CASS
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - OL AS EVA OS GIOVANBATTISTA TONA AN ES GENOVESE SENTENZA sul ricorso proposto da: HA MI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/03/2025 del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
lette le conclusioni del PG, Giovanni B. Bertolini, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 07/03/2025, la Corte di appello di Brescia, in qualità di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza proposta nell’interesse di MI KI e ha riconosciuto in suo favore il vincolo della continuazione tra le seguenti decisioni: 1) sentenza emessa il 13/10/2021 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, irrevocabile dal 06/11/2021, per il reato di tentata rapina impropria con condanna, in sede di giudizio abbreviato, alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 160,00 di multa, fatto commesso in Milano il 05/05/2021; 2) sentenza emessa il 29/04/2022 dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Verona, irrevocabile dal 27/05/2022, per il reato di rapina con applicazione della pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa, fatto commesso in Verona il 13/05/2021; 3) sentenza emessa il 24/05/2023 dal Tribunale di Verona, irrevocabile dal 10/10/2023, per il reato di furto aggravato con condanna, in sede di giudizio abbreviato, alla pena di anno uno e mesi due di reclusione, fatto commesso in Sona il 09/09/2022; 4) sentenza emessa il 06/12/2023 dalla Corte di appello di Brescia, irrevocabile dal 22/03/2024, per i reati di furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale con condanna alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa, fatto commesso in Corte Franca il 30/04/2023. La pena era stata in conseguenza rideterminata in complessivi anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 1.400,00 di multa. Veniva ritenuto più grave il reato di furto con strappo di cui alla sentenza sub 4) per il quale era stata commisurata la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 618,00 di Penale Sent. Sez. 1 Num. 232 Anno 2026 Presidente: AN US Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 18/12/2025 multa;
a questa pena venivano aggiunti per il reato già posto in continuazione mesi due di reclusione ed euro 182,00 di multa;
quindi venivano applicati gli ulteriori aumenti di mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa per la tentata rapina sub 1), di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa per la rapina sub 2) e di mesi sei di reclusione per la sentenza sub 3).
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di MI KI e ha articolato tre motivi.
2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cod. pen., 442, comma 2, e 671 cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione si era limitato, nella determinazione della pena finale, a sommare le misure degli aumenti individuati per i reati satellite con la pena già determinata dalla sentenza di merito per il reato più grave, senza ulteriormente ridurre di un terzo quella determinata per le sentenze sub 1) e sub 3), entrambe emesse a seguito di giudizio abbreviato.
2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cod. pen., 444 e 671 cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione aveva omesso di procedere ad analoga riduzione per il reato di cui alla sentenza sub 2), emessa a seguito di applicazione di pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.
2.3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione del principio di diritto fissato da Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547 – 01 con riguardo alla necessità di determinare e specificamente motivare sulla riduzione di un terzo dei singoli aumenti relativi a reati giudicati con rito alternativo. Il provvedimento impugnato si era, invece, limitato ad affermare che non si trattava di sentenze tutte emesse in sede di giudizio abbreviato e ogni singolo aumento doveva considerarsi già depurato di tale riduzione.
3. A seguito di assegnazione del ricorso alla Settima sezione penale il difensore del condannato ha depositato memoria difensiva con contestuale e tempestiva presentazione di motivi nuovi in data 24/07/2025, ai sensi dell’art. 611 comma 1, cod. proc. pen. Dopo aver ribadito e più ampiamente illustrato gli argomenti posti a fondamento dei motivi dell’originario ricorso, proponeva come motivo nuovo l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 81 cod. pen., 442 comma 2-bis e 671 cod. proc. pen. Evidenziava con riguardo alla sentenza emessa il 24/05/2023 dal Tribunale di Verona, irrevocabile dal 10/10/2023, per il reato di furto aggravato con condanna, in sede di giudizio abbreviato, che sulla pena con essa inflitta il giudice dell’esecuzione avrebbe comunque dovuto applicare il beneficio, introdotto con il d.lgs. n. 150/2022 ed in vigore dal 30/12/2022, della ulteriore riduzione di un sesto spettante all’imputato che non aveva presentato appello, come stabilito – in forza della richiamata riforma, dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. Nella rideterminazione della pena complessiva la frazione relativa all’aumento per tale pena doveva essere sottoposta quindi alla doppia riduzione.
