CASS
Sentenza 28 marzo 2023
Sentenza 28 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/03/2023, n. 12800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12800 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZO UL nato a [...] il [...] O' AN nato il [...] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita dei ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato BUOMPANE FRANCESCA del foro di ROMA in sostituzione dell'avv. TRIPODI GIOVANNI del foro di ROMA difensore di ZO UL, che riportandosi ai motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato POLZONI BARBARA del foro di ROMA in difesa di O' AN che chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 12800 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 01/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma con la impugnata sentenza pronunciata in data 16 novembre 2021, ha confermato la condanna emessa dal Tribunale capitolino in data 13 luglio 2021 nei confronti di IO AU e IR RU in relazione al reato p. e p. dagli articoli 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309 del 1990, contestato come commesso in Roma in data 23 giugno 2021. 2. Avverso la prefata sentenza ricorrono a mezzo dei rispettivi difensori entrambi gli imputati con distinti atti difensivi. 3. Con il primo motivo comune ad entrambe le difese ed unico per quanto riguarda la posizione del Rizzo, i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 T.U. stupefacenti. 4. Con un secondo motivo il IR denuncia violazione dell' art. 606 co, 1 lett. b) ed e) per erronea applicazione degli articoli 163 co 3 e 164 c.p. e contradditorietà della motivazione quanto alla negata concessione del beneficio della sospensione condizionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. I motivi di doglianza risultano manifestamente infondati. 6. Quanto al motivo comune ad entrambi i ricorrenti la Corte territoriale ha negato la riconduzione della vicenda nella previsione del comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990, non solo in relazione alla circostanza che l'attività degli odierni ricorrenti fosse inserita in un contesto più ampio di attività di spaccio, ma considerandone la sua ampiezza e diuturnità nonché i dati relativi ai quantitativi di droghe, al loro grado di purezza ed alle modalità di confezionamento. Trattasi di motivazione congrua e sicuramente non illogica che si traccia nel solco della giurisprudenza di questa Corte secondo cui In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (cfr. ez. 6 - , n. 45061 del 03/11/2022 , Rv. 284149 - 02 7. Parimenti infondata è la questione con la quale il ricorrente si duole del fatto che il tribunale abbia negato il beneficio della sospensione condizionale della pena sul presupposto che nei confronti del ricorrente fossero pendenti altri analoghi procedimenti. Questa Corte ha affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati non deriva, come effetto automatico, dall'assenza di precedenti condanne risultanti dal certificato penale, potendo giustificare un contrario convincimento non solo il comportamento processuale dell'imputato, ma anche i precedenti giudiziari (art. 133 cpv. n. 2 cod. pen.), quali i procedimenti pendenti a carico del medesimo. Ne consegue che il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, comunque decisivo, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi crimini sulla capacità a delinquere dell'imputato desumendola dai precedenti giudiziari, ancorché non definitivi (Sez. 6, n. 16172 del 22/06/1989, Mosa, Rv. 182615; Sez. 2, n. 3851 del 20/11/1990, 06/04/1991, Radosavljevic, Rv. 187298; Sez. 3, n. 9915 del 12/11/2009, dep. 11/03/2010, Stimolo Rv. 246250). E' stato anche precisato in proposito che l'utilizzazione, da parte del giudice, della posizione di indiziato per la commissione di altro reato a carico dell'imputato, non contrasta con il principio della presunzione di innocenza dello stesso fino alla condanna definitiva, in quanto, nella valutazione del giudice, non viene dato rilievo al fatto che l'imputato abbia o non abbia commesso i reati o il reato di cui è indiziato in altri processi, ma solamente e precisamente alla sua condizione, costituendo questa, di per sé, un precedente di carattere giudiziario rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 cpv. n. 2 cod. pen., sicché legittimamente è negata, su tale presupposto, la sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 9547 del 10/06/1981, Calamita, Rv. 150748) 8. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati, ciascuno, al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1° dicembre 2022.
udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita dei ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato BUOMPANE FRANCESCA del foro di ROMA in sostituzione dell'avv. TRIPODI GIOVANNI del foro di ROMA difensore di ZO UL, che riportandosi ai motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato POLZONI BARBARA del foro di ROMA in difesa di O' AN che chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 12800 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 01/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma con la impugnata sentenza pronunciata in data 16 novembre 2021, ha confermato la condanna emessa dal Tribunale capitolino in data 13 luglio 2021 nei confronti di IO AU e IR RU in relazione al reato p. e p. dagli articoli 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309 del 1990, contestato come commesso in Roma in data 23 giugno 2021. 2. Avverso la prefata sentenza ricorrono a mezzo dei rispettivi difensori entrambi gli imputati con distinti atti difensivi. 3. Con il primo motivo comune ad entrambe le difese ed unico per quanto riguarda la posizione del Rizzo, i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 T.U. stupefacenti. 4. Con un secondo motivo il IR denuncia violazione dell' art. 606 co, 1 lett. b) ed e) per erronea applicazione degli articoli 163 co 3 e 164 c.p. e contradditorietà della motivazione quanto alla negata concessione del beneficio della sospensione condizionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. I motivi di doglianza risultano manifestamente infondati. 6. Quanto al motivo comune ad entrambi i ricorrenti la Corte territoriale ha negato la riconduzione della vicenda nella previsione del comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990, non solo in relazione alla circostanza che l'attività degli odierni ricorrenti fosse inserita in un contesto più ampio di attività di spaccio, ma considerandone la sua ampiezza e diuturnità nonché i dati relativi ai quantitativi di droghe, al loro grado di purezza ed alle modalità di confezionamento. Trattasi di motivazione congrua e sicuramente non illogica che si traccia nel solco della giurisprudenza di questa Corte secondo cui In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (cfr. ez. 6 - , n. 45061 del 03/11/2022 , Rv. 284149 - 02 7. Parimenti infondata è la questione con la quale il ricorrente si duole del fatto che il tribunale abbia negato il beneficio della sospensione condizionale della pena sul presupposto che nei confronti del ricorrente fossero pendenti altri analoghi procedimenti. Questa Corte ha affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati non deriva, come effetto automatico, dall'assenza di precedenti condanne risultanti dal certificato penale, potendo giustificare un contrario convincimento non solo il comportamento processuale dell'imputato, ma anche i precedenti giudiziari (art. 133 cpv. n. 2 cod. pen.), quali i procedimenti pendenti a carico del medesimo. Ne consegue che il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, comunque decisivo, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi crimini sulla capacità a delinquere dell'imputato desumendola dai precedenti giudiziari, ancorché non definitivi (Sez. 6, n. 16172 del 22/06/1989, Mosa, Rv. 182615; Sez. 2, n. 3851 del 20/11/1990, 06/04/1991, Radosavljevic, Rv. 187298; Sez. 3, n. 9915 del 12/11/2009, dep. 11/03/2010, Stimolo Rv. 246250). E' stato anche precisato in proposito che l'utilizzazione, da parte del giudice, della posizione di indiziato per la commissione di altro reato a carico dell'imputato, non contrasta con il principio della presunzione di innocenza dello stesso fino alla condanna definitiva, in quanto, nella valutazione del giudice, non viene dato rilievo al fatto che l'imputato abbia o non abbia commesso i reati o il reato di cui è indiziato in altri processi, ma solamente e precisamente alla sua condizione, costituendo questa, di per sé, un precedente di carattere giudiziario rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 cpv. n. 2 cod. pen., sicché legittimamente è negata, su tale presupposto, la sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 9547 del 10/06/1981, Calamita, Rv. 150748) 8. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati, ciascuno, al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1° dicembre 2022.