Sentenza 27 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2936 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 2 9 3 6 /02 Aula "B" Reg. gen. n. 7633/99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 26. 11. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: previdenza 4o46830 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Vincenzo Trezza Presidente 1. Dottor 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Fabrizio Miani Canevari Consigliere 4. Dottor Federico Roselli Consigliere 5. Dottor Raffaele Foglia Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CI LA, elettivamente domi- ciliato in Roma, in via Cola di Rienzo 28, presso lo studio dell'avvocato Salvatore Cabibbo, che la rappresenta e difen- de giusta delega a margine del ricorso;
contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, in via della Frezza 17, presso la propria Avvocatura centrale, rappresentato e difeso, giusta delega 4570 1 in calce al controricorso, dagli avvocati in epigrafe;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 1 aprile 1998, depositata il 22 ottobre 1998, numero 18503, r.g. 27550/95; Udita la relazione svolta nell'udienza del 26 novembre 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Salvatore Cabibbo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo: Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto da CI LA nei con- fronti della sentenza di primo grado per la parte nella qua- le il pretore aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria sui ratei della pensione di invalidità, ricono- sciutale con pronuncia in data 1° dicembre 1987, essendosi limitato ad accogliere la domanda relativamente al solo di- ritto agli interessi nella misura legale. Il giudice di se- condo grado ha rilevato che all'accoglimento dell'appello ostava il disposto del comma 6 dell'articolo 16 della legge numero 412 del 1991, trattandosi di pensione concessa con decorrenza 1° marzo 1994. La CI chiede la cassazione della decisione con ricorso affidato а un motivo. L'ente intimato si è costituito con 2 procura. Motivi della decisione: Con l'unica ragione di censura, la ricorrente denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 442, 429, 112, 115 del codice di procedura civile e 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 numero 412, nonchè vizi della motiva- zione deduce la erroneità della sentenza per essere il - giudice di merito partito dal falso presupposto della decor- renza del trattamento pensionistico dalla data del 1° marzo 1994, anzichè da quella del 1° marzo 1984, come comprovato dalla documentazione acquisita agli atti del processo. Il ricorso per cassazione è come tale inammissibile verten- dosi in ipotesi di errore revocatorio non essendo
contro
- - versia tra le parti in ordine alla decorrenza della pensione al cui rimedio è predisposta la impugnazione per revoca- zione ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura ci- vile, nel cui numero 4 rientra l'ipotesi in questione. A questo proposito, deve osservarsi che esclusivamente tale travisamento del fatto a opera del tribunale ha determinato la reiezione della impugnazione nei confronti della decisio- ne di primo grado, dalla quale inequivocabilmente si ricavava per il rinvio effettuato dal pretore, ai fini della quan- tificazione del dovuto a titolo di interessi, ai conteggi esibiti dalla CI la data di decorrenza del beneficio, nessun rilievo potendo attribuirsi alla circostanza che, per mero errore materiale, come tale immediatamente riconoscibi- le a una non superficiale lettura, venne indicata quella del 3 1° marzo 1994. Non deve statuirsi sulle spese in applicazione dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di rito.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per spese del giudizio. Così deciso in Roma il 26 novembre 2001. Il consigliere estensore Il presidente Viicense Tresse I CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 27 8.2002. IL CANCELLIERE