3. Il Procuratore Generale, Giovanni B. Bertolini, ha chiesto l’annullamento con rinvio 2 del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Il giudice dell’esecuzione ha accolto l’istanza di riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di più sentenze emesse a seguito di rito alternativo, tre a seguito di giudizio abbreviato, una a seguito di patteggiamento, e ha determinato gli aumenti indicandone per ciascuno la misura finale, senza specificare quale fosse, per ciascuno, il calcolo della sanzione nella misura precedente all’abbattimento. Si è limitato ad affermare, respingendo la richiesta della difesa di applicare una riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. sulla pena complessiva calcolata, «che, comunque, ciascun aumento risulta già depurato della rispettiva riduzione per il rito». Il procedimento non è corretto e, in ogni caso, la motivazione non consente di ricostruire l’effettiva osservanza dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di applicazione dell’art. 81 cod. pen. in sede esecutiva, che occorre pertanto riepiloga di seguito.
2.1. Il giudice dell'esecuzione deve individuare, tra tutti i reati avvinti nel medesimo disegno criminoso, quelli già giudicati nelle forme del rito abbreviato, e distinguerli da quelli giudicati con altro procedimento speciale, come nel caso di specie con il patteggiamento;
deve individuare il reato più grave, tenendo conto del fatto che quando si debba valutare in sede esecutiva la continuazione «tra un reato giudicato con rito abbreviato ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice deve tenere conto, per la determinazione del reato più grave, delle pene concretamente inflitte dalle due sentenze, comprensive della riduzione operata per i rispettivi riti premiali» (Sez. 1, n. 17175 del 30/01/2025, Cirillo, Rv. 287893 - 01). Ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. «per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato». Deve pertanto farsi riferimento alla pena concretamente inflitta in dispositivo. Tuttavia deve procedersi previamente all’eventuale scomposizione della continuazione già riconosciuta nell’ambito di una delle sentenze rispetto alle quali è stata presentata la richiesta di applicazione dell’art. 81 cod. pen., individuando la misura stabilita per la pena base la misura stabilita dal giudice della cognizione prima dell’applicazione dell’aumento e del successivo abbattimento sul risultato complessivo e determinare come parametro quella pena base riducendola di un terzo prima dell’ulteriore aumento.
2.2. Quanto al reato oggetto della sentenza di patteggiamento, il percorso da seguire è stato ricordato dalla sopracitata Sez. 1, n. 17175 del 30/01/2025, Cirillo, Rv. 287893 – 01. Il disposto di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., che richiede uno speciale procedimento con richiesta del consenso del pubblico ministero quando devono porsi in continuazione più reati giudicati con diverse sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., non opera nel caso in cui l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata al giudice dell'esecuzione riguardi in parte sentenze emesse a seguito d'applicazione della pena su richiesta delle parti e in parte sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario (Sez. 1, Sentenza n. 47076 del 19/06/2018 Saffiotti, Rv. 274331) o in parte sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato. In tali ultimi casi la norma di riferimento è l'art. 137, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., 3 laddove, nel prevedere anche in questa ipotesi la possibilità di applicazione del concorso formale o del reato continuato, esclusa la necessità di un nuovo accordo tra le parti, si attribuiscono al giudice dell'esecuzione gli stessi poteri di rideterminazione della pena unica esercitabili in caso di applicazione della disciplina della continuazione tra reati giudicati con più sentenze di condanna emesse in esito a giudizi svolti con forme diverse da quelle di cui all'art. 444 cod. proc. pen.; trovano, quindi, piena applicazione i limiti che al potere in questione sono fissati dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 78 cod. pen. (Sez. 1, n. 7374 del 06/02/2007, Alongi Rv. 236246). Nel determinare la pena unica ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. a seguito della unificazione di reati per i quali è stata applicata la pena su richiesta delle parti, opera sempre il limite, direttamente discendente dalla esaminata natura processuale della diminuzione di pena di cui il condannato ha in fase cognitiva beneficiato come contropartita alla scelta di definire il processo con il rito speciale;
quindi il giudice dell’esecuzione deve mantenere la riduzione concessa dalla sentenza divenuta irrevocabile con riferimento esclusivo ai reati giudicati con il rito speciale, senza ovviamente estenderlo agli altri reati giudicati con altro rito.
