Sentenza 14 gennaio 2011
Massime • 1
Il delitto di detenzione illegale di armi è un reato unico, che assorbe tutti gli episodi detentivi verificatisi durante la sua permanenza, la quale viene interrotta dalla cessazione della disponibilità dell'arma ovvero dalla denuncia della stessa presso gli organi competenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2011, n. 4701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4701 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/01/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 54
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - N. 31237/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI UA n. il 28 febbraio 1984;
avverso la sentenza 8 aprile 2010 - Corte di Appello di Catanzaro;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARBARISI Maurizio;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla detenzione dell'arma, con rinvio per la determinazione della pena.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza deliberata in data 8 aprile 2010, depositata in cancelleria il 25 maggio 2010, confermava la sentenza 11 dicembre 2006 del Tribunale di Vibo Valentia che aveva dichiarato GI UA, responsabile dei reati di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4 - capo A) - art. 635 c.p., comma 2 - capo B) - art. 612 c.p., comma 2 - capo C) - condannandolo, applicate le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., ritenuto il vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio e di custodia cautelare, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata GI UA nelle prime ore del 3 giugno 2006, facendo uso della pistola cal.
9. marca Zastava, da considerarsi arma da guerra, esplodeva a scopo intimidatorio all'indirizzo della vettura di AN OM quattro colpi d'arma da fuoco.
1.2. - Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito dalle dichiarazioni del medesimo GI il quale (in altro procedimento) aveva dichiarato che, ancorché due giorni dopo il fatto, aveva acquistato da un nomade l'arma che da accertamenti peritali era risultata essere stata la stessa che aveva esploso i quattro colpi alla vettura del NI. Peraltro una cartuccia integra era stata trovata in sede di perquisizione nella vettura in uso alla famiglia GI (attestando così per l'accusa il trasporto dell'arma), mentre altre tre cartucce erano state trovate nel caricatore dell'arma rinvenuta all'interno del portaoggetti dello scooter dell'imputato che in data 6 giugno 2006, dopo essersi dato alla fuga alla vista dei Carabinieri, era stato controllato. 2. - Avverso tale decisione, tramite il proprio difensore avv. Giovanni Vecchio, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione GI UA chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
a) violazione dell'art. 649 c.p.; il reato contestato sub A) di detenzione illegale d'arma doveva ritenersi assorbito in quello già contestato di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di Vibo Valentia del 7 luglio 2006 per un fatto commesso in data 6 giugno 2006. Dovendo ritenersi il delitto di detenzione un reato permanente, si imponeva l'applicazione del principio del ne bis in idem.
b) violazione dei canoni valutativi di cui all'art. 192 c.p.p. il giudice non aveva tenuto in debito conto le dichiarazioni dei parenti del prevenuto che avevano testimoniato che, al momento del fatto, il GI si trovava a casa;
c) violazione dell'art. 612 c.p.; il giudice non ha motivato in cosa sia consistita la minaccia quale quid pluris rispetto al mero danneggiamelo dell'auto del AN;
nel caso in cui la violenza alla persona o la minaccia non sia estranea o successiva alla consumazione del reato di danneggiamento, ma posta in essere con la medesima condotta prevista dall'art. 635 c.p., deve configurarsi l'ipotesi di danneggiamento aggravato di cui all'art. 635 c.p., comma 2. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va annullata con le determinazioni di cui in dispositivo. 3.1 - Il primo motivo di ricorso è fondato (violazione del principio del ne bis in idem in relazione al reato di detenzione illegale di pistola). Il giudice del merito rileva che nessuna preclusione ex art. 649 c.p.p. è nella fattispecie ravvisabile posto che il reato di detenzione d'arma da fuoco commesso in data 6 giugno 2006 è stato contestato con riferimento a quello specifico episodio che è tutt'al più retrodatabile al giorno del 5 giugno, data in cui il GI ha affermato di aver acquistato l'arma da un nomade, ma del tutto autonomo in relazione al reato di detenzione contestato per l'episodio del giorno 3 giugno 2006 perpetrato ai danni del AN. L'argomentazione è erronea e va censurata. Occorre infatti qui ribadire il principio di diritto, già espresso da questa Corte di legittimità, secondo cui il reato di detenzione di arma da sparo è un reato commissivo permanente, la cui consumazione inizia con la disponibilità dell'arma non denunciata e termina con la cessazione della detenzione (Cass., Sez. 1, 20 febbraio 2009, n. 10433, rv. 244512, Sapiente;
