Sentenza 31 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11362 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2002 |
Testo completo
Col 요 ee 1 4362 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO Oggetto LA CORTE SUPREMA ipoteca legale SEZIONE TERZA CIVILE legge n. 4 del 1929 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.15065/99 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. Michele VARRONE Consigliere 28370 Cron. Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI 2861 Consigliere Rep. Dott. Bruno DURANTE Cons. Relatore Ud. 26/03/02 Dott. Mario FINOCCHIARO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA 65777 sul ricorso proposto da: N. AT S.p.a., in persona del presidente del consi- glio di amministrazione pro tempore Alfredo Spatafora 2002 TH 9. Э мир лəd E elettivamente domiciliato in Roma, via Maria Adelaide. •бs jep 13050 n. 8, presso l'avv. Roberto Minutillo Turtur, che lo difende unitamente all'avv. Luigi Barbasso Gattuso, NOIZES IN VA NS BLO giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CANCELLERIA Amministrazione delle Finanze, in persona del Minsitro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo difende ex lege;
776 1 - controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di MO n. 383/99 del 12 febbraio 1999, deliberata il 26 febbraio 1999 e pubblicata il 28 aprile 1999 (R.G. 678/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2002 dal Relatore Cons. Mario FI- nocchiaro;
Udito l'avv. Luigi Barbasso Gattuso per il ricorrente e l'avv. Guido Maria Letizia per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Renato Finocchiaro Ghersi, che ha concluso chiedendo la inammissibilità o rigetto del primo motivo e il rigetto dei restanti motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 27 luglio 1982 la s.p.a. AT propo- neva opposizione, innanzi al tribunale di MO, av- verso l'iscrizione di ipoteca legale su immobili di sua proprietà autorizzata il 18 novembre 1981 dal Presiden- te di quel tribunale ai sensi dell'art. 26, 1. 7 gen- naio 1929, n. 4, su richiesta dell'Intendenza di Finan- za, a garanzia di un credito erariale di circa 29 mi- liardi di lire, accertato dal nucleo di polizia tribu- taria della Guardia di finanza con verbale di constata- zione del 27 febbraio 1981. 2 Svoltasi la istruttoria del caso, l'adito tribunale - 25 giugno 1988 rigettava la op- con sentenza 18 marzo posizione. Gravata tale pronunzia dalla soccombente AT s.p.a. la corte di appello di MO, con sentenza 3 aprile 7 luglio 1992, confermava la decisione dei primi giudici, rilevando che nella specie si riscontra- vano con riguardo all'epoca in cui il provvedimento cautelare era stato concesSO e eseguito - tutte le con- dizioni necessarie per la sua emanazione. Escludevano, altresì quei giudici che la valenza degli accertamenti compiuti dalla polizia tributaria fosse stata superata dall'esito favorevole alla parte appellante dei giudizi svoltisi innanzi alle Commissio- ni tributarie di primo e di secondo grado. Proposto, avverso tale ultima sentenza, ricorso per cassazione dalla s.p.a. AT, affidato a due moti- vi con i quali deduceva vizio di motivazione della de- cisione impugnata, questa Corte, con sentenza 24 aprile 1996 n. 3883 accoglieva entrambi i motivi. In particolare, in accoglimento del primo motivo cassava la decisione impugnata nella parte in cui la stessa, dopo avere correttamente affermato che il re- quisito del periculum in mora previsto dalla normativa speciale applicabile alla fattispecie con riferimento 3 alla sproporzione tra la consistenza patrimoniale dell'autore della violazione e l'entità del credito da tutelare, andava riscontrato con esclusivo riferimento alla situazione risultante al momento della concessa autorizzazione del provvedimento cautelare, aveva poi erroneamente fatto ricorso a un criterio astratto, del tutto avulso dalla situazione concreta sottoposta al suo esame, basando il proprio giudizio sulla astratta valutazione secondo cui l'esercizio, da parte del debi- tore, di una attività commerciale, concretava di per sé situazione obiettiva e reale, atta a diminuire la ga- ranzia generica di cui all'art. 2740 c.c. In accoglimento, ancora, del secondo motivo, questa Corte annullava la sentenza de qua nella parte in cui non emergeva con la necessaria univocità e chiarezza in qual modo il giudice del merito avesse valutato la do- cumentazione prodotta a sostegno della richiesta ridu- zione dell'ipoteca. Disposto il rinvio della