2.3. Quindi ai fini della valutazione del reato più grave, si dovrà tenere conto della pena in concreto applicata con la riduzione concordata, ma quando, come nel caso di specie, tra i reati unificati in continuazione vi è un solo reato per il quale è stata patteggiata la pena e tale reato è considerato satellite rispetto alla violazione più grave giudicata con altro rito, il giudice dell’esecuzione ha l'obbligo di commisurare l'aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. relativo a quest'ultimo reato alla pena per esso determinata in sede di cognizione comprensiva della riduzione ex art. 444 cod. proc. pen., specificando di avere mantenuto la stessa misura della riduzione. Com’è infatti noto, la riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen. è per il rito abbreviato fissa nella misura di un terzo, mentre nel procedimento di applicazione della pena ex art. 444, comma 1, cod. proc. pen. può essere variabile «fino ad un terzo», e la quota di abbattimento oggetto dell’accordo deve essere replicata dal giudice dell’esecuzione, che ne deve dare espressamente conto.
2.4. Individuato il reato più grave, il giudice dell’esecuzione deve calcolare per ciascuno degli altri la quota di aumento, sommando gli aumenti relativi ai soli reati giudicati con il rito abbreviato;
infine sulla pena risultante va applicata la riduzione predeterminata di un terzo per avere la misura di sanzione da aggiungere a quella calcolata per i reati avvinti nel medesimo disegno criminoso e giudicati nelle forme del rito ordinario. E difatti «l'ordine che il giudice deve seguire nelle operazioni di calcolo della pena, nel quale la diminuente del rito è successiva a tutte le altre, è funzionale ad un processo in cui sono stati giudicati tutti i reati riuniti per continuazione al fine di determinare una pena complessiva» (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampa', Rv. 285865 in motivazione). Tale ordine consente anche un controllo del tracciato motivazionale che sorregge il calcolo e non deve comportare l’applicazione - da parte del giudice dell'esecuzione - di aumenti di pena superiori a quelli eventualmente già riconosciuti (Sez. 1 n. 22065 del 05/02/2025, Nuccio, n.m.). Tanto più è necessario, quando concorrono tra i reati per i quali applicare il vincolo della continuazione, quelli giudicati ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai quali la commisurazione dell’aumento segue criteri e limiti che comportano non un’automatica riduzione ma impongono al giudice dell’esecuzione di tenere della misura di riduzione fissata nell’accordo tra le parti. 4 3. A tali rilievi va aggiunto che è fondata anche l’ulteriore doglianza difensiva oggetto dei motivi nuovi. Occorre infatti ricordare che tra le sentenze indicate nell’istanza di riconoscimento della continuazione si annovera sub 3) quella emessa, a seguito di giudizio abbreviato, il 24/05/2023 dal Tribunale di Verona, irrevocabile dal 10/10/2023, per il reato di furto aggravato, con condanna ad anni uno e mesi due di reclusione, così ridotta solo per il rito nella misura di un terzo. Si tratta quindi di sentenza di condanna a seguito di giudizio abbreviato, avverso la quale non è stato proposto appello, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 avvenuta il 30/12/2002. Com’è noto, la disciplina di tale procedimento speciale, dopo quella data, è stata significativamente innovata: in particolare l'art. 442 cod. proc. pen. è stato modificato, per effetto dell'art. 24, comma 1, lett. c), del citato d.lgs. n. 150/2022, con l’inserimento del comma 2-bis, in base al quale «quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione». Il presupposto, per l'applicazione dell'ulteriore sconto di pena nel rito speciale, è l'irrevocabilità della decisione di primo grado per mancata proposizione dell'impugnazione da parte dell'imputato (quando è ammessa l'impugnazione personale) e del difensore. L’effetto deve essere accertato dal giudice dell’esecuzione ma opera di diritto come conseguenza della scelta difensiva di non promuovere un ulteriore grado di giudizio e come beneficio in favore di chi, rinunciando ad una propria facoltà, consente una più celere definizione del procedimento. Nel caso di specie l’effetto dell’ulteriore abbattimento si sarebbe già prodotto ma non è stato ancora accertato dal