Sentenza 23 aprile 2015
Massime • 1
Il delitto di maltrattamenti può essere commesso da qualsiasi membro della famiglia in danno di un altro, anche non convivente, purchè la relazione tra i due sia di intensità e caratteristiche tali da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarietà reciproche. (Fattispecie relativa a maltrattamenti posti in essere dal suocero in danno della nuora).
Commentari • 7
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- 2. Art. 572 - Maltrattamenti contro familiari e conviventi (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia è costituito dal compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo (Sez. 3, 6724/2018). Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 572, deve …
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La massima Integra il delitto di calunnia la denuncia con la quale si rappresentino circostanze vere, astrattamente riconducibili ad una determinata figura criminosa, celando, però, consapevolmente la concorrenza di una causa di giustificazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato nella denuncia contenente un'accusa di lesioni personali verso un soggetto che, invece, il denunciante sapeva aver agito per legittima difesa - Cassazione penale , sez. III , 19/07/2017 , n. 41562). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. III …
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La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 27088 del 30 maggio 2017, si è occupata di un caso di “maltrattamenti in famiglia” (art.[[n 572cp]] cod. pen.), fornendo alcune interessanti precisazioni circa la configurabilità di tale reato. Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d'appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, pronunciata dal Tribunale della stessa città aveva assolto un imputato dal reato di “maltrattamenti in famiglia” in danno della moglie, la quale si era detta vittima di percosse, ingiurie e condotte umilianti da parte del marito. Secondo la Corte d'appello, in particolare, il reato non poteva dirsi configurato in quanto non sussisteva un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/04/2015, n. 30934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30934 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IANNELLI Enzo - Presidente - del 23/04/2015
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 896
Dott. ALMA Marco M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 4964/2015
ha pronunciato la seguente:
3 0 9 3 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Sent. N. ct 6 CC - 23 aprile 2015 Reg. Gen. N. 4964/2015
Composta da:
Dott. Enzo IANNELLI - Presidente
Dott. Antonio PRESTIPINO - Consigliere
Dott. Geppino RAGO - Consigliere
Dott. Marco Maria ALMA - Consigliere Rel.
Dott. Fabrizio DI MARZIO - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia nell'ambito del procedimento nei confronti di:
• RO AF, nato a [...] il giorno 24/7/1947 avverso la ordinanza n. 1522/14 in data 4/12/2014 del Tribunale di Foggia in funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmine STABILE, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, Avv. Stefano RUGGIERO in sostituzione dell'Avv. Giuseppe SCARANO, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata e chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 4/12/2014, a seguito di giudizio ex art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello proposto dal Pubblico Ministero
avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale con la quale veniva applicata nei confronti di RO AF la misura cautelare di cui all'art. 282-ter cod. proc. pen. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) in relazione al reato di tentata estorsione (art. 56, 629 cod. pen.) e rigettata la richiesta di applicazione della diversa misura cautelare della custodia in carcere anche con riguardo al reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.). Le azioni contestate al RO consistono nell'avere maltrattato la moglie del figlio RO ON con reiterate condotte persecutorie ed intimidatorie così da costringerla a vivere in un perdurante stato di umiliazione e di timore, seguendola quotidianamente ed osservandola costantemente anche quando si trovava in casa, ingiuriandola e parlando male dei lei con i figli nonché il 17/10/2014 pedinandola a bordo della propria autovettura e, impugnando una sciabola con lama di 20 cm. l'avvicinava alla gola della donna proferendo espressioni del tipo "Ascoltami bene! Ti do due giorni di tempo per sparire da casa tua altrimenti ti squarto!" episodio quest'ultimo ritenuto configurare anche il reato di tentata estorsione unico per il quale, come detto, i Giudici territoriali hanno ritenuto di avviare il trattamento cautelare. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia, deducendo l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comm1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta non configurabilità nei confronti dell'indagato anche del reato di maltrattamenti in famiglia. Dopo avere ricostruito le motivazioni con le quali il Giudice di prime cure aveva rigettato la richiesta di emissione di provvedimento cautelare nei confronti dell'indagato anche per il reato di cui all'art. 572 cod. pen. in quanto aveva ritenuto difettare la gravità indiziaria in relazione al reato stesso ritenendo insufficienti sul punto le dichiarazioni della persona offesa, con specifico riguardo all'ordinanza qui impugnata, si duole parte ricorrente del fatto che il Tribunale del riesame ha ritenuto mancanti i presupposti normativi per la contestabilità del delitto de qua alla luce dell'assenza tra l'indagato e la UO persona offesa di una stabile relazione giuridica, derivante dal vincolo matrimoniale o di fatto (rapporto di convivenza o stabili relazioni affettive). La predetta norma sarebbe invece - a detta di parte ricorrente - applicabile a tutte le condotte di maltrattamento poste in essere da un componente della famiglia nei confronti di un altro a prescindere dalla posizione ricoperta dai soggetti nel nucleo familiare.