causa alla stessa la corte di appello di MO, altra sezione, questa, con sen- tenza 12 febbraio 1999, deliberata il 26 febbraio 1999 e pubblicata il 28 aprile 1999 così provvedeva: in par- ziale riforma della sentenza del tribunale di MO 18 marzo - 25 giugno 1988 riduce a lire 9.706.385.000 il montante dell'ipoteca legale iscritta sui beni immo- bili dell'appellante, a seguito di provvedimento 18 no- vembre 1981 del Presidente del tribunale di MO, su richiesta dell'Intendenza di Finanza. Per la cassazione di tale decisione non notificata, ha proposto ricorso, affidato a sette motivi, e illu- strato da memoria la AT s.p.a. Resiste, con controricorso, l'Amministrazione delle Finanze. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Parte ricorrente censura la sentenza gravata con sette motivi, tutti intimamente connessi e da esaminar- si congiuntamente e con i quali, nell'ordine, si dedu- ce, «illegittimità costituzionale della misura cautela- re iscritta ai sensi dell'art. 26, 1. 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.» [primo mo- tivo]; «violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. per mancata applicazione dello ius superveniens costituito dal d. 1g. 18 dicembre 1997, n. 472 (che all'art. 29, ha abro- gato gli artt. 26 e 27 della legge n. 4 del 1929) [se- condo motivo]%; «violazione principi di diritto enuncia- ti dalla Corte di legittimità che ha cassato la senten- za impugnata e rinviato ad altra sezione della corte di appello»> [terzo motivo]; «inefficacia misura cautelare di seguito a decisioni delle Commissioni tributaria di primo e secondo grado» [quarto motivo]; «omessa motiva- S zione» [quinto motivo]; «violazione art. 113 c.p.c. e art. 183 comma 3 c.p.c. (per non avere fatto applica- zione delle norme di diritto sopravvenute)})}; violazione di legge circa la liquidazione delle spese».
2. Nei limiti di cui appresso, i riferiti motivi sono fondati, e meritevoli di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
3. Come accennato in parte espositiva, con atto 18 novembre 1981, il presidente del tribunale di MO ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, 1. 7 gennaio 1929, n. 4, ha autorizzato la Intendenza di fi- nanza di quella città a iscrivere ipoteca legale su im- mobili di proprietà della s.p.a. AT, a garanzia di un credito erariale di circa 29 miliardi di lire, accertato dal nucleo di polizia tributaria della Guar- dia di finanza con verbale di constatazione 28 febbraio 1981. Proposta opposizione dalla AT s.p.a., la quale eccepiva, in via pregiudiziale, che sia la com- missione tributaria di primo grado che quella di secon- do avevano escluso l'esistenza del credito erariale а garanzia del quale era stato iscritta l'ipoteca, sia il tribunale (con sentenza 25 giugno 1988), sia la corte di appello di MO (con sentenza 7 luglio 1992) di- sattendevano le richieste della opponente sul rilievo 6 che la valenza degli accertamenti compiuti dalla poli- zia tributaria non era stata superata dall'esito, favo- revole alla AT, dei giudizi svoltisi dinanzi al- le commissioni tributarie di primo e di secondo grado, aggiungendo altresì che tale esito non assumeva ri- lievo neppure ai fini della riduzione della iscrizione, considerato che quest'ultima doveva ricomprendere l'intera pretesa fiscale, quale accertata dalla Guardia di finanza, fin quanto non fosse stato accertato, con statuizione coperta da giudicato, il preciso ammontare dell'effettivo credito erariale. Gravata la decisione dei giudici di appello dalla soccombente AT s.p.a., la quale denunziava, con due motivi «il difetto di motivazione della sentenza impugnata», questa Corte con sentenza 24 aprile 1996, n. 3883, accertata la carenza di motivazione su un pun- to decisivo della causa, accoglieva entrambi i motivi, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla stessa corte di appello di MO, altra sezione, per nuovo esame. In sede di rinvio i giudici di MO hanno risol- to la controversia al loro esame facendo applicazione dell'art. 26, della legge n. 1929 n. 4, nella sua ori- ginaria formulazione. 7 Hanno, infatti, affermato quei giudici che ai fini della soluzione della controversia occorreva avere ri- guardo in via esclusiva alla situazione, di fatto e di diritto, esistente alla data in cui venne chiesta e au- torizzata l'iscrizione di ipoteca lesale sui beni immo- bili di proprietà della società AT. Ciò si assume, perché l'oggetto del giudizio di rinvio è stato così delimitato dalla Corte di cassazio- ne.
