CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 18817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18817 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 10935/2022 R.G. proposto da: TA OL e ACCA BUILDING CONTRACTING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. PE EL;
-ricorrente- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-controricorrente- avverso la sentenza n. 1338/2021 della Corte d’Appello di Brescia, depositata il 25-10-2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9-4- 2026 dal consigliere AL VA;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
OGGETTO: sanzioni amministrative - violazione art. 1 co. 1 legge 197/1991 -regime sanzionatorio applicabile RG. 10935/2022 P.U. 9-4-2026 Civile Sent. Sez. 2 Num. 18817 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 09/06/2026 2 udito l’avv. Claudio Lucisano, in sostituzione dell’avv. PE EL, per i ricorrenti. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso depositato il 22-7-2009 LO TA e la società C.S.C. Costruzioni Speciali in Cemento Armato proposero opposizione al decreto n. 71519 del 19-6-2009 con il quale il Ministero delle Finanze aveva loro ingiunto il pagamento di € 33.800,00, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all’art. 1 co. 1 legge n. 197/1991, per avere effettuato transazioni finanziarie in contanti per l’importo complessivo di € 677.203,76, senza il tramite degli intermediari abilitati, a seguito di controlli svolti nei confronti della società dal 1999 al 2003. Il Tribunale di Bergamo rigettò il ricorso, la Corte d’appello di Brescia rigettò l’appello e con ordinanza n. 27405 depositata il 25-10- 2019 la Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti LO TA e società C.S.C. avevano dedotto la tardività della contestazione;
accogliendo i successivi motivi, escluso rilievo al dato che la violazione del principio del favor rei da parte del Tribunale non fosse stato oggetto di appello, ha dichiarato: «La rilevazione di ufficio della sopravvenienza di un regime sanzionatorio che in concreto può risultare più favorevole al sanzionato, in relazione all’esito degli apprezzamenti di fatto di cui all’articolo 67 d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal decreto legislativo n. 90 del 2017, impone la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte giudicante perché valuti se, in relazione all’illecito commesso dai ricorrenti, debba per costoro ritenersi in concreto più favorevole il regime sanzionatorio di cui al d.l. n. 143 del 1991 o quello di cui al d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017 e, in questa seconda ipotesi, ridetermini il trattamento sanzionatorio alla stregua della normativa sopravvenuta». 3 2. Riassunto il giudizio, con sentenza n. 1338/2021 pubblicata il 25-10-2021, la Corte d’appello di Brescia ha respinto l’opposizione, giungendo alla conclusione che la normativa sanzionatoria più favorevole era quella previgente applicata dal decreto oggetto di opposizione. Al fine di procedere al raffronto tra il trattamento sanzionatorio previsto dalla disciplina di cui al d.lgs. 25-3-2017 n. 90 e quella vigente al momento dell’irrogazione della sanzione, la sentenza ha testualmente dichiarato: «va considerato che l’art. 63, commi primo e sesto, nella sua previgente disciplina, prevedeva un trattamento sanzionatorio di tipo proporzionale laddove stabiliva “una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell’importo trasferito”, mentre l’attuale disciplina (contenuta nelle disposizioni sopra citate come modificate dal D.Lgs. 25.5.2017 n. 90) contempla una sanzione che colpisce i singoli atti, in misura predeterminata, entro i limiti edittali (da € 3.000 a € 5.000, quintuplicabile nei casi più gravi, da un minimo di € 15.000 al massimo di € 250.000). Pertanto, se si considerano i limiti edittali e si applica al minimo edittale il criterio sanzionatorio applicato dal Ministero dell’Economia (all’incirca il 12,51%), in ragione dei singoli atti di trasferimento (nella specie 10), la sanzione da infliggere per ogni singolo atto risulterebbe pari a € 6.253,66 e quella complessiva risulterebbe di gran lunga più elevata rispetto a quella effettivamente irrogata». 