Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2002, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBB0 0 6 5 7 /02 IN NOME DEL POPO ITAMANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 7782/99 SEZIONE LAVORO Cron. N. 1730composta dai seguenti Magistrati:
1. Dott. Giuseppe Ianniruberto -Presidente- Rep. N. 2. " Luciano Vigolo -Consigliere- Ud. 24.10.2001 3. " Giovanni Mazzarella -Consigliere- 4. " Federico Roselli -Consigliere- 6 Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5.6 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA CASEIFICI DELL'ALTOPIANO DI CONSORZIO DEI ASIAGO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Giuliano Pesavento, domiciliato in Roma, Via Ferrari 35, presso lo studio dell'Avv. Massimo Marzi, che lo rappre- senta e difende per procura in calce al ricorso unitamente 4083 all'Avv. Angelo Maiolino del foro di Bassano del Grappa Ricorrente
CONTRO
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI COOP. a r.l., in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Ezio Paolo Reggia, 2 Intimata e sul secondo ricorso n. 10768/99 da: SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI COOP. a r.l., in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Ezio Paolo Reggia, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dei Martiri di Belfiore 2, presso lo studio dell'Avv. Pierfilippo Co- letti, che la rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso Controricorrente e ricorrente incidentale
CONTRO
CASEFICI DELL'ALTOPIANO DI CONSORZIO DEI ASIAGO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Giuliano Pesavento Intimato per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa n.3/99 del 5.2.1999/12.2.1999 nella causa iscritta al n. 12 del R. G. anno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.10.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Angelo Maiolino per il Consorzio Caseifici Altopia- no Asiago e l'Avv. Pierfilippo Coletti per la Cattolica Assicura- zioni;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso inciden- tale, assorbito il ricorso principale. 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 25.7.1996 RU OS conveniva in riassun- zione dinanzi al Pretore del Lavoro di Bassano del Grappa, a se- guito di dichiarazione della propria incompetenza da parte del Tribunale di Bassano del Grappa adito con citazione dell' 11.2.1995, il Consorzio dei Caseifici dell'Altopiano di Asia- go chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'infortunio, verificatosi il giorno 3.9.1991, dan- ni quantificati nella misura di £. 800.000.000. Veniva autorizzata ed effettuata la chiamata in causa della So- cietà Cattolica di Assicurazioni, la quale si costituiva aderendo alla difesa svolta dal Consorzio e precisando che la propria re- sponsabilità contrattuale era contenuta nei limiti del massimale di polizza pari a £. 150.000.000. All'esito l'adito Pretore, preso atto dell'accordo transattivo in- tervenuto tra il ricorrente e il Consorzio, in forza del quale la pretesa azionata dal OS veniva liquidata nella somma di £. 250.000.000, oltre interessi, con sentenza del 17.6.1998 dichia- rava cessata la materia del contendere relativamente all'anzidetta somma e agli interessi legali su £. 100.000.000, condannava il Consorzio al pagamento, in favore del OS, anche degli interes- si sul restante importo di £. 150.000.000 e respingeva la doman- da di manleva nei confronti della società assicuratrice. Proposto appello da parte del Consorzio, il Tribunale di Bassano del Grappa, in parziale riforma della decisione pretorile, con 4 sentenza del 12.2.1999 dichiarava la Società Cattolica di Assicu- razioni tenuta a corrispondere al Consorzio gli interessi legali sulla somma di £. 150.000.000 dalla data di notifica della chia- mata in causa dinanzi al Pretore e sino al marzo 1998, con com- pensazione per metà delle spese di lite del doppio grado e con condanna dell'appellata al pagamento della restante metà a favo- re della parte appellante. Il giudice di appello in particolare osservava che nel caso di spe- cie poteva ravvisarsi la mala gestio a carico della società assicu- ratrice, la quale colpevolmente aveva ritardato il pagamento del massimale, sicché la parte assicurata aveva subito il danno, che si era sostanziato proprio negli interessi che aveva dovuto sop- portare sulla somma, che, se posta a disposizione del danneg giato, non li avrebbe prodotti. Contro questa sentenza il Consorzio dei Caseifici dell'Altopiano di Asiago propone ricorso per cassazione con tre motivi, a cui resiste la Società Cattolica di Assicurazioni con controricorso contenente ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c., essendo rivolti contro la stessa sentenza. In via logica va esaminato con priorità il ricorso incidentale della società assicuratrice, con il quale viene dedotta la violazione e 5 falsa applicazione degli artt. 1917, 1175, 1176, 1375 