Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11173 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 173% IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ONE LA CORTE SUPREMA DI Oggetto Ogione SEZ ONE RZA CIVICE surrogatours Composta dagli Ill.mi Bigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G.N. 9006/00 Cron. 28780 Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rep. 2904 Consigliere Dott. Donato CALABRESE Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Ud. 15/03/02 - Dott. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. Sole 1 29 LUG. 2002 55 per diritti sul ricorso proposto da: FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RIBALDI IL CANCELLIERE 169, presso 10 studio dell'avvocato LELIO SICILIA PLACIDI, difeso dall'avvocato LUCIO ANGIUS, giusta CANCELLERIA delega in atti;
ricorrente -
contro
RA IA, TI AC, CA AC e ER CA GI, elettivamente domiciliati in ROMA VLE G CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato OSCAR PIEROTTI, che li difende unitamente all'avvocato GABRIELE BONATTI, giusta delega in atti;
2002 657
- controricorrenti -
1- avverso la sentenza n. 700/99 della Corte d'Appello di ROMA, sezione II CIVILE emessa il 12/1/1999, depositata il 09/03/99; RG.2279/1993, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato GIANCARLO GERMANI (per delega Avv. Oscar Pierotti); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del 2° motivo, rigetto degli altri. -2- 1 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LU AN e AR ST convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Viterbo AN BA e il LI NI esponendo che negli anni 1976-1977 i frateLL MO e ST NI avevano ricevuto dal BA, in pagamento di prezzi di autocarri, vaglia cambiari per circa cinquanta milioni, a firma contraffatta di AB CI e IA AR, rispettivamente moglie e cognata dello stesso BA, ritenuto autore del falso dal Tribunale penale di Viterbo. Nel frattempo, l'impresa dei frateLL NI era stata dichiarata faLLta ed esse, che si erano impegnate quali fideiussori nei confronti di diversi istituti di credito, avevano dovuto cedere le loro proprietà, per far fronte ai debiti dei garantiti. Il BA era rimasto debitore della somma di lire 40.000.000 nei confronti dei frateli NI, pur avendo ottenuto l'ammissione al passivo del faLLmento di un proprio credito di lire 18.218.600. Ciò premesso, chiedevano al Tribunale di dare atto dell'esistenza sia del debito del BA nei confronti della S.n.c. F.LL NI dichiarata faLLta e di MO e ST NI in proprio, sia del loro credito di regresso nei confronti dei NI e di condannare quindi il BA al pagamento in loro favore della somma di lire quaranta milioni e di convalidare il sequestro conservativo eseguito sulle somme dovute dal LI al BA. Il convenuto si costituiva, contestando il fondamento delle 5 domande e chiedendone il rigetto. Il Tribunale rigettava le domande. 3 و LU AN e AR ST proponevano appello. AN BA si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 9 marzo 1999, Condannava il BA al pagamento in favore delle appellanti della somma di 40.000.000, con gli interessi dalla domanda, dichiarando inammissibile la domanda di convalida del sequestro conservativo. Avverso questa sentenza, AN BA propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. LU AN, ST AR, MO CA e gli eredi di ST CA resistono con controricorso. Tutte le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli art. 81 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 2900 c.c., lamentando che l'azione surrogatoria, secondo l'assunto della AN e della ST, troverebbe fondamento nel loro intervento, in luogo di quello della curatela, per estinguere il debito del BA verso i faLLti sigg.ri NI, costituito dall'omesso pagamento del prezzo di presunte forniture a lui eseguite di autoveicoli industriali pari e/o simili all'importo di lire 40.000.000>>. Invece, l'intervento della AN e della ST si era limitato alla cessione di quote a terzi e non anche ad estinguere i debiti, peraltro non provati, del BA verso i NI>>. L'azione surrogatoria era del tutto infondata, vuoi per l'inesistenza del credito del BA verso i NI, vuoi per l'assenza di inerzia del terzo (curatela faLLmentare) che r nulla doveva fare atteso che negli atti del faLLmento non compariva alcun debito del BA nei confronti dei frateLL NI. Nessuno dei testi era stato in grado di precisare l'entità della fornitura, l'epoca della conclusione ed esecuzione del contratto, il tipo e qualità della merce fornita;