3. Avverso la sentenza, LO TA e Acca Building Contracting s.r.l., già C.S.C. s.r.l., hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso. 4 Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 9-4-2026 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni. Hanno depositato memoria illustrativa i ricorrenti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono “violazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 67, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90 del 2017 (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)”; i ricorrenti evidenziano che la Cassazione ha disposto il rinvio per valutare il regime sanzionatorio in concreto più favorevole e, perciò, in base agli accertamenti di fatto afferenti le circostanze di commissione dell’illecito, così come previsti dall’art. 67 d.lgs. n. 231/2007; lamentano che, diversamente, la Corte d’appello, limitandosi a trasfondere il criterio sanzionatorio utilizzato dal Ministero nel decreto impugnato, sulla base di criterio proporzionale all’interno dei diversi limiti edittali previsti dal d.lgs. 231/2007, non ha svolto gli apprezzamenti di fatto di cui all’art. 67 co.1, prescritti dalla Cassazione nel disporre il rinvio e necessari al fine di determinare in concreto la sanzione applicabile. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono “violazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90 del 2017 (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”; evidenziano che, dovendo il giudice del rinvio procedere a una nuova valutazione sulla quantificazione della sanzione alla luce dei nuovi parametri normativi, avrebbe dovuto considerare anche il disposto dell’art. 67 comma 3 D.Lgs. n. 231/2007, che ha esteso alle violazioni della normativa antiriciclaggio gli istituti del concorso formale, della reiterazione e della continuazione;
ciò, a maggiore ragione per il fatto che i ricorrenti avevano espressamente invocato l’applicazione dell’istituto della continuazione. 5 3. Con il terzo motivo, “violazione dell’art. 112 c.p.c. (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)”, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata, aderendo alla prima ipotesi di calcolo proposta dal Ministero e nonostante i ricorrenti ne avessero fatto richiesta, non si sia pronunciata sulla questione dell’applicazione dell’art. 67, co. 3 D.Lgs. n. 231/2007 in tema di continuazione. 4. Con il quarto motivo, “violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 della Costituzione (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”, i ricorrenti rilevano che, nel caso in cui non si ritenesse l’omissione di pronuncia sul punto, comunque sussiste la nullità della sentenza, per vizio della motivazione in ordine alla continuazione. 5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49, 63 e 67 del D.Lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90 del 2017, e dell’art. 12 delle preleggi (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”; per il caso in cui si ritenga che la sentenza abbia escluso l’applicazione dell’istituto della continuazione, i ricorrenti rilevano che tale approdo è erroneo, a fronte del disposto dell’art. 67, co. 3 D.Lgs. n. 231/2007, che estende l’applicazione dell’istituto della continuazione anche alla materia dell’antiriciclaggio. 6. Con il sesto motivo i ricorrenti deducono “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 63 del D.Lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90 del 2017, e dell’art. 12 delle preleggi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”; sostengono che l’ipotesi interpretativa recepita dalla sentenza impugnata viola gli artt. 49 e 63 D.Lgs. 231/2007 secondo i quali, in caso di plurimi trasferimenti soggetti a una unica contestazione aventi valore complessivo superiore a € 250.000,00, deve essere irrogata una unica sanzione compresa nei limiti edittali previsti tra € 15.000 ed € 250.000. 6 7. Preliminarmente si osserva che l’ordinanza n. 27405/2019 della Suprema Corte, nel cassare con rinvio la prima sentenza della Corte d’appello di Brescia, ha limitato definitivamente il thema decidendum alla sola individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole all’autore dell’illecito, in seguito alle modifiche normative intervenute nelle more del giudizio. E’ passata in giudicato l’affermazione della responsabilità dei ricorrenti e non sono più in discussione né i criteri utilizzati per individuare le operazioni sanzionate né l’ammontare delle somme di denaro oggetto di dette operazioni. In particolare, in ragione dei motivi proposti nel precedente ricorso per cassazione e della pronuncia della Suprema Corte già intervenuta, si deve ritenere che costituiscono definitiva base di riferimento del successivo giudizio di merito (finalizzato, come detto, ormai esclusivamente a stabilire quale sia la regolamentazione sanzionatoria più favorevole agli incolpati) gli importi complessivi indicati negli atti di accertamento delle violazioni che hanno poi condotto all’opposizione. 