Sentenza 2 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2002, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SURREMA DI CASSAZIONECORTE SUN 10368 / 02 Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOMED L SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RAVAGNANI Presidente R.G.N.6414/99 Dott. Erminio BATTIMIELLO Consigliere Dott. Bruno Cron. 3689 Cons. Rel. Dott. TO LAMORGESE Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 12/11/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: FERROVIE DELLO STATO s.p.a., ora RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a., società di trasporti e servizi per persona dell'avv. Giancarlo Alvino, azioni, in procuratore speciale per atto notaio dott. Paolo Castellini di Roma del 23 febbraio 1999, rep. N. 56911, elettivamente domiciliata in Roma, via di Ripetta n. 22, presso l'avv. Gerardo Vesci, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
QU NA, BA AT, LE TO, CU CC, FR DI, ZI RA, LISI 4338 1 UC, LU TO, NT GA, SI IN, OT NE, CH NT, CE TO, PE GI, NI RI, PE NI, SI AN, RO IO, DI RO, IL MA, AF OL IL, IV IG, VE AT LE, ZA TO, AN AU, tutti elettivamente domiciliati in Roma, piazza S. n. 4, presso l'avv. Alberto Croce in Gerusalemme Pucciarelli, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrenti
contro
AR IT intimato - avverso la sentenza n. 18329 del Tribunale di Roma depositata il 20 ottobre 1998 (R.G. n. 56147/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 novembre 2001 dal Relatore Cons. TO Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Alessandro Garlatti (per delega avv. Gerardo Vesci) e Alberto Pucciarelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NI Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 20 ottobre 1998, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato s.p.a. avverso la sentenza del Pretore della stessa città in data 30 maggio 1995 che aveva accolto la domanda di NA IO e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti già dipendenti delle Ferrovie posti in quiescenza in epoca successiva al 1° luglio 1990, volta ad la riliquidazioneottenere dell'indennità di buonuscita con il computo dei miglioramenti economici previsti dal ccnl 1990/1992. Riteneva, infatti, condividendo i rilievi svolti dalla pronuncia di questa Corte n. 3463 del 22 aprile 1997, che il mandato ad litem per la proposizione del gravame fosse stato conferito da soggetto (dr. Raffaele Rubino) privo del potere di rappresentanza della Società. Avverso la decisione del Tribunale la società Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi e seguito da memoria, nella quale si premette che la suindicata società, come da atto di scissione del 21 giugno 2001, ha assunto la denominazione di Rete 3 Ferroviaria Italiana s.p.a. Tutti gli intimati, ad eccezione di IT Marra che non si è costituito, hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Le censure proposte dalla società ricorrente possono riassumersi come segue: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75 e 77 cod. proc. civ., nonché dell'art. 420 cod. proc. civ., per avere il Tribunale erroneamente escluso la validità della procura al dr. Rubino, per contro attributiva come poi riconosciuto dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 4666 dell'8 maggio 1998 di poteri sia processuali che sostanziali;
2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1372 cod. civ., in relazione all'art. 38 del ccnl del 18 luglio 1990 e vizio di motivazione, per avere il Tribunale omesso di esaminare il merito della controversia, concernente la computabilità o no, ai fini dell'indennità di buonuscita, di tutti gli aumenti retributivi previsti nel periodo di vigenza del contratto collettivo. Il primo motivo di ricorso dev'essere accolto. 4 Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 4666 dell'8 maggio 1998, hanno ritenuto, alla stregua di un diretto esame dell'atto attributivo del potere rappresentativo al dr. Rubino, che con esso (in data 26 maggio 1993) sia stato conferito il potere di rappresentare in giudizio le Ferrovie dello Stato, con l'attribuzione di tutti i necessari poteri di rappresentanza processuale e sostanziale. Non potendo non prestarsi ossaquio a tale pronuncia, deve quindi considerarsi erronea la dichiarazione di inammissibilità dell'appello della Società. cheIl secondo motivo di ricorso, invece assorbito, va dichiarato inammissibile, in quanto la questione di merito da esso proposta non fu affatto esaminata dal Tribunale (coerentemente limitatosi alla pronuncia d'inammissibilità del gravame). In conclusione, accogliendo il primo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il secondo, il Collegio - che, in considerazione del contrasto questione della validitàgiurisprudenziale sulla della procura, ritiene di compensare le spese del giudizio di cassazione - deve cassare l'impugnata 5 sentenza e rinviare la causa alla Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma;
compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2001. tiere Il Consigl Il Presidente est. Auto Ro བལ་ yu New mom Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, -2 FEB. 2002 - IL CANCELLIERE Phil E T R O C 160