Sentenza 12 aprile 2007
Massime • 1
In tema di imputabilità, esula dalla nozione di infermità mentale il gruppo delle cosiddette "abnormità psichiche", come nevrosi d'ansia o reazioni a "corto circuito", che hanno natura transitoria e non sono indicative di uno stato morboso, inteso come ragionevole alterazione della capacità di intendere e di volere, sicché non in grado di incidere sull'imputabilità del soggetto che ne è portatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2007, n. 21867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21867 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 12/04/2007
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 619
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 035681/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IR VA, N. IL 31/07/1970;
avverso SENTENZA del 23/05/2005 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO Francesco;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO O., che ha concluso per: Dichiararsi inammissibile il ricorso. OSSERVA
Sull'appello proposto da IR VA avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Palmi in data 23/02/2004, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di calunnia ex art. 368 c.p., per aver incolpato, pur sapendoli innocenti, durante l'interrogatorio reso al locale GIP in sede di convalida del di lui arresto, alcuni appartenenti al Commissariato di P.S. di Polistena, accusandoli di averlo picchiato all'atto del suo arresto in flagranza del reato di estorsione, in Palmi l'8/4/1998, e, concesse le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, con doppi benefici di legge e risarcimento danni e spese in favore delle costituite parti civili, la Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 23/05/2005, confermava il giudizio di 1^ grado, escludendo che l'asserito stato emotivo (agitazione) e di tossicodipendente potesse essere rilevante agli effetti dell'invocata insussistenza del dolo, peraltro ribadito dalla spontanea ammissione resa in dibattimento circa l'infondatezza delle accuse contro gli agenti.
Avverso tale sentenza il predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, la violazione di legge e la mancanza di motivazione in merito all'asserita, sussistenza del dolo, nonostante le sue particolari condizioni neuropsicologiche, peraltro documentalmente certificate, avessero comprovato la precarietà del suo stato e quindi l'inaffidabilità delle sue dichiarazioni al GIP, con relativa escludibilità della volontà di calunniare i poliziotti.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, posto che le doglianze addotte a supporto del gravame sono manifestamente infondate, oltre che rappresentare censure in punto di fatto e, come tali, non formulabili in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a quello della somma equitativamente determinata in Euro MILLE alla cassa delle ammende.
Ed invero, contrariamente alle argomentazioni difensive, articolate, peraltro, in termini di manifesta infondatezza in relazione all'invocata sussistenza di uno stato di incapacità di intendere e volere, tale da escludere la ragionevole sussistenza del dolo del delitto di calunnia, a tacere dei richiami non ammissibili in questa sede in ordine alla ricostruzione in fatto dell'intera vicenda, non è dato cogliere, nemmeno in via quanto, meno indiretta, la sussistenza, dei vizi di legittimità denunciati a carico della decisione impugnata.
Infatti i giudici della Corte territoriale reggina, ribadendo, peraltro l'altrettanto puntuale argomentazione motivazionale offerta sul punto dal giudice di 1^ grado, non solo hanno escluso ogni possibile spunto probatorio circa l'invocata incapacità di intendere e volere da parte del ricorrente all'atto delle dichiarazioni incriminate, ma opportunamente non hanno mancato di sottolineare che,in ogni caso, anche a voler ammettere e ritenere provato lo stato di "agitazione" dovuto, tra l'altro a crisi di astinenza per il suo stato di tossicodipendenze,tale situazione è comunque irrilevante ex art. 90 c.p.. In proposito giova ribadire che in tema di imputabilità, e sul a dalla nozione di infermità mentale rilevante agli effetti di cui agli artt. 88 e 89 c.p.,in relazione all'art. 85 c.p., il gruppo delle c.d. "abonormità psichiche", peraltro transitorie (come nella specie), quali la nevrosi d'ansia, le psicopatie reagenti a "corto cicuito" che Com'e noto, non sono indicative di uno stato morboso, inteso come ragionevole alterazione della capacità; d'intendere e volere e, quindi, sono irrilevanti sotto tali aspetti, in quanto peraltro, hanno natura transitoria, interessanti la sfera psico- intellettiva e volitiva senza che questa venga patologicamente condizionata o alterata in via di morbosità" patologicamente apprezzabile in termini di stabilità e di incidenza sull'imputabilità del soggetto portatore di tali fenomeni, (cfr. in termini e tra le altre, Cass. pen. Sez. 5, 31/5/2004, n. 24696, Pellicane;
Cass. pen. Sez. 6, 5/6/2003, n. 24641, Spagnoli). Nella specie, a ribadita conferma di tali argomentazioni, opportunamente i giudici di merito hanno richiamato il fatto che le dichiarazioni incriminate sono state rese a distanzia di un giorno dall'arresto e i contenuti delle relativa accuse sono state completamente smentite, con la riconosciuta loro falsità", proprio dallo stesso imputato, in sede di sua audizione dibattimentale all'udienza del 23/4/2004.
Di qui l'evidente riscontro della mera pretestuosità della tesi difensiva supportante le doglianze di cui al ricorso e le ragioni della relativa declaratoria di inammissibilità di tale gravame,con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2007