8.Ciò premesso, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, per non avere la Corte d’appello provveduto a eseguire legittimamente la comparazione tra le disposizioni sanzionatorie vigenti all’epoca dei fatti e quelle sopravvenute, così violando i principi enunciati dalla Cassazione nel disporre il rinvio;
con la conseguenza che i restanti motivi sono assorbiti, in quanto perdono rilevanza decisoria. Per quanto qui interessa, l’art. 1, co. 1 decreto legge n. 143/1991 convertito con mod. in legge 197/1991, applicato nella fattispecie, vietava il trasferimento di denaro contante “effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a…”. In caso di violazione del divieto, l’art. 5 co. 1 d.l. n. 143/1991 prevedeva sanzione amministrativa pecuniaria, “dal 5 al 25 per cento dell’importo trasferito”, con disposizione che è stata modificata prima dalla legge di conversione n. 197/1991, che ha 7 previsto sanzione “fino al 40 per cento dell’importo trasferito” e poi dal d.lgs. n. 56/2004, che ha previsto sanzione “dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito”. Di seguito, l’art. 49, co. 1 d.lgs. n. 231/2007, nel testo originario, ha vietato il trasferimento di denaro “effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore…”; la disposizione, nel testo modificato dall’art. 29 co. 1 lett. a) d.lgs. 151/2009 sul punto invariato anche a seguito dei successivi aggiornamenti dell’articolo, vieta il trasferimento di denaro contante superiore alla soglia, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, “anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati”. L’art. 63 d.lgs. 231/2007, nel testo modificato dall’art. 5 co.2 d.lgs. n. 90/2017 che interessa nella fattispecie, al primo comma prevede che alle violazioni dell’art. 49 co. 1 “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000,00 euro” e al sesto comma dispone che “per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali”. Inoltre, l’art. 67 co. 1 d.lgs. n. 231/2007, come modificato dall’art. 5 co. 1 d.lgs. n. 231/2007, prevede: “1. Nell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell’economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica: a) la gravità e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
8 d) l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
e) l’entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
g) l’adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto”. Infine, l’art. 67, co.3 d.lgs. n. 231/2007, come modificato dall’art. 5 co. 2 d.lgs. n. 90/2017 prevede l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 8-bis legge n. 689/1981 in materia di concorso formale, continuazione e reiterazione delle violazioni. Nella fattispecie è acquisito definitivamente in causa che l’illecito è stato contestato e accertato quale illecito unico, commesso in relazione al valore complessivo del denaro trasferito, secondo il disposto dell’art. 1 co. 1 d.l. 143/1991 vigente all’epoca dei fatti;
quindi, è con riferimento a tale unico illecito, come accertato, che la Corte d’appello doveva procedere a individuare il regime sanzionatorio più favorevole, secondo quanto imposto da Cass. n. 27405/2019 che aveva disposto il rinvio. In tal senso, già Cass. Sez. 2 9-8-2018 n. 20697 (pag. 1 e pag. 9), in ipotesi di consegne successive di denaro contante per l’importo complessivo di € 966.666,00, per eseguire la comparazione prevista dall’art. 69 d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 90/2017 al fine di individuare la disciplina più favorevole da applicare, ha comparato i minimi e massimi della sanzione previsti dal d.l. 143/1991 a quelli previsti dall’art. 63 d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 90/2017; quindi, considerando che l’importo complessivo trasferito in contanti superava la soglia di € 250.000,00, 9 calcolando la quintuplicazione prevista dal