4. Il rilievo non coglie nel segno. Come noto, i poteri del giudice di rinvio sono di- versi secondo che la sentenza sia stata annullata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ov- vero per omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. - -In quest'ultima ipotesi in particolare l'annul- lamento travolge la valutazione dei fatti compiuta in sede d'appello, onde il giudice di rinvio è libero di riesaminare ex novo tutte le risultanze processuali e di risolvere le questioni devolutegli senza limitazione di sorta (Cass., sez. un., 13 settembre 1997, n. 9095). Pacifico, quanto sopra e non controverso, da un la- to, che la sentenza del 7 luglio 1992 della corte di appello, è stata cassata per «difetto di motivazione>>>, dall'altro, che successivamente alla ricordata sentenza 8 nonché alla proposizione del ricorso per cassazione da parte dello AT (che, pertanto, era nella impos- sibilità di dedurne l'applicazione in sede di legitti- mità) è sopravvenuta una nuova disciplina della materia (in particolare l'art. 4, comma 5, d. 1. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni nella 1. 6 dicembre 1994, n. 673) in alcun modo esaminata dalla precedente sentenza di questa Corte, è palese che i giudici del merito ante omnia [e quindi, prima di veri- ficare se, alla data in cui venne richiesta e autoriz- zata l'iscrizione dell'ipoteca legale per cui è
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- versia sussisteva, ○ meno, il requisito del periculum in mora] dovevano accertare se, al momento della deci- sione della sentenza di rinvio, l'ipoteca avesse, o me- no, perso la propria efficacia per factum principis e, in particolare, in forza di una nuova disciplina della materia applicabile anche ai giudizi in corso.
5. Non controversa la applicabilità al giudizio di rinvio dello ius superveniens costituito dall'art. 4, comma 5, del d.l. 7 ottobre 1994, n. 571 (G.U. 10 otto- bre 1994, n. 237), convertito con modificazioni dalla 1. 6 dicembre 1994, n. 673 (G. U. 9 dicembre 1994, n. 287) si osserva che la disposizione in questione è così formulata: «Gli articoli 74 [relativo alle nuove dispo- sizioni in tema di procedimenti cautelari in generale di cui agli artt. 669 bis e ss. c.p.c.], 75, 76, 77 [che modificano gli artt. 678, 688 e 703 c.p.c.], 85 e 86 [che modifica, il primo, l'art. 156 dip. att. c.p.c. e introduce, il secondo, l'art. 156 bis disp. att. c.p.c.] della legge 26 novembre 1990, n. 353 e succes- sive modifiche e integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»> (comma 5, prima parte, d.
1. n.571 del 1994). - pro-Tutti i sequestri anteriormente autorizzati segue la ricordata disposizione (comma 5, seconda par- te) perdono la loro efficacia se con sentenza, anche २ non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di con- valida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a tu- tela del quale erano stati concessi>>.
6. Pacifico quanto sopra è di palmare evidenza la violazione di legge in cui è incorsa la corte di appel- lo di MO, in sede di rinvio, allorché ha reso la propria pronunzia totalmente prescindendo dalle norme di diritto vigente sopra trascritte.
7. Oppone la difesa dell'Avvocatura erariale che fino all'entrata in vigore dell'art. 4, comma 5, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571 le misure cautelari adottate ai sensi dell'art. 26 della legge n. 4 del 1929 conservano efficacia fino al passaggio in giudicato della sentenza 10 che definisce il rapporto tributario a cui si riferisce la garanzia ipotecaria» e che «pertanto, le decisioni delle Commissioni Tributarie richiamate dalla
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- 26граваах इ intervenute in data 14/02 1985, non erano ido- parte a determinare l' [in] efficacia delle garanzie di cui nee trattasi, in relazione alla disciplina allora vigente». «Neppure il giudice a quo- prosegue la Amministra- zione resistente avrebbe potuto dichiarare la ineffi- cacia di tali misure cautelari con effetto dalla data .. sopra ri- di entrata in vigore dell'art. 5, comma 4 chiamato perché non è noto se a quella data le deci- sioni della Commissioni tributarie richiamate ex adver- so fossero tuttora efficaci 0 fossero state eventual- mente riformate da decisioni emesse nei successivi gra- di di giudizio».
