Sentenza 17 novembre 2004
Massime • 1
Ai fini del conseguimento della riabilitazione, l'adempimento dell'obbligazione del risarcimento del danno è condizione prevista dalla legge e discendente dal fatto stesso del reato, sicché non occorre che essa risulti dalla sentenza di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2004, n. 46933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46933 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 17/11/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 4479
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 013632/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CORSE CATERINA N. IL 13/10/1948;
avverso ORDINANZA del 24/02/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO: rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 24-2-2004 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza di riabilitazione proposta da Corse Caterina in relazione alle condanne inflitte con sentenze della Corte di Appello di Catanzaro in data 23-1-1985 e 1-2-1988, sul rilievo che l'istante non aveva adempiuto le obbligazioni civili nascenti da reato ne' dimostrato di trovarsi nelle oggettive condizioni di impossibilità a farlo.
Avverso la predetta ordinanza ricorre la Corse, deducendo la violazione di legge sul rilievo che aveva pagato le spese processuali in relazione ad entrambe le sentenze di condanna;
aveva provato l'irreperibilità delle parti civili con riferimento alla prima sentenza;
non vi erano parti civili con riferimento alla seconda. Con memoria di replica del 9-11-2004 il difensore ribadisce quanto già dedotto, in particolare precisando che per la sentenza del 1/2/1988 vi è stata assoluzione per il reato di truffa e condanna solo per quello di ricettazione, di talché non vi era alcuna obbligazione civile nascente da reato.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Quanto alla richiesta di riabilitazione relativa alla condanna inflitta con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 1/2/1988 il ricorso è infondato, perché - come questa Corte ha già avuto occasione di affermare - non occorre che l'obbligazione del risarcimento sia stata dichiarata con sentenza, trattandosi di un'obbligazione che deriva dal fatto stesso del reato e che il condannato è tenuto ad adempiere (Cass., 1^, n. 2477 del 24-5-1993, Di Brigida, rv. 194634). Il fatto che la condanna inflitta con la predetta sentenza sia solo per ricettazione non esclude l'esistenza di un danneggiato dal reato, essendo esso identificabile in colui che è stato parte offesa del delitto presupposto della ricettazione. È fondata, per contro, la censura relativa al diniego della riabilitazione in relazione alla condanna inflitta con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in data 23-1-1985. Invero l'art. 179 comma 4 n. 2 c.p. addossa al richiedente l'onere di provare l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili, come si deduce dalla lettera della norma, che richiede che l'interessato "dimostri" tale impossibilità (Cass., 1^, n. 2415 del 16-5-2003, Cingali). Tuttavia l'impossibilità di adempimento non è limitata alla mancanza dei necessari mezzi economico-patrimoniali, ma può derivare anche dalla irreperibilità delle parti offese (Cass., 1^, n. 641 del 1-2-1994, Massimiani, rv. 197522; Cass., 1^, n. 2125 del 10-5-1993, Ingegneri, rv. 195656). Nel caso di specie la ricorrente aveva fornito documentazione relativa ai tentativi di reperimento dei danneggiati dal reato, di talché il tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto valutare tale documentazione e chiarire perché ha ritenuto non dimostrata l'impossibilità di adempimento anche in relazione alla sentenza in questione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della riabilitazione per la condanna inflitta con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 23-1-1985 e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2004