Sentenza 16 dicembre 2008
Massime • 1
La querela può riferirsi solo a taluno di più fatti costituenti reato di un medesimo contesto procedimentale, e spetta al giudice verificare a quali tra essi si riferisca la volontà che si proceda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2008, n. 12972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12972 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/12/2008
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 1789
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERNARDINIS Silvana - Consigliere - N. 036299/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IS IO, N. IL 13/09/1966;
avverso ORDINANZA del 24/09/2008 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PIZZUTI GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'Angelo Giovanni (rigetto del ricorso).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 24.9.2008 il tribunale di Brescia, in funzione di giudice del riesame, confermava il decreto datato 20.6.2008, emendato da errore materiale il 16.7.2008, con il quale il g.i.p. dello stesso tribunale aveva disposto, nell'ambito del procedimento penale a carico di IS ON, indagato per il reato di cui all'art. 486 c.p., il sequestro preventivo dell'originale dell'atto privato in data 27.1.2007 tra il predetto IS e IG IE. Avverso la summenzionata ordinanza del tribunale di Brescia il IS proponeva, per mezzo del difensore, ricorso per Cassazione. L'indagato chiedeva l'annullamento, con o senza rinvio, del provvedimento impugnato, deducendo inosservanza o erronea applicazione degli artt. 8, 9, 12 e 16 c.p.p. e vizio di motivazione, con riferimento al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio.
In particolare, il IS lamentava che la eventuale consumazione del reato ipotizzato non sarebbe avvenuta in Brescia, ma a BE, luogo in cui sarebbe stato utilizzato anteriormente e successivamente, rispetto a Breno (Brescia), il sopra citato atto privato.
Il ricorso è inammissibile, essendo le suaccennate censure manifestamente infondate.
Il tribunale di Brescia ha rilevato, nell'ordinanza impugnata, che "le ipotizzate fattispecie illecite", che fonderebbero "la competenza del tribunale di BE (uso della scrittura datata 27.1.2007 in occasione dei giudizi instaurati presso quest'ultimo ufficio con ricorso per decreto ingiuntivo e con ricorso per sequestro conservativo) difettavano della condizione di procedibilità data dalla querela della persona offesa, la quale evidentemente (cfr. denuncia querela del 25.2.2008 in atti) aveva chiesto procedersi con esclusivo riferimento all'utilizzo del documento in sequestro nel giudizio instaurato presso il tribunale di Brescia sezione distaccata di Breno".
Il suesposto rilievo è corretto.
Invero, la querela è divisibile rispetto a più fatti costituenti altrettanti reati perseguibili a querela. Ne consegue che il giudice deve attenersi alla volontà parziale manifestata dal querelante e procedere nei limiti della proposta doglianza, anche se le risultanze processuali concretino ulteriori fatti corrispondenti a fattispecie legali perseguibili a querela (Cass. Pen. Sez. 3, 18.5.1973, n. 7721). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 16 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2009