora vigente art. 1614 c.c., essendo l'INPS subentrato nella titolarità di tutti i rapporti, attivi e passivi, già facenti capo allo SCAU. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la IMMOBILIARE UMBRA s.a.s., affidandolo a due motivi. Ha resistito l'INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia l'insufficienza della motivazione sul punto decisivo della controversia attinente all'assunta inadeguatezza della procura generale, conferita all'avv. Lignola, ai fini della rappresentanza dell'INPS nel presente giudizio. Assume l'IMMOBILIARE UMBRA che tale procura doveva ritenersi riferita alla sola materia d'Istituto e, quindi, non poteva comprendere una causa di locazione.
La censura non ha pregio. Ancorché in forma stringata il giudice del gravame, riportandosi anche alla pronuncia di primo grado, ha affermato che il tenore letterale della procura generale alle liti conferita dall'INPS all'avv. Lignola "non può non ricomprendere anche la causa in esame", non risultando alcuna limitazione espressa alle controversie in materia previdenziale, limitazione che, ove esistente, non potrebbe comunque non ricomprendere anche le cause connesse funzionalmente ai compiti di Istituto.
Trattasi di un apprezzamento di fatto, sufficientemente e ragionevolmente motivato, come tale incensurabile in questa sede. Il primo motivo va, pertanto, rigettato.
Con il successivo mezzo la ricorrente, denunciando la generica violazione e falsa applicazione di norme di legge (ed, in particolare, dell'art. 112 c.p.c.) nonché il vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di rito), contesta l'applicabilità - affermata concordemente dai giudici del merito - dell'art. 1614 c.c. alla fattispecie, sotto un duplice profilo: che tale norme non trovava applicazione in quanto l'INPS non poteva essere considerato successore ope legis a titolo universale dello SCAU, trattandosi di successione a titolo particolare;
che, comunque, l'INPS non aveva mai invocato l'operatività di tale disposizione, che i giudici del merito avevano applicato d'ufficio.
La complessa censura non coglie nel segno. Il Tribunale piacentino ha fondato la sua motivazione su una triplice considerazione: che l'INPS era "subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo allo SCAU"; che mancavano i presupposti per l'applicabilità della legge n. 392 del 1978; che, pertanto, trattandosi di successione in universum ius, trovava applicazione analogica il principio di cui all'art. 1614 c.c. Di queste tre asserzioni l'unica sicuramente erronea è quest'ultima, alla stregua del principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, avendo la legge n. 392 del 1978 compiutamente e direttamente disciplinato la materia della successione nel contratto di locazione nel caso di morte del conduttore (artt. 6 e 37), la diversa disciplina dell'art. 1614 c.c. deve ritenersi abrogata con l'entrata in vigore di tale legge, ai sensi dell'art. 84 (Cass. 23 novembre 1990 n. 11328; 21 aprile 1992 n. 4767 e 16 marzo 1995 n. 3074). Ma questo punto, specificamente impugnato in sede di appello, non è stato censurato nel presente grado, così come non è stata censurata l'affermata inapplicabilità, nella specie, della legge n. 392 del 1978 (in relazione alla quale è stata ritenuta l'abrogazione dell'art. 1614). Resta quindi solo la censura relativa all'affermata successione a titolo universale dell'INPS allo SCAU, che è altrettanto certamente erronea, dal momento che ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 l. 23 dicembre 1994 n. 724 e 9-sexies l. 28 novembre 1996 n. 608, l'Istituto è subentrato, a far tempo dall'1/7/95, in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso SCAU, senza la previsione di alcuna procedura liquidatoria.
Ed allora soccorre l'altro principio affermato da questa Corte, alla cui stregua in tema di soppressione di enti pubblici, il fenomeno successorio si attua in maniera diversa a seconda che la legge o l'atto amministrativo che hanno disposto la soppressione abbiano considerato il permanere delle finalità dell'ente soppresso ed il loro trasferimento ad altro ente, unitamente al passaggio sia pure parziale delle strutture e del complesso delle posizioni giuridiche già facenti capo al primo ente, ovvero abbiano disposto la soppressione "previa liquidazione". Nel primo caso deve ritenersi che la successione si attui in universum ius, con la conseguenza che tutti i rapporti giuridici che facevano capo all'ente soppresso passano all'ente sottentrante, mentre nel secondo caso, difettando la contemplazione del permanere degli scopi dell'ente soppresso, non avrebbe senso una successione a titolo universale nelle strutture organizzatorie che fosse attuata ai soli fini del loro dissolvimento, e deve ritenersi che la successione avvenga a titolo particolare, limitata ai soli beni che residuino alla procedura di liquidazione, con la conseguenza che l'ente liquidatore non solo non si sostituisce nella titolarità della sfera giuridica originaria, ma non assume, neppure, alcuna diretta responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall'ente estinto e che già risultavano all'atto della liquidazione (Cass. 13 ottobre 1983 n. 5971). Concludendo, l'asserita successione a titolo universale dell'INPS allo SCAU, sulla quale l'impugnata sentenza ha fondato l'applicazione del principio di cui all'art. 1614 c.c., è corretta, con conseguente rigetto della censura svolta al riguardo dalla ricorrente, che non coglie nel segno. È appena il caso di aggiungere come non sia ipotizzabile neppure la violazione del principio di corrispondenza ex art. 112 c.p.c., essendo potere del giudice - a fronte della prospettazione in fatto della parte - trovare la normativa ad essa applicabile.
Anche il secondo motivo va, pertanto, rigettato, non avendo la ricorrente (ri) proposto censure pertinenti alla pronuncia impugnata. La particolarità della vicenda costituisce tuttavia giusto motivo per compensare le spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2002