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa- insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. In particolare la Società Cattolica osserva che, contrariamente all'assunto dei giudici di merito, nel caso di specie non si ri- scontra la mala gestio, in quanto l'assicurato gestì direttamente la lite fin dall'inizio ed essa società, chiamata in giudizio, non ritardò in alcun modo il proprio adempimento né contribuì a ri- tardare l'accertamento della responsabilità e del danno e, rag- giunto l'accordo transattivo da parte dell'assicurato con la con- troparte e chiesto il versamento del massimale, essa medesima società prontamente provvide all'adempimento di quanto dovuto nei limiti fissati in polizza. Da parte sua il ricorrente principale contesta le avverse argo- mentazioni sostenendo che i giudici di merito, con motivazione esente da salti logici e lacune, hanno ravvisato la mala gestio della società assicuratrice, la quale, in considerazione dell'entità delle lesioni, dell'età del danneggiato al momento del sinistro, dell'istruttoria amministrativa svolta nell'ambito dell'infortunio e dell'avvenuto patteggiamento della pena ad opera del datore di lavoro nell'ambito del processo penale, avrebbe dovuto mettere a disposizione il massimale immediatamente e non dopo il raggiun- gimento dell'accordo transattivo del marzo 1998. Esaminate le richiamate e contrapposte linee difensive, questa Corte ritiene di condividere i rilievi mossi dalla società assicura- trice all'impugnata sentenza. Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, a cui si aderisce pienamente, l'obbligazione dell'assicuratore ha per oggetto, ai sensi dell'art. 1917- primo comma- cod. civ., il rimborso delle somme che devono essere pagate dall'assicurato al terzo, sicché tale obbligazione può diventare liquida ed esigibile solo nel mo- mento vengono accertati, giudizialmente o negozialmente, la re- sponsabilità dell'assicurato e l'ammontare delle somme dovute al Pertanto solo da tale momento e non da quelloterzo. dell'illecito l'assicuratore, per un verso, è tenuto all'adempimento della propria obbligazione, senza che a nulla ri- levi che, in precedenza, l'assicurato gli abbia intimato formal- mente di provvedere al versamento dell'indennità e, per altro verso, ove sia rimasto inadempiente, subisce gli effetti della mora (in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 5137 del 22 mag- gio 1998; Cass. sentenza n. 4240 del 7 maggio 1996; Cass. sen- tenza n. 7330 del luglio 1995; Cass. sentenza n. 3503 del 4 aprile 1991). Orbene i giudici di merito non hanno tenuto in debita considera- zione il richiamato quadro normativo e giurisprudenziale giun- gendo ad affermare la mala gestio a carico della società assicu- ratrice con riferimento a un momento in cui il credito del terzo danneggiato non risultava accertato e liquidato in via giudiziale o negoziale. 7 Gli stessi giudici non hanno adeguatamente valutato il fatto che l'assicurato gesti direttamente la lite sin dall'inizio provvedendo a chiamare in causa la società assicuratrice, la quale aderì alle ragioni esposte dallo stesso assicurato con riguardo alle respon- sabilità concernenti l'infortunio e provvide al versamento del massimale di polizza subito dopo il raggiungimento dell'accordo transattivo tra l'assicurato e la controparte, sicché nessun rilievo può essere dato alla richiesta di pagamento effettuata anterior- mente anche sotto la forma della chiamata in causa a norma dell'ultimo comma dell'art. 1917 cod. civ. In conclusione il ricorso incidentale va accolto con l'assorbimento delle doglianze contenute nel ricorso principale, conseguentemente va cassata l'impugnata sentenza e, nella sussi- stenza dei presupposti ex art. 384 c.p.c., va emessa decisione nel merito con il rigetto della domanda relativa agli interessi propo- sta dal Consorzio Caseifici Altopiano di Asiago. Per quanto riguarda le spese va confermata la statuizione dei giudizi di merito, mentre per il giudizio di cassazione trova ap- plicazione il principio della soccombenza con la liquidazione delle spese stesse come da dispositivo.
PQ M
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale, assor- bito il principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda relativa agli interessi proposta dal Consorzio Caseifici Altopiano di Asiago e, quanto alle spese, conferma la statuizione dei giudici di merito e condanna il ricor- rente principale alle spese del presente giudizio, che liquida in £. 35.000 peri ed eux 1808, oltre £.
4.000.000 per onorarioper, est € 2.065.83* Così deciso in Roma addi 24 ottobre 2001 Il sidente Il Consigliere relatore estensore •Alessandro De Renjis fa lleelle Одная IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria oggi 2 2 GEN. 2002 IL CANCELLIERE 3 0 I 3 A 1 S D 5 . S , T . A O R T L N , A L ' A L O 3 S L B 7 E - 8 D S I - I I 1 A S N 1 T N G S E O E O S G P A I D G A M I E E L , O A T O D T R I A T E L R S T I I L N D E G E E D S O R E