Sentenza 10 agosto 2001
Massime • 1
Nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione. L'inosservanza di tale divieto deve ritenersi rilevabile anche di ufficio in sede di legittimità, poiché costituisce una preclusione all'esercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio di cassazione, ove sulla questione non si sia formato, pur implicitamente, il giudicato interno. Tale controllo di legittimità, attenendo al rito, deve estrinsecarsi anche con riferimento alle sentenze pronunciate secondo equità dal giudice di pace. (Fattispecie in tema di sentenza del giudice di pace di rigetto di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a carico di un'Azienda Forestale per inadempimento di contratto di fornitura, pronunziata in accoglimento della domanda nuova di ingiustificato arricchimento formulata dall'opposto).
Commentario • 1
- 1. D.I., opposizione, domande nuove, inammissibilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 novembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/08/2001, n. 11053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11053 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale REALE - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Aniello NAPPI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZIENDA FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA - A.FO.R., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 44, presso l'avvocato AGUGLIA BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato GAROFALO MARIO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TT CO ER di GIUSEPPE GLIOTI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 80/97 del Giudice di pace di LOCRI, depositata il 28/11/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/01 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Aguglia, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Locri ha rigettato l'opposizione proposta dall'Azienda Forestale della Regione Calabria avverso il decreto ingiuntivo con il quale lo stesso giudice, sulla base di fatture e bolle di accompagnamento, le aveva ingiunto di pagare la somma di £.
1.991.465 in favore della ditta BR FE per forniture di merci.
Ha ritenuto il giudice del merito che, pur essendosi accertato che il contratto di fornitura non era stato stipulato dai competenti organi amministrativi dell'azienda regionale, l'azienda opponente dovesse essere ritenuta obbligata al pagamento della fornitura, in accoglimento della domanda nuova di ingiustificato arricchimento formulata dall'opposta, perché un principio di equità esige che la pubblica amministrazione risponda comunque degli arricchimenti ingiustificati.
Ricorre per cassazione l'Azienda Forestale della Regione Calabria, che propone un unico complesso motivo d'impugnazione. Motivi della decisione
Con l'unico complesso motivo d'impugnazione la ricorrente deduce violazione degli art. 113 c.p.c., in relazione all'art. 97 Cost., e dell'art. 2041 c.c., nonché insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione.
Sostiene che, in mancanza di autorizzazione del consiglio di amministrazione, nessun suo dipendente può validamente stipulare contratti con i fornitori. Manca perciò il titolo dell'obbligazione dedotta in giudizio dalla ditta attrice. E per di più i documenti prodotti a sostegno della domanda non risultano sottoscritti da persona legittimata a ricevere le merci oggetto della fornitura;
sicché neppure è provato l'ingiustificato arricchimento, non riconosciuto dalla pubblica amministrazione.
Il principio di equità formulato dal giudice di pace viola, pertanto, i principi generali dell'ordinamento, e segnatamente il principio costituzionale di buona amministrazione (art. 97 Cost.), perché non è ammissibile che l'amministrazione pubblica sia chiamata a rispondere di una fornitura non richiesta ne' utilizzata. Va rilevata d'ufficio l'inammissibilità della domanda nuova di ingiustificato arricchimento proposta dall'opposta e accolta dal giudice di pace.
Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, è ormai acquisito che "la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova, in quanto dette domande non sono intercambiabili e non costituiscono articolazioni di un'unica matrice, riguardando entrambe diritti cosiddetti "eterodeterminati" (per la individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro ed identificano due distinte entità), e l'attore, sostituendo la prima alla seconda, non solo chiede un bene giuridico diverso (indennizzo, anziché il corrispettivo pattuito), così mutando l'originario "petitum", ma, soprattutto, introduce nel processo gli elementi costitutivi della nuova situazione giuridica (proprio impoverimento ed altrui locupletazione e, in caso di domanda di arricchimento proposta contro la p.a., anche il riconoscimento della "utilitas" della prestazione), che erano privi di rilievo, invece, nel rapporto contrattuale" (Cass., sez. un., 22 maggio 1996, n. 4712, m. 497727). D'altro canto, nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, in via generale solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione (Cass., sez. L, 9 ottobre 2000, n. 13445, m. 540900). E l'inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova nel giudizio d'opposizione, correlata all'obbligo del giudice di non esaminare nel merito tale domanda, deve ritenersi sia rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, poiché costituisce una preclusione all'esercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio di cassazione (anche d'ufficio) ove sulla questione non si sia formato, pur implicitamente, il giudicato interno (Cass., sez. L, 10 aprile 2000, n. 4531, m. 535528, Cass., sez. II, 15 maggio 2000, n. 6238, m. 536524). Infatti nel caso in esame, non essendosi discusso in primo grado dell'ammissibilità della domanda ex art. 2441 c.c., non s'è formato sul punto il giudicato (Cass., sez. I, 4 settembre 1998, n. 8775, m. 518608). Questo controllo di legittimità, attenendo al rito, deve peraltro estrinsecarsi anche con riferimento alle sentenze pronunciate secondo equità dal giudice di pace, perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore inferiore ai due milioni di lire (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 1, 2 e 4, c.p.c. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero in un'ipotesi di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione (Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716, m. 530879). La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice di pace, che, disattesa la domanda di adempimento contrattuale, non potrà accogliere neppure quella di arricchimento senza causa, inammissibilmente proposta ex novo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice di pace di Locri, in persona di altro giudice, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2001, nella camera di consiglio della Prima sezione civile.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 AGOSTO 2001.