giudice dell’esecuzione. L’individuazione del giudice dell’esecuzione segue le regole generali dei procedimenti previsti dagli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen. Infatti, come ha evidenziato Sez. 1, n. 22537 del 23/05/2025, Pmt c. Smith, Rv. 288147 – 01 in motivazione, «ai sensi dell'art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.39, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 150 del 2022, è previsto che “Il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile”. La disposizione teste' riportata, testualmente richiamando, al comma primo, l'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., determina l'attrazione del procedimento con il quale il giudice dell'esecuzione è chiamato ad intervenire, anche ai fini dell'applicazione della riduzione di pena ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., nell'ambito della disciplina regolatrice di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.» Se, per un verso, dalla disposizione dell'art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen. deriva che il procedimento di accertamento del beneficio dell’ulteriore riduzione deve essere attivato d’ufficio subito dopo l’attestazione di irrevocabilità della sentenza non impugnata, con conseguente agevole individuazione del giudice dell’esecuzione secondo il disposto dell’art. 665, comma 1, cod. proc. pen. in quello che ha deliberato la sentenza;
per altro verso, quando a tale adempimento non si sia proceduto nei tempi fissati dal legislatore e frattanto dopo divengono irrevocabili altre sentenze emesse da altri giudici, non potrà che operare la disposizione di cui all’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., secondo la quale, quando l’incidente di esecuzione investe più titoli esecutivi, è competente il giudice che ha 5 emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se non coincide con l’autorità che ha emesso la sentenza non impugnata sulla quale operare l’ulteriore riduzione di pena ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. Non sarebbe nemmeno ipotizzabile che la mancata tempestiva attivazione, ai sensi dell'art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., del procedimento applicativo dell’ulteriore beneficio, possa comportare un consolidamento della misura di pena inflitta dal giudice della cognizione, perché la riduzione di un sesto è un effetto ope legis che il giudice dell’esecuzione deve solo accertare. Sicché in qualsiasi tempo qualsivoglia giudice competente per l’esecuzione, chiamato a decidere su questioni che coinvolgano anche l’esecuzione di un titolo sul quale tale ulteriore riduzione avrebbe dovuto essere effettuata e non lo è stata, dovrà dare applicazione al disposto di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche tardivamente e in assenza di espressa richiesta, essendo tale accertamento imposto dal legislatore come adempimento d’ufficio. Conseguentemente spettava al Tribunale di Brescia, quale giudice dell’esecuzione competente ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. (e investito della richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetti di quattro sentenze, tra le quali anche quella del Tribunale di Verona in data 24/05/2023, divenuta irrevocabile il 10/10/2023), il compito di dare applicazione alla pena inflitta con questa sentenza dell’ulteriore riduzione di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., prima di procedere all’individuazione dei presupposti dell’art. 81 cod. pen., dell’individuazione del reato più grave e della commisurazione della pena base e degli aumenti, tenendo conto nella determinazione del trattamento sanzionatorio degli effetti del beneficio derivante dalla rinuncia all’impugnazione da limitarsi alla sola sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022. Infatti «il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con sentenza emessa successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e reati accertati con sentenza divenuta irrevocabile prima di tale data non comporta la possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di estendere anche a questi ultimi il beneficio dell'ulteriore riduzione di un sesto della pena concesso in relazione ai primi ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 30447 del 14/05/2025, Seidita, Rv. 288342 - 01).