né tali circostanze risultavano dalla documentazione prodotta dalle attrici. Il motivo è infondato. Va innanzi tutto rilevato che è priva di fondamento la doglianza secondo la quale la Corte territoriale non avrebbe pronunziato sull'eccezione di carenza di legittimazione della AN e della ST. La legittimazione surrogatoria e, cioè, il potere attribuito al creditore di esercitare un diritto altrui è stata ovviamente riconosciuta sussistente dalla Corte d'appello con l'affermazione della sussistenza dei requisiti di legge per l'esercizio dell'azione surrogatoria. -e comunque poco chiara - la premessa dalla Per il resto, è erronea quale muove il ricorrente e, cioè, che l'azione surrogatoria, secondo l'assunto della AN e della ST, troverebbe fondamento nel loro intervento, in luogo di quello della curatela, per estinguere il debito del BA verso i faLLti sigg.ri NI. In realtà, la Corte d'appello ha accolto la domanda di surrogatoria ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 2900 c.c. e, precisamente: l'esistenza di un credito delle attrici, quali fideiussori, nei confronti dei frateLL NI debitori principali;
l'esistenza di un credito dei frateLL NI nei confronti del BA;
l'inerzia del curatore del faLLmento e dei faLLti tornati in bonis. 5 r A fronte comunque delle statuizioni del Corte territoriale circa la sussistenza delle condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria, il ricorrente contrappone l'affermazione che non era provato il suo debito verso i frateLL NI ed era insussistente l'inerzia del curatore faLLmentare. In tal modo, il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge da parte della sentenza impugnata, critica, inammissibilmente in questa sede, il convincimento stesso dei giudici di merito, contrapponendo a questo la propria tesi difensiva.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 e 333 in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello aveva omesso di pronunziare sull'appello incidentale da lui proposto. Anche questo motivo è infondato. Il ricorrente non specifica qual era la domanda svolta con l'appello incidentale. Dalle conclusioni riportate nella sentenza impugnata risulta che l'appello incidentale consisteva nella richiesta di condanna delle appellanti al pagamento della somma di lire 18.218.600. La sentenza impugnata, sul punto, non contiene statuizioni nel dispositivo. Nella motivazione, invece, si accenna all'appello incidentale e si afferma l'inesistenza del credito. Ciò premesso si osserva che il presupposto dell'omessa pronunzia è l'obbligo del giudice di pronunziare sulla domanda. Nel caso di specie la domanda svolta con l'appello incidentale era nuova in quanto, come risulta dall'esame degli atti - consentito vertendosi in tema di error in procedendo ㄲ in primo grado non era stata richiesta alcuna condanna della AN e della ST. L'inosservanza del divieto di domande nuove in appello, rilevabile ex officio anche nel giudizio per cassazione (Cass. 10 agosto 2001, n. 11053; Cass. 10 aprile 2000, n. 4531; Cass. 23 giugno 1996, n. 6207) e la conseguente inammissibilità dell'appello incidentale va venir meno l'obbligo di pronunzia e dunque la rilevanza del dedotto vizio di omessa pronunzia. Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
109T129,11 La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese 456T 20,66 E 123,00 per spese e in euro TOT. 149.77 processuali che liquida in euro 1500,00 (millecinquecento/00) per onorari. Così deciso in Roma il 15 marzo 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Francion Драба риго AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 2004. Serie 4. DIRETTORE DI CANCELLERIA R. 2425 CCANEELI 119,77 an Umberto Cicer (euro CENTO (Colt.cer celleriacelleria (DI FILIPPO) Acelleri Depositate in Respons Atti Giudiziari 29 LUG 2002 (DIAM. PACCICHINI) IL DIRETTORE DI CANCELLERIA oggi, Umberto Cicero E QU 0 0 4 A S C 7