8. Nessuno dei trascritti rilievi coglie nel segno. 8. 1. Come risulta dalla sua letterale formulazione (tutti i sequestri anteriormente autorizzati pre- cisa la disposizione perdono la loro efficacia se. . . . ..>>) non può dubitarsi che l'art. 4, comma 5, del d.l. n. 571 del 1994 (conv. con 1. 6 dicembre 1994, n. 673) trova applicazione anche nei giudizi in corso al 10 ot- tobre 1994 e con riguardo ai sequestri autorizzati an- teriormente, come nella specie. 11 Non vi era, pertanto, motivi di sorta che si oppo- nessero alla applicabilità della norma de qua anche nel presente giudizio, ancorché in sede di rinvio. 8. 2. Quanto, ancora, alla seconda deduzione la stessa è palesemente destituita di qualsiasi fondamento perché in contrasto con quelli che sono i principi fon- damentali sull'onere della prova, di cui all'art. 2697 C.C. «Chi vuol far valere un diritto in giudizio - pre- deve provare i fatti vede l'art. 2697, comma 1, C.C. - che ne costituiscono il fondamento». Contemporaneamente, «chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modifi- - prosegue il comma 2 dello stesso art. cato o estinto 2697 C.C., da cui prescinde totalmente la difesa dell'amministrazione deve prova i fatti su cui l'eccezione si fonda». Applicando i richiamati non controversi, a quel che risulti - principi di diritto al caso di specie si osserva che: a) parte AT s.p.a. ha chiesto l'applicazione dell'art. 5, comma 4, ultima parte, del d.l. n. 235 del 1994, ed ha provato i fatti che ne costituiscono il fondamento, esibendo le decisioni delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, che hanno 12 escluso l'esistenza di un suo debito erariale in conse- guenza del verbale di contestazione del 27 febbraio 1981; b) controparte deduce che in realtà i detti fatti sono «inefficaci» potendo, in realtà, essere sopravve- nute, altre decisioni, da parte dei giudici tributari, che hanno posto nel nulla le precedenti e accertato un credito di imposta a carico della AT. Certo quanto sopra è palese che era onere della Am- adeguatamente dimostrare, cheministrazione dedurre e, le decisioni delle Commissioni tributarie, favorevoli alla AT s.p.a. e da questa invocata a fondamento della propria richiesta, erano state, in realtà, suc- cessivamente, poste nel nulla da altre pronunzie e non certamente della SPAFEDRA dare la prova, peraltro ne- gativa, e quindi, impossibile, che nessun altra pronun- zia era intervenuta dopo le decisioni prodotte, a lei favorevoli.
9. Irrilevante, ancora, da ultimo, al fine del de- cidere e di pervenire a una diversa soluzione della controversia, è sia la circostanza che l'ipoteca di cui si discute è prevista da una legge speciale, diversa dal codice di rito, sia il rilievo che mentre una norma positiva (quella del 1929) faccia riferimento a «ipote- 13 ca legale», l'altra (quella sopravvenuta nel 1994) men- zioni esclusivamente i «sequestri». 9. 1. Quanto al primo profilo, in conformità a CO- stante giurisprudenza di questa Corte regolatrice deve ribadirsi che l'iscrizione d'ipoteca, su autorizzazione del presidente del tribunale, contemplata dall'art. 26 della legge n. 4 del 1929, integra una misura cautela- equiparabile al sequestro conservativo (previstore, dalla stessa norma per i beni mobili), perché si tradu- nell'imposizione in via provvisoria di un vincoloce reale sugli immobili del contribuente а fronte di una valutazione meramente delibativa circa la sussistenza del credito addotto dall'ufficio tributario e circa la probabilità dell'inadempimento della corrispondente ob- bligazione (Cass. 10 gennaio 1997 n. 181, specie in mo- tivazione). L'impugnazione dinanzi al giudice civile di tale iscrizione (ove inerente a violazione finanziaria non costituente reato), ai sensi dell'art. 27 della citata legge, pur se soggetta a specifiche modalità procedi- mentali, prevalenti su quelle generali poste dagli artt. 680-682 c.p.c. - si è precisato sempre al riguar- do nella ricordata occasione apre un giudizio che è similare a quello di convalida, in quanto è rivolto al controllo dei menzionati presupposti della tutela prov- 14 visoria, senza alcuna indagine e decisione sul rapporto sostanziale (cfr., Cass. 10 gennaio 1997, n. 181, non- ché Cass., sez. un., del 22 novembre 1991 n. 12589). Le disposizioni di carattere processuale delle men- zionate norme della legge n. 4 del 1929, inoltre devono ritenersi abrogate con l'entrata in vigore della rifor- ma di cui alla legge 26 novembre 1990 n. 353, atteso che l'art. 74 di essa, inserendo gli art. 669 bis e segg. c.p.c., ha introdotto una disciplina organica ed unitaria del procedimento cautelare, espressamente estendendola (art. 669 quaterdecies c.p.c.) ai provve- dimenti cautelari previsti da leggi speciali, con il solo limite della compatibilità (compatibilità in re ipsa rispetto a misura strutturalmente e funzionalmente analoga a quella «tipica» del sequestro conservativo). 