4. Dagli argomenti sopra esposti deriva l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia in diversa persona isica (in forza di Corte Cost. n. 183/2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 del medesimo codice). Nel nuovo giudizio, fermo restando il riconoscimento del vincolo della continuazione, il giudice dell’esecuzione procederà, libero nell’esito, ad una complessiva rideterminazione della pena complessiva, applicando i principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia. Così è deciso, 18/12/2025 6 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA US AN 7
lette le conclusioni del PG, Giovanni B. Bertolini, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 07/03/2025, la Corte di appello di Brescia, in qualità di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza proposta nell’interesse di MI KI e ha riconosciuto in suo favore il vincolo della continuazione tra le seguenti decisioni: 1) sentenza emessa il 13/10/2021 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, irrevocabile dal 06/11/2021, per il reato di tentata rapina impropria con condanna, in sede di giudizio abbreviato, alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 160,00 di multa, fatto commesso in Milano il 05/05/2021; 2) sentenza emessa il 29/04/2022 dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Verona, irrevocabile dal 27/05/2022, per il reato di rapina con applicazione della pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa, fatto commesso in Verona il 13/05/2021; 3) sentenza emessa il 24/05/2023 dal Tribunale di Verona, irrevocabile dal 10/10/2023, per il reato di furto aggravato con condanna, in sede di giudizio abbreviato, alla pena di anno uno e mesi due di reclusione, fatto commesso in Sona il 09/09/2022; 4) sentenza emessa il 06/12/2023 dalla Corte di appello di Brescia, irrevocabile dal 22/03/2024, per i reati di furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale con condanna alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa, fatto commesso in Corte Franca il 30/04/2023. La pena era stata in conseguenza rideterminata in complessivi anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 1.400,00 di multa. Veniva ritenuto più grave il reato di furto con strappo di cui alla sentenza sub 4) per il quale era stata commisurata la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 618,00 di Penale Sent. Sez. 1 Num. 232 Anno 2026 Presidente: AN US Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 18/12/2025 multa;
a questa pena venivano aggiunti per il reato già posto in continuazione mesi due di reclusione ed euro 182,00 di multa;
quindi venivano applicati gli ulteriori aumenti di mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa per la tentata rapina sub 1), di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa per la rapina sub 2) e di mesi sei di reclusione per la sentenza sub 3).
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di MI KI e ha articolato tre motivi.
2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cod. pen., 442, comma 2, e 671 cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione si era limitato, nella determinazione della pena finale, a sommare le misure degli aumenti individuati per i reati satellite con la pena già determinata dalla sentenza di merito per il reato più grave, senza ulteriormente ridurre di un terzo quella determinata per le sentenze sub 1) e sub 3), entrambe emesse a seguito di giudizio abbreviato.
2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cod. pen., 444 e 671 cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione aveva omesso di procedere ad analoga riduzione per il reato di cui alla sentenza sub 2), emessa a seguito di applicazione di pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.
2.3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione del principio di diritto fissato da Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547 – 01 con riguardo alla necessità di determinare e specificamente motivare sulla riduzione di un terzo dei singoli aumenti relativi a reati giudicati con rito alternativo. Il provvedimento impugnato si era, invece, limitato ad affermare che non si trattava di sentenze tutte emesse in sede di giudizio abbreviato e ogni singolo aumento doveva considerarsi già depurato di tale riduzione.
3. A seguito di assegnazione del ricorso alla Settima sezione penale il difensore del condannato ha depositato memoria difensiva con contestuale e tempestiva presentazione di motivi nuovi in data 24/07/2025, ai sensi dell’art. 611 comma 1, cod. proc. pen. Dopo aver ribadito e più ampiamente illustrato gli argomenti posti a fondamento dei motivi dell’originario ricorso, proponeva come motivo nuovo l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 81 cod. pen., 442 comma 2-bis e 671 cod. proc. pen. Evidenziava con riguardo alla sentenza emessa il 24/05/2023 dal Tribunale di Verona, irrevocabile dal 10/10/2023, per il reato di furto aggravato con condanna, in sede di giudizio abbreviato, che sulla pena con essa inflitta il giudice dell’esecuzione avrebbe comunque dovuto applicare il beneficio, introdotto con il d.lgs. n. 150/2022 ed in vigore dal 30/12/2022, della ulteriore riduzione di un sesto spettante all’imputato che non aveva presentato appello, come stabilito – in forza della richiamata riforma, dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. Nella rideterminazione della pena complessiva la frazione relativa all’aumento per tale pena doveva essere sottoposta quindi alla doppia riduzione.
