Sentenza 29 settembre 2004
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per la ritenuta indeterminatezza dell'imputazione, poiché detta sanzione non è prevista dalla legge, mentre la precisazione dell'accusa può aver luogo, anche su sollecitazione del giudice, nel corso della stessa udienza preliminare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/09/2004, n. 42534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42534 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 29/09/2004
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1514
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 37357/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M./Tribunale di Roma;
nei confronti di:
D'AN CO e altri;
avverso l'ordinanza 24/4/03 G.U.P. Tribunale di Roma;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Letta la requisitoria scritta del P.G. che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 24/4/03 il G.U.P. del Tribunale di Roma nel corso dell'udienza preliminare relativa al procedimento penale a carico di D'AN CO + 7, imputati di una serie di episodi di corruzione ex artt. 110-319-321 c.p., di falso ideologico ex artt. 110-61 n.
2-479 c.p. e di associazione per delinquere ex artt. 61 n.
9-416 c.p., dichiarava la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, siccome adottata in violazione dei requisiti di chiarezza e precisione, imposti dall'art. 417 lett. b) c.p.p., e quindi tale da integrare l'ipotesi di nullità di ordine generale sancita dall'art. 178 lett. b) c.p.p., e ordinava la restituzione degli atti al P.M..
Avverso tale decisione ricorre il P.M. presso quel Tribunale denunziandone la abnormità e chiedendone l'annullamento, osservando che la mancanza e precisione dell'addebito poteva comportare al più un invito al P.M. a riformulare e integrare il capo di imputazione e in caso di inottemperanza dell'organo dell'accusa una sentenza di proscioglimento, giammai una nullità di ordine generale ex art. 178 lett. b) c.p.p., dal momento che proprio quell'atto annullato costituiva esercizio dell'azione penale.
Dal canto suo la difesa degli imputati depositava memoria ex art. 611 c.p.p., nella quale concludeva per la inammissibilità del ricorso riportandosi alle argomentazioni espresse dal P.G. requirente. Il ricorso è fondato e va accolto.
In tema di abnormità della dichiarazione di nullità della richiesta di citazione a giudizio per violazione dell'art. 417/1 lett. b), che prescrive l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di una misura di sicurezza, vi è contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Nel senso dell'abnormità si è pronunciata Cass. Sez. 6^ 7/7/92 n. 1488 rv. 191347, Cass. Sez. 2^ 2 1/2/96 n. 1 rv. 204029; in senso contrario Cass. Sez. 5^ 4/10/01 n. 36009 rv. 220208. Le argomentazioni espresse dal P.G., che ha concluso per la inammissibilità del ricorso, escludendo l'abnormità del provvedimento impugnato sia sotto il profilo funzionale, che sotto il profilo genetico, non convincono.
Questa Sezione ritiene infatti di aderire in linea generale al primo degli orientamenti indicati, in quanto la sanzione della nullità per la incompleta formulazione dell'imputazione, a differenza di quanto avviene per il decreto che dispone il giudizio (art. 429/2, che richiama esplicitamente il comma 1 lett. c), non è prevista dall'ordinamento processuale, e ciò proprio perché esso ha apprestato i rimedi necessari per consentire la esatta delimitazione della contestazione nel corso dell'udienza preliminare. È consentito infatti al giudice dell'udienza preliminare di sollecitare nel corso dell'udienza medesima il P.M. ad una più adeguata formulazione del capo d'accusa. Ma altra cosa è prospettare un'ipotesi di nullità non prevista dal codice di rito. A tale conclusione del resto induce anche l'intervento delle Sezioni Unite, che nel superare il contrasto giurisprudenziale in tema di nullità del decreto di citazione a giudizio per carenza nella formulazione dell'imputazione o per mancata corrispondenza tra l'imputazione e il fatto, ha escluso l'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare da parte del giudice del dibattimento, nel caso in cui il fatto risulti diverso da quello contestato, precisando che solo in caso di citazione diretta a giudizio (all'epoca della decisione, di giudizio pretoriale), gli atti dovevano essere trasmessi al P.M. (Sez. Un. 12/2/98 n. 17 rv. 209603). E non può sottacersi che tale decisione
è precedente alla modifica dell'art. 417 c.p.p., che ha maggiormente circostanziato l'obbligo del P.M. della formulazione precisa della contestazione nella richiesta di decreto di citazione. L'enunciato orientamento, se è idoneo a risolvere ogni perplessità in ordine alla restituzione degli atti in caso di nullità del decreto che dispone il giudizio, lascia margini di perplessità in ordine alla imprecisa determinazione della contestazione da parte del P.M. nella richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio: secondo le Sez. Un. infatti il procedimento deve riprendere il suo corso dal momento in cui si determina la nullità e perciò gli atti devono essere trasmessi al G.I.P., perché provveda, ex art. 418, alla fissazione dell'udienza, e sembrerebbe perciò doversi dedurre che il P.M. debba procedere alla precisazione della contestazione nel corso dell'udienza preliminare, e non attraverso una nuova formulazione "ab imis" della richiesta di rinvio a giudizio. Nello stesso senso e con specifico riferimento all'ipotesi di incompleta formulazione dell'imputazione si è espressa anche questa Sezione nella decisione 10/3/98 n. 416 rv. 210677, che ha affermato la necessità della restituzione degli atti al G.I.P. e non al P.M.
In conclusione il provvedimento con il quale il G.I.P. ordina la restituzione degli atti al P.M. come conseguenza della imprecisa formulazione dell'imputazione non appartiene alla fisiologia del procedimento e deve pertanto ritenersi abnorme.
Nel caso in esame l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con la restituzione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2004