Nell'ordinanza impugnata sarebbero stati quindi richiamati dal Tribunale del riesame arresti giurisprudenziali non pertinenti in quanto relativi a situazioni nelle quali tra autore della condotta e persona offesa non sussisteva alcun vincolo di parentela o di affinità dunque tra persone che non erano parte della medesima "famiglia".Infine, il Tribunale del riesame nell'atto oggetto di impugnazione ha omesso di valutare se sussistesse l'abitualità della condotta e se fosse ipotizzabile nei fatti il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., reato per il quale sussisteva sia la condizione di procedibilità ed in relazione al quale il Tribunale avrebbe ben potuto operare così riqualificando i fatti.
La difesa dell'imputato in data 15/4/2015 ha depositato in Cancelleria una memoria con la quale da un lato ha eccepito l'insussistenza dell'interesse ad impugnare del Pubblico Ministero (il quale tra l'altro non avrebbe argomentato in merito all'attualità ed alla concretezza delle esigenze cautelari) e, dall'altro, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dell'indagato in relazione alla fattispecie di reato di cui all'art. 572 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO
In via del tutto preliminare deve essere evidenziato che le doglianze evidenziate dalla difesa dell'imputato nella sopra citata memoria depositata il 15/4/2015 sono del tutto inconferenti ai fini dell'adozione della presente decisione. La doglianza del Pubblico Ministero ricorrente verte sulla questione di diritto sopra indicata ed in base al principio devolutivo dell'impugnazione ciò delimita il potere cognitivo del Giudice del gravame. Ne consegue che ai fini di ciò che in questa sede deve essere deciso, sono irrilevanti le questioni poste con la memoria difensiva che non possono certo allargare i motivi di gravame su questioni che il ricorrente non ha posto relativamente a profili che il Tribunale del riesame non ha direttamente considerato.
Ciò posto va detto che il ricorso è fondato sotto il profilo che qui di seguito si andrà ad esporre.
Dalla lettura dell'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame risulta avere ritenuto che il reato di cui all'art. 572 cod. pen. non è configurabile nei confronti di RO AF in quanto il rapporto intercorrente tra costui e la UO RO ON non è inquadrabile né "tra quelli derivanti da un rapporto di convivenza, né tra quelli inerenti il particolare rapporto che lega il maltrattante con l'abusato, affidato al primo per ragioni di educazione, istruzione, cura od altro" (sic!).
All'evidenza il Tribunale ha ritenuto che a fronte della pregiudiziale non configurabilità dal punto oggettivo del reato de qua, fosse superfluo affrontare le altre ragioni di doglianza evidenziate dal Pubblico Ministero in sede di gravame laddove lo stesso si doleva del fatto che il Giudice per le indagini preliminari per ben altre ragioni legate alla ritenuta insufficienza delle dichiarazioni della persona offesa a fondare la gravità indiziaria necessaria per l'avviamento del richiesto trattamento cautelare anche per tale reato aveva rigettato la richiesta sul punto del Pubblico Ministero.
La questione principale posta con il ricorso che in questa sede ci occupa è sostanzialmente quella di stabilire se anche il suocero non convivente con la UO persona offesa possa rendersi autore del reato di cui all'art. 572 cod. pen. La risposta a tale quesito non può che essere affermativa. Innanzitutto vi è il dato testuale normativo che fa riferimento all'attività di maltrattamento di una persona "della famiglia" senza che siano stati posti dal legislatore limiti al grado di parentela o di affinità tra i componenti della stessa come invece è stato fatto in altre norme del codice penale. Da tempo la giurisprudenza ha chiarito che la norma di cui all'art. 572 c.p., non riguarda solo i nuclei familiari costruiti sul matrimonio, ma qualunque relazione che, per la consuetudine e la qualità dei rapporti creati all'interno di un gruppo di persone, implichi l'insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tradizionalmente propri del nucleo familiare. È infatti in contesti del genere che sorge la primaria esigenza di tutela assicurata dalla norma incriminatrice, cioè quella di evitare che dai vincoli familiari nascano minorate capacità di difesa a fronte di sistematici atteggiamenti prevaricatori assunti da un componente del gruppo: evitare cioè che la relazione costituisca al tempo stesso l'occasione e la "vittima" di assetti patologici nei rapporti interpersonali più stretti.
Ciò detto, sembra chiaro come la fattispecie non esiga affatto che il rapporto tra autore e vittima del reato in questione si inquadri esclusivamente nel matrimonio o nel rapporto di ascendenza o discendenza dal quale scaturisca il vincolo sentimentale posto a fondamento della relazione, e neppure una continuità di convivenza, intesa quale coabitazione. È necessario piuttosto, ed unicamente, che detta relazione presenti intensità e caratteristiche tali da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarietà reciproche. Da tale tipologia di relazione non sembra quindi potersi escludere il rapporto tra suocero e UO che indubbiamente, pur non convivendo, sono soggetti facenti parte della medesima famiglia, situazione che determina normalmente una consuetudine di vita improntata a rapporti di affidamento, assistenza e solidarietà reciproci, in un contesto di prossimità permanente, di abitudini di vita proprie e comuni alle comunità familiari.
Ne consegue che il delitto può ben essere commesso da qualsiasi membro della famiglia in danno di un altro a prescindere dalla posizione ricoperta all'interno del nucleo.
Alla luce di quanto evidenziato l'ordinanza impugnata risulta viziata in parte qua nei suoi presupposti di diritto e per tale ragione deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Bari per esame degli altri profili di doglianza avanzati dal Pubblico Ministero nell'originaria richiesta di gravame.