3. Il Procuratore Generale, Giovanni B. Bertolini, ha chiesto l’annullamento con rinvio 2 del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Il giudice dell’esecuzione ha accolto l’istanza di riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di più sentenze emesse a seguito di rito alternativo, tre a seguito di giudizio abbreviato, una a seguito di patteggiamento, e ha determinato gli aumenti indicandone per ciascuno la misura finale, senza specificare quale fosse, per ciascuno, il calcolo della sanzione nella misura precedente all’abbattimento. Si è limitato ad affermare, respingendo la richiesta della difesa di applicare una riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. sulla pena complessiva calcolata, «che, comunque, ciascun aumento risulta già depurato della rispettiva riduzione per il rito». Il procedimento non è corretto e, in ogni caso, la motivazione non consente di ricostruire l’effettiva osservanza dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di applicazione dell’art. 81 cod. pen. in sede esecutiva, che occorre pertanto riepiloga di seguito.
2.1. Il giudice dell'esecuzione deve individuare, tra tutti i reati avvinti nel medesimo disegno criminoso, quelli già giudicati nelle forme del rito abbreviato, e distinguerli da quelli giudicati con altro procedimento speciale, come nel caso di specie con il patteggiamento;
deve individuare il reato più grave, tenendo conto del fatto che quando si debba valutare in sede esecutiva la continuazione «tra un reato giudicato con rito abbreviato ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice deve tenere conto, per la determinazione del reato più grave, delle pene concretamente inflitte dalle due sentenze, comprensive della riduzione operata per i rispettivi riti premiali» (Sez. 1, n. 17175 del 30/01/2025, Cirillo, Rv. 287893 - 01). Ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. «per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato». Deve pertanto farsi riferimento alla pena concretamente inflitta in dispositivo. Tuttavia deve procedersi previamente all’eventuale scomposizione della continuazione già riconosciuta nell’ambito di una delle sentenze rispetto alle quali è stata presentata la richiesta di applicazione dell’art. 81 cod. pen., individuando la misura stabilita per la pena base la misura stabilita dal giudice della cognizione prima dell’applicazione dell’aumento e del successivo abbattimento sul risultato complessivo e determinare come parametro quella pena base riducendola di un terzo prima dell’ulteriore aumento.
2.2. Quanto al reato oggetto della sentenza di patteggiamento, il percorso da seguire è stato ricordato dalla sopracitata Sez. 1, n. 17175 del 30/01/2025, Cirillo, Rv. 287893 – 01. Il disposto di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., che richiede uno speciale procedimento con richiesta del consenso del pubblico ministero quando devono porsi in continuazione più reati giudicati con diverse sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., non opera nel caso in cui l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata al giudice dell'esecuzione riguardi in parte sentenze emesse a seguito d'applicazione della pena su richiesta delle parti e in parte sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario (Sez. 1, Sentenza n. 47076 del 19/06/2018 Saffiotti, Rv. 274331) o in parte sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato. In tali ultimi casi la norma di riferimento è l'art. 137, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., 3 laddove, nel prevedere anche in questa ipotesi la possibilità di applicazione del concorso formale o del reato continuato, esclusa la necessità di un nuovo accordo tra le parti, si attribuiscono al giudice dell'esecuzione gli stessi poteri di rideterminazione della pena unica esercitabili in caso di applicazione della disciplina della continuazione tra reati giudicati con più sentenze di condanna emesse in esito a giudizi svolti con forme diverse da quelle di cui all'art. 444 cod. proc. pen.; trovano, quindi, piena applicazione i limiti che al potere in questione sono fissati dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 78 cod. pen. (Sez. 1, n. 7374 del 06/02/2007, Alongi Rv. 236246). Nel determinare la pena unica ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. a seguito della unificazione di reati per i quali è stata applicata la pena su richiesta delle parti, opera sempre il limite, direttamente discendente dalla esaminata natura processuale della diminuzione di pena di cui il condannato ha in fase cognitiva beneficiato come contropartita alla scelta di definire il processo con il rito speciale;
quindi il giudice dell’esecuzione deve mantenere la riduzione concessa dalla sentenza divenuta irrevocabile con riferimento esclusivo ai reati giudicati con il rito speciale, senza ovviamente estenderlo agli altri reati giudicati con altro rito.