Cass, Sez. 1, 25 gennaio 1988, n. 303, Guasco). 3.2. - Differentemente dal reato di porto illegale di pistola che si consuma ogni qualvolta l'arma viene portata fuori dal perimetro della propria abitazione, il reato detentivo è unico e assorbe in sè tutti gli episodi criminosi in cui la detenzione si manifesta, dal momento che, per far venire meno l'illiceità in capo al soggetto che ne ha la disponibilità, occorre un effetto intemittivo che faccia o cessare la disponibilità stessa (il detentore per esempio se ne disfa o la consegna ad altri) ovvero che venga meno la ragione della illiceità in questione (denuncia dell'arma presso gli organi competenti). È ben vero che il GI ha dichiarato, in relazione all'episodio del 6 giugno 2006, che l'arma in questione era stata da lui acquistata (o ricevuta) da un nomade, ma è anche certo che la sentenza ha avversato tale circostanza su cui è sceso il giudicato, mentre è pacifico, per essere stato accertato in causa, che il prefato era in possesso della stessa arma anche il precedente giorno 3 giugno 2006. La detenzione si è pertanto palesata in atti come ininterrotta quantomeno tra il 3 giugno e il 6 giugno 2006 quando è stato sanzionato dal giudice con sentenza di condanna divenuta irrevocabile;
il reato, per sua stessa natura, copre quindi la precedente disponibilità dell'arma in capo al GI. 3.3 - Il secondo motivo di gravame (violazione dei canoni valutativi di cui all'art. 192 c.p.p.) è privo di pregio e va rigettato. Contrariamente a quanto assunto in ricorso il giudice di merito ha dato conto in modo esaustivo e congruo delle ragioni di non attendibilità delle testimonianze dei parenti del GI e non solo per il fatto che, trattandosi di congiunti, avrebbero potuto fornire una versione di comodo, ma anche per la determinante circostanza che, non essendo stato possibile fissare con precisione l'ora degli spari se non in modo approssimativo, le dichiarazioni dette non costituirebbero comunque un alibi certo e non confutabile. Inoltre la Corte ha valutato tutti gli elementi probatori evidenziatisi durante l'istruttoria, quali in particolare non solo il ritrovamento dell'arma nella diretta disponibilità dell'odierno ricorrente in data 6 giugno, ma anche il rinvenimento di una cartuccia della pistola sulla vettura in suo uso, segno questo che l'arma stessa era stata trasportata in più posti. Inoltre la stessa fuga intrapresa dal GI alla vista dei Carabinieri comprovava, secondo la congrua motivazione del giudice, la sua consapevolezza circa l'illiceità del proprio pregresso comportamento. 3.3 - Meritevole di accoglimento è invece il terzo motivo di gravame (violazione dell'art. 612 c.p.). In tema di danneggiamelo, l'aggravante speciale configurata per il fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia (art. 635 c.p., comma 2, n. 1) sussiste in tutti i casi in cui vi sia stata contestualità tra l'azione di danneggiamento e la condotta violenta o minacciosa, anche quando la seconda non risulti strumentale alla realizzazione della prima. (In motivazione la Corte ha osservato che la "ratio" dell'aumento di pena e della procedibilità d'ufficio, che si connettono all'integrazione della circostanza, risiede nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nell'esecuzione del reato) (Cass., Sez. 2, 11 novembre 2003, n. 49382, Mistretta, rv. 226996). Nella vicenda era stata contestata in giudizio al prevenuto propria la fattispecie aggravata del danneggiamento, sicché il reato di minaccia, esauritasi nella medesima unicità di azione del danneggiamento, avendo peraltro quest'ultimo reato, per le modalità stesse con cui aveva trovato esplicitazione (erano stati sparati proiettili contro la carrozzeria della vettura) un contenuto fortemente intimidatorio, non aveva ragione di essere contestata in modo autonomo non sussistendo elementi diversi e ulteriori che integrassero un illecito distinto.
3.4. - La predisposizione da parte del giudice di primo grado dei calcoli intermedi di pena, da cui si evince che per il reato di detenzione illegale d'arma comune da sparo è stata irrogata la sanzione di mesi otto di reclusione ed Euro 100,00 di multa, mentre per il reato di minaccia è stata irrogata quella di mesi tre di reclusione e Euro 50,00 di multa, mette in grado questo Collegio di provvedere all'annullamento della sentenza gravata senza rinvio con le determinazioni di cui in dispositivo.
4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 620 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla detenzione dell'arma per precedente giudicato e al reato di minaccia di cui al capo C) perché assorbito nel capo B). Elimina la pena di mesi undici di reclusione ed Euro 150,00 di multa e ridetermina la residua pena in un anno e mesi sette di reclusione ed Euro 450,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2011. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011