Cass. civ., sez. I, sentenza 10/08/2001, n. 11053
CASS
Sentenza 10 agosto 2001

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Massime1

Nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione. L'inosservanza di tale divieto deve ritenersi rilevabile anche di ufficio in sede di legittimità, poiché costituisce una preclusione all'esercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio di cassazione, ove sulla questione non si sia formato, pur implicitamente, il giudicato interno. Tale controllo di legittimità, attenendo al rito, deve estrinsecarsi anche con riferimento alle sentenze pronunciate secondo equità dal giudice di pace. (Fattispecie in tema di sentenza del giudice di pace di rigetto di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a carico di un'Azienda Forestale per inadempimento di contratto di fornitura, pronunziata in accoglimento della domanda nuova di ingiustificato arricchimento formulata dall'opposto).

Commentario1

  • 1D.I., opposizione, domande nuove, inammissibilitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 novembre 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/08/2001, n. 11053
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11053
Data del deposito : 10 agosto 2001

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