2.3. Quindi ai fini della valutazione del reato più grave, si dovrà tenere conto della pena in concreto applicata con la riduzione concordata, ma quando, come nel caso di specie, tra i reati unificati in continuazione vi è un solo reato per il quale è stata patteggiata la pena e tale reato è considerato satellite rispetto alla violazione più grave giudicata con altro rito, il giudice dell’esecuzione ha l'obbligo di commisurare l'aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. relativo a quest'ultimo reato alla pena per esso determinata in sede di cognizione comprensiva della riduzione ex art. 444 cod. proc. pen., specificando di avere mantenuto la stessa misura della riduzione. Com’è infatti noto, la riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen. è per il rito abbreviato fissa nella misura di un terzo, mentre nel procedimento di applicazione della pena ex art. 444, comma 1, cod. proc. pen. può essere variabile «fino ad un terzo», e la quota di abbattimento oggetto dell’accordo deve essere replicata dal giudice dell’esecuzione, che ne deve dare espressamente conto.
2.4. Individuato il reato più grave, il giudice dell’esecuzione deve calcolare per ciascuno degli altri la quota di aumento, sommando gli aumenti relativi ai soli reati giudicati con il rito abbreviato;
infine sulla pena risultante va applicata la riduzione predeterminata di un terzo per avere la misura di sanzione da aggiungere a quella calcolata per i reati avvinti nel medesimo disegno criminoso e giudicati nelle forme del rito ordinario. E difatti «l'ordine che il giudice deve seguire nelle operazioni di calcolo della pena, nel quale la diminuente del rito è successiva a tutte le altre, è funzionale ad un processo in cui sono stati giudicati tutti i reati riuniti per continuazione al fine di determinare una pena complessiva» (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampa', Rv. 285865 in motivazione). Tale ordine consente anche un controllo del tracciato motivazionale che sorregge il calcolo e non deve comportare l’applicazione - da parte del giudice dell'esecuzione - di aumenti di pena superiori a quelli eventualmente già riconosciuti (Sez. 1 n. 22065 del 05/02/2025, Nuccio, n.m.). Tanto più è necessario, quando concorrono tra i reati per i quali applicare il vincolo della continuazione, quelli giudicati ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai quali la commisurazione dell’aumento segue criteri e limiti che comportano non un’automatica riduzione ma impongono al giudice dell’esecuzione di tenere della misura di riduzione fissata nell’accordo tra le parti. 4 3. A tali rilievi va aggiunto che è fondata anche l’ulteriore doglianza difensiva oggetto dei motivi nuovi. Occorre infatti ricordare che tra le sentenze indicate nell’istanza di riconoscimento della continuazione si annovera sub 3) quella emessa, a seguito di giudizio abbreviato, il 24/05/2023 dal Tribunale di Verona, irrevocabile dal 10/10/2023, per il reato di furto aggravato, con condanna ad anni uno e mesi due di reclusione, così ridotta solo per il rito nella misura di un terzo. Si tratta quindi di sentenza di condanna a seguito di giudizio abbreviato, avverso la quale non è stato proposto appello, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 avvenuta il 30/12/2002. Com’è noto, la disciplina di tale procedimento speciale, dopo quella data, è stata significativamente innovata: in particolare l'art. 442 cod. proc. pen. è stato modificato, per effetto dell'art. 24, comma 1, lett. c), del citato d.lgs. n. 150/2022, con l’inserimento del comma 2-bis, in base al quale «quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione». Il presupposto, per l'applicazione dell'ulteriore sconto di pena nel rito speciale, è l'irrevocabilità della decisione di primo grado per mancata proposizione dell'impugnazione da parte dell'imputato (quando è ammessa l'impugnazione personale) e del difensore. L’effetto deve essere accertato dal giudice dell’esecuzione ma opera di diritto come conseguenza della scelta difensiva di non promuovere un ulteriore grado di giudizio e come beneficio in favore di chi, rinunciando ad una propria facoltà, consente una più celere definizione del procedimento. Nel caso di specie l’effetto dell’ulteriore abbattimento si sarebbe già prodotto ma non è stato ancora accertato dal giudice dell’esecuzione. L’individuazione del giudice dell’esecuzione segue le regole generali dei procedimenti previsti dagli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen. Infatti, come ha evidenziato Sez. 1, n. 22537 del 23/05/2025, Pmt c. Smith, Rv. 288147 – 01 in motivazione, «ai sensi