comma 6 dell’art. 63 alla sanzione di cui al comma 1 dello stesso articolo, ha considerato che in base alla disciplina sopravvenuta il minimo edittale era di € 15.000,00 e il massimo edittale di € 250.000,00. Allo stesso modo, Cass. Sez. 2 5-2-2019 n. 3301 (pag. 3 e pag. 8), in ipotesi di transazioni per complessivi € 364.360,34, ha considerato che, in base alla disciplina sopravvenuta, il minimo edittale era di € 15.000,00 e il massimo edittale era di € 250.000,00. Nello stesso senso, Cass. Sez. 2 30-4- 2024 n. 11594 (pag. 8) ha fatto riferimento solo all’importo di denaro trasferito in contanti in misura superiore a € 250.000,00, senza necessità di verificare se il trasferimento fosse stato o meno unico, per ritenere che la disciplina sopravvenuta prevedeva un minimo edittale di € 15.000,00 e un massimo edittale di € 250.000,00. Pertanto, anche nella fattispecie, nella quale l’importo complessivo trasferito era stato superiore a € 250.000,00, la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare che, in forza dell’art. 63 d.lgs. 231/2007 modificato dal d.lgs. 90/2017, la sanzione nel minimo edittale era di € 15.000,00 e nel massimo di € 250.000,00. A tali importi, la Corte d’appello avrebbe dovuto comparare la previsione vigente all’epoca della commissione dei fatti, di cui all’art. 5 co. 1 d.l. n. 143/1991 conv. con mod. dalla legge n. 197/1991, secondo la quale la sanzione era irrogabile “fino al 40% della somma movimentata” di € 677.203,76. Inoltre, la Corte d’appello non ha neppure provveduto, come invece specificamente imposto dall’ordinanza della Cassazione che aveva disposto il rinvio, con conseguente ulteriore violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., a eseguire comparazione fondata sull’individuazione in concreto del regime più favorevole per il trasgressore. Ai fini della comparazione fra i trattamenti sanzionatori non è sufficiente prendere in considerazione il minimo e il massimo edittali, perché la comparazione deve fondarsi sull’individuazione in 10 concreto del regime complessivamente più favorevole e cioè deve essere eseguita con riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico e, in modo particolare, alle circostanze individuate dall’art. 67 d.lgs. n. 231/2007 come modificato dal d.lgs. n. 90/2017 che, ai numeri da a) a h), individua una serie di elementi da valutare ai fini della graduazione della sanzione. Come già evidenziato dalla Suprema Corte, risulta necessario svolgere apprezzamento di fatto -che non può essere compiuto se non in sede di merito- delle circostanze di commissione dell’illecito, onde stabilire se, per la violazione concretamente commessa, risulti più favorevole la sanzione irrogabile secondo la disciplina vigente all’epoca della commissione dell’illecito o quella irrogabile alla stregua della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 90/2017, comprensiva dei criteri di graduazione della sanzione stessa posti dall’art. 67 citato (Cass. n. 20697/2018, Cass. n. 11594/2024, già citate); disciplina comprensiva anche dei criteri per la determinazione della sanzione in caso di continuazione ex art. 67, co. 3 d.lgs. n. 231/2007, nel caso in cui siano stati acquisiti in causa i presupposti di fatto per applicare la continuazione con riguardo ad altri illeciti. 9. In conclusione, la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione;
il giudice del rinvio dovrà nuovamente valutare se, in relazione all’illecito di cui è causa, debba ritenersi in concreto più favorevole il regime sanzionatorio di cui al d.l. n. 143/1991 o quello successivo, eseguendo tale rivalutazione facendo applicazione dei principi enunciati e attenendosi a quanto sopra esposto;
nel caso in cui risulti più favorevole il regime sanzionatorio successivo, rideterminerà la sanzione applicando la normativa sopravvenuta. Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese dei due giudizi di legittimità. 11
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, il 9-4-2026. Consigliere estensore Presidente AL VA EN AS
-ricorrente- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-controricorrente- avverso la sentenza n. 1338/2021 della Corte d’Appello di Brescia, depositata il 25-10-2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9-4- 2026 dal consigliere AL VA;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