9. 2. Quanto, ancora, al secondo profili, si osser- che l'art. 4, comma 5, d.l. 7 ottobre 1994 n. 571, va convertito con modificazioni in legge 6 dicembre 1994 n. 673, rendendo applicabile ai giudizi pendenti (fra l'altro) l'art. 74, sopra ricordato, ha stabilito che tutti i sequestri anteriormente autorizzati restano privi di efficacia, se con sentenza, anche non passata in giudicato, sia stata negata la convalida, ovvero sia stato dichiarato inesistente il diritto a tutela del quale erano stati concessi. 15 Quest'ultima disposizione, ancorché testualmente riferita al sequestro, deve essere interpretata esten- sivamente, come comprensiva delle misure speciali equi- pollenti, quale l'ipoteca in esame, alla luce della sua finalità di evitare che vincoli patrimoniali insorti secondo la normativa anteriore possano perdurare nono- stante l'accertamento giudiziale del difetto dei rela- tivi requisiti, e d'imporre alla parte che ancora re- clami la tutela cautelare di riattivarsi nei modi e con le garanzie contemplate dalla nuova disciplina (anziché insistere in fase d'impugnazione sulla legittimità del- la propria originaria iniziativa). Tale interpretazione estensiva trova conforto CO- me già in altra occasione evidenziato (Cass. 10 gennaio 1997, n. 181, specie in motivazione)-nell'ingiustifica- ta disparità di trattamento, che, in caso contrario, si determinerebbe a secondo che la amministrazione finan- ziaria, per la tutela cautelare delle sue posizioni, abbia optato per il sequestro o per l'ipoteca. 11. Risultato fondato, come osservato, il proposto ricorso merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza gravata. Atteso, ancora, che il ricorso è stato accolto per violazione di norme di diritto (omessa applicazione da parte del giudice a quo dello ius superveniens) e con- 16 siderato, altresì, che ai fini della decisione della causa non sono necessari ulteriori accertamenti di me- rito (è assolutamente incontroverso che sia la decisio- ne della commissione tributaria di primo grado, sia quella di secondo grado sono state favorevoli alla SPTAFORA s.p.a. e hanno negato l'esistenza di un credi- to erariale a carico di questa in relazione al verbale di contestazione del 27 febbraio 1981) è evidente che la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, ultima parte, c.p.c. La Corte, in particolare, preso atto che con sen- tenza, ancorché non passata in cosa giudicata, è stato dichiarato inesistente il diritto a tutela del quale è stata concessa ipoteca legale sui beni della AT, in riforma della decisione dei primi giudici dichiara inefficace l'ipoteca legale autorizzata il 18 novembre 1981 dal Presidente del tribunale di MO (per una fattispecie identica, cfr., altresì, nello stesso sen- So, Cass. 10 gennaio 1997, n. 181). Atteso l'esito del giudizio, che ha trovato la pro- pria soluzione a seguito dello ius superveniens, consi- derato il comportamento processuale delle parti, ritie- ne la Corte sussistano giusti motivi onde disporre, tra le parti, la totale compensazione delle spese di tutti 17 i gradi del giudizio, compreso quelle di questo giudi- zio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel meri- dichiara inefficacia l'ipoteca autorizzata il 18 to, novembre 1981 dal Presidente del tribunale di MO;
compensa tra le parti, le spese di tutti i gradi del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 26 marzo 2002. il Consigliere relatore est. Mer fler MOST 129,11 Fiducia il Presidente 4587 51,65 Spłan TOT. 180,76 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Mana Aiello Depositata in Cancelleria 31:07.02 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate in date! 7 SET 2002 4 atn versate 180,768718. n. (OUR CENTOITANEX 76 P. Dirigente Area Servizi (Doyssa Mana Grazia DI FILIPPO) Responsabile Servizio Atti Giudiziari 17 003SET ANTRATE 18