dell'art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.39, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 150 del 2022, è previsto che “Il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile”. La disposizione teste' riportata, testualmente richiamando, al comma primo, l'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., determina l'attrazione del procedimento con il quale il giudice dell'esecuzione è chiamato ad intervenire, anche ai fini dell'applicazione della riduzione di pena ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., nell'ambito della disciplina regolatrice di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.» Se, per un verso, dalla disposizione dell'art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen. deriva che il procedimento di accertamento del beneficio dell’ulteriore riduzione deve essere attivato d’ufficio subito dopo l’attestazione di irrevocabilità della sentenza non impugnata, con conseguente agevole individuazione del giudice dell’esecuzione secondo il disposto dell’art. 665, comma 1, cod. proc. pen. in quello che ha deliberato la sentenza;
per altro verso, quando a tale adempimento non si sia proceduto nei tempi fissati dal legislatore e frattanto dopo divengono irrevocabili altre sentenze emesse da altri giudici, non potrà che operare la disposizione di cui all’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., secondo la quale, quando l’incidente di esecuzione investe più titoli esecutivi, è competente il giudice che ha 5 emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se non coincide con l’autorità che ha emesso la sentenza non impugnata sulla quale operare l’ulteriore riduzione di pena ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. Non sarebbe nemmeno ipotizzabile che la mancata tempestiva attivazione, ai sensi dell'art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., del procedimento applicativo dell’ulteriore beneficio, possa comportare un consolidamento della misura di pena inflitta dal giudice della cognizione, perché la riduzione di un sesto è un effetto ope legis che il giudice dell’esecuzione deve solo accertare. Sicché in qualsiasi tempo qualsivoglia giudice competente per l’esecuzione, chiamato a decidere su questioni che coinvolgano anche l’esecuzione di un titolo sul quale tale ulteriore riduzione avrebbe dovuto essere effettuata e non lo è stata, dovrà dare applicazione al disposto di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche tardivamente e in assenza di espressa richiesta, essendo tale accertamento imposto dal legislatore come adempimento d’ufficio. Conseguentemente spettava al Tribunale di Brescia, quale giudice dell’esecuzione competente ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. (e investito della richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetti di quattro sentenze, tra le quali anche quella del Tribunale di Verona in data 24/05/2023, divenuta irrevocabile il 10/10/2023), il compito di dare applicazione alla pena inflitta con questa sentenza dell’ulteriore riduzione di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., prima di procedere all’individuazione dei presupposti dell’art. 81 cod. pen., dell’individuazione del reato più grave e della commisurazione della pena base e degli aumenti, tenendo conto nella determinazione del trattamento sanzionatorio degli effetti del beneficio derivante dalla rinuncia all’impugnazione da limitarsi alla sola sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022. Infatti «il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con sentenza emessa successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e reati accertati con sentenza divenuta irrevocabile prima di tale data non comporta la possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di estendere anche a questi ultimi il beneficio dell'ulteriore riduzione di un sesto della pena concesso in relazione ai primi ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 30447 del 14/05/2025, Seidita, Rv. 288342 - 01).
4. Dagli argomenti sopra esposti deriva l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia in diversa persona isica (in forza di Corte Cost. n. 183/2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 del medesimo codice). Nel nuovo giudizio, fermo restando il riconoscimento del vincolo della continuazione, il giudice dell’esecuzione procederà, libero nell’esito, ad una complessiva rideterminazione della pena complessiva, applicando i principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia. Così è deciso, 18/12/2025 6 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA US AN 7