OGGETTO: sanzioni amministrative - violazione art. 1 co. 1 legge 197/1991 -regime sanzionatorio applicabile RG. 10935/2022 P.U. 9-4-2026 Civile Sent. Sez. 2 Num. 18817 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 09/06/2026 2 udito l’avv. Claudio Lucisano, in sostituzione dell’avv. PE EL, per i ricorrenti. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso depositato il 22-7-2009 LO TA e la società C.S.C. Costruzioni Speciali in Cemento Armato proposero opposizione al decreto n. 71519 del 19-6-2009 con il quale il Ministero delle Finanze aveva loro ingiunto il pagamento di € 33.800,00, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all’art. 1 co. 1 legge n. 197/1991, per avere effettuato transazioni finanziarie in contanti per l’importo complessivo di € 677.203,76, senza il tramite degli intermediari abilitati, a seguito di controlli svolti nei confronti della società dal 1999 al 2003. Il Tribunale di Bergamo rigettò il ricorso, la Corte d’appello di Brescia rigettò l’appello e con ordinanza n. 27405 depositata il 25-10- 2019 la Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti LO TA e società C.S.C. avevano dedotto la tardività della contestazione;
accogliendo i successivi motivi, escluso rilievo al dato che la violazione del principio del favor rei da parte del Tribunale non fosse stato oggetto di appello, ha dichiarato: «La rilevazione di ufficio della sopravvenienza di un regime sanzionatorio che in concreto può risultare più favorevole al sanzionato, in relazione all’esito degli apprezzamenti di fatto di cui all’articolo 67 d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal decreto legislativo n. 90 del 2017, impone la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte giudicante perché valuti se, in relazione all’illecito commesso dai ricorrenti, debba per costoro ritenersi in concreto più favorevole il regime sanzionatorio di cui al d.l. n. 143 del 1991 o quello di cui al d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017 e, in questa seconda ipotesi, ridetermini il trattamento sanzionatorio alla stregua della normativa sopravvenuta». 3 2. Riassunto il giudizio, con sentenza n. 1338/2021 pubblicata il 25-10-2021, la Corte d’appello di Brescia ha respinto l’opposizione, giungendo alla conclusione che la normativa sanzionatoria più favorevole era quella previgente applicata dal decreto oggetto di opposizione. Al fine di procedere al raffronto tra il trattamento sanzionatorio previsto dalla disciplina di cui al d.lgs. 25-3-2017 n. 90 e quella vigente al momento dell’irrogazione della sanzione, la sentenza ha testualmente dichiarato: «va considerato che l’art. 63, commi primo e sesto, nella sua previgente disciplina, prevedeva un trattamento sanzionatorio di tipo proporzionale laddove stabiliva “una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell’importo trasferito”, mentre l’attuale disciplina (contenuta nelle disposizioni sopra citate come modificate dal D.Lgs. 25.5.2017 n. 90) contempla una sanzione che colpisce i singoli atti, in misura predeterminata, entro i limiti edittali (da € 3.000 a € 5.000, quintuplicabile nei casi più gravi, da un minimo di € 15.000 al massimo di € 250.000). Pertanto, se si considerano i limiti edittali e si applica al minimo edittale il criterio sanzionatorio applicato dal Ministero dell’Economia (all’incirca il 12,51%), in ragione dei singoli atti di trasferimento (nella specie 10), la sanzione da infliggere per ogni singolo atto risulterebbe pari a € 6.253,66 e quella complessiva risulterebbe di gran lunga più elevata rispetto a quella effettivamente irrogata». 3. Avverso la sentenza, LO TA e Acca Building Contracting s.r.l., già C.S.C. s.r.l., hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso. 4 Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 9-4-2026 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni. Hanno depositato memoria illustrativa i ricorrenti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono “violazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 67, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90 del 2017 (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)”; i ricorrenti evidenziano che la Cassazione ha disposto il rinvio per valutare il regime sanzionatorio in concreto più favorevole e, perciò, in base agli accertamenti di fatto afferenti le circostanze di commissione dell’illecito, così come previsti dall’art. 67 d.lgs. n. 231/2007; lamentano che, diversamente, la Corte d’appello, limitandosi a trasfondere il criterio sanzionatorio utilizzato dal Ministero nel decreto impugnato, sulla base di criterio proporzionale all’interno dei diversi limiti edittali previsti dal d.lgs. 231/2007, non ha svolto gli apprezzamenti di fatto di cui all’art. 67 co.1, prescritti dalla Cassazione nel disporre il rinvio e necessari al fine di determinare in concreto la sanzione applicabile. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono “violazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90 del 2017 (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”; evidenziano che, dovendo il giudice del rinvio procedere a una nuova valutazione sulla quantificazione della sanzione alla luce dei nuovi parametri normativi, avrebbe dovuto considerare anche il disposto dell’art. 67 comma 3 D.Lgs. n. 231/2007, che ha esteso alle violazioni della normativa antiriciclaggio gli istituti del concorso formale, della reiterazione e della continuazione;
ciò, a maggiore ragione per il fatto che i ricorrenti avevano espressamente invocato l’applicazione dell’istituto della continuazione. 5 3. Con il terzo motivo, “violazione dell’art. 112 c.p.c. (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)”, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata, aderendo alla prima ipotesi di calcolo proposta dal Ministero e nonostante i ricorrenti ne avessero fatto richiesta, non si sia pronunciata sulla questione dell’applicazione dell’art. 67, co. 3 D.Lgs. n. 231/2007 in tema di continuazione. 4. Con il quarto motivo, “violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 della Costituzione (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”, i ricorrenti rilevano che, nel caso in cui non si ritenesse l’omissione di pronuncia sul punto, comunque sussiste la nullità della sentenza, per vizio della motivazione in ordine alla continuazione. 5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49, 63 e 67 del D.Lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90 del 2017, e dell’art. 12 delle preleggi (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”; per il caso in cui si ritenga che la sentenza abbia escluso l’applicazione dell’istituto della continuazione, i ricorrenti rilevano che tale approdo è erroneo, a fronte del disposto dell’art. 67, co. 3 D.Lgs. n. 231/2007, che estende l’applicazione dell’istituto della continuazione anche alla materia dell’antiriciclaggio. 6. Con il sesto motivo i ricorrenti deducono “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 63 del D.Lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90 del 2017, e dell’art. 12 delle preleggi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”; sostengono che l’ipotesi interpretativa recepita dalla sentenza impugnata viola gli artt. 49 e 63 D.Lgs. 231/2007 secondo i quali, in caso di plurimi trasferimenti soggetti a una unica contestazione aventi valore complessivo superiore a € 250.000,00, deve essere irrogata una unica sanzione compresa nei limiti edittali previsti tra € 15.000 ed € 250.000. 6 7. Preliminarmente si osserva che l’ordinanza n. 27405/2019 della Suprema Corte, nel cassare con rinvio la prima sentenza della Corte d’appello di Brescia, ha limitato definitivamente il thema decidendum alla sola individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole all’autore dell’illecito, in seguito alle modifiche normative intervenute nelle more del giudizio. E’ passata in giudicato l’affermazione della responsabilità dei ricorrenti e non sono più in discussione né i criteri utilizzati per individuare le operazioni sanzionate né l’ammontare delle somme di denaro oggetto di dette operazioni. In particolare, in ragione dei motivi proposti nel precedente ricorso per cassazione e della pronuncia della Suprema Corte già intervenuta, si deve ritenere che costituiscono definitiva base di riferimento del successivo giudizio di merito (finalizzato, come detto, ormai esclusivamente a stabilire quale sia la regolamentazione sanzionatoria più favorevole agli incolpati) gli importi complessivi indicati negli atti di accertamento delle violazioni che hanno poi condotto all’opposizione. 8.Ciò premesso, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, per non avere la Corte d’appello provveduto a eseguire legittimamente la comparazione tra le disposizioni sanzionatorie vigenti all’epoca dei fatti e quelle sopravvenute, così violando i principi enunciati dalla Cassazione nel disporre il rinvio;
con la conseguenza che i restanti motivi sono assorbiti, in quanto perdono rilevanza decisoria. Per quanto qui interessa, l’art. 1, co. 1 decreto legge n. 143/1991 convertito con mod. in legge 197/1991, applicato nella fattispecie, vietava il trasferimento di denaro contante “effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a…”. In caso di violazione del divieto, l’art. 5 co. 1 d.l. n. 143/1991 prevedeva sanzione amministrativa pecuniaria, “dal 5 al 25 per cento dell’importo trasferito”, con disposizione che è stata modificata prima dalla legge di conversione n. 197/1991, che ha 7 previsto sanzione “fino al 40 per cento dell’importo trasferito” e poi dal d.lgs. n. 56/2004, che ha previsto sanzione “dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito”. Di seguito, l’art. 49, co. 1 d.lgs. n. 231/2007, nel testo originario, ha vietato il trasferimento di denaro “effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore…”; la disposizione, nel testo modificato dall’art. 29 co. 1 lett. a) d.lgs. 151/2009 sul punto invariato anche a seguito dei successivi aggiornamenti dell’articolo, vieta il trasferimento di denaro contante superiore alla soglia, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, “anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati”. L’art. 63 d.lgs. 231/2007, nel testo modificato dall’art. 5 co.2 d.lgs. n. 90/2017 che interessa nella fattispecie, al primo comma prevede che alle violazioni dell’art. 49 co. 1 “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000,00 euro” e al sesto comma dispone che “per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali”. Inoltre, l’art. 67 co. 1 d.lgs. n. 231/2007, come modificato dall’art. 5 co. 1 d.lgs. n. 231/2007, prevede: “1. Nell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell’economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica: a) la gravità e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
8 d) l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
e) l’entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
g) l’adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto”. Infine, l’art. 67, co.3 d.lgs. n. 231/2007, come modificato dall’art. 5 co. 2 d.lgs. n. 90/2017 prevede l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 8-bis legge n. 689/1981 in materia di concorso formale, continuazione e reiterazione delle violazioni. Nella fattispecie è acquisito definitivamente in causa che l’illecito è stato contestato e accertato quale illecito unico, commesso in relazione al valore complessivo del denaro trasferito, secondo il disposto dell’art. 1 co. 1 d.l. 143/1991 vigente all’epoca dei fatti;
quindi, è con riferimento a tale unico illecito, come accertato, che la Corte d’appello doveva procedere a individuare il regime sanzionatorio più favorevole, secondo quanto imposto da Cass. n. 27405/2019 che aveva disposto il rinvio. In tal senso, già Cass. Sez. 2 9-8-2018 n. 20697 (pag. 1 e pag. 9), in ipotesi di consegne successive di denaro contante per l’importo complessivo di € 966.666,00, per eseguire la comparazione prevista dall’art. 69 d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 90/2017 al fine di individuare la disciplina più favorevole da applicare, ha comparato i minimi e massimi della sanzione previsti dal d.l. 143/1991 a quelli previsti dall’art. 63 d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 90/2017; quindi, considerando che l’importo complessivo trasferito in contanti superava la soglia di € 250.000,00, 9 calcolando la quintuplicazione prevista dal comma 6 dell’art. 63 alla sanzione di cui al comma 1 dello stesso articolo, ha considerato che in base alla disciplina sopravvenuta il minimo edittale era di € 15.000,00 e il massimo edittale di € 250.000,00. Allo stesso modo, Cass. Sez. 2 5-2-2019 n. 3301 (pag. 3 e pag. 8), in ipotesi di transazioni per complessivi € 364.360,34, ha considerato che, in base alla disciplina sopravvenuta, il minimo edittale era di € 15.000,00 e il massimo edittale era di € 250.000,00. Nello stesso senso, Cass. Sez. 2 30-4- 2024 n. 11594 (pag. 8) ha fatto riferimento solo all’importo di denaro trasferito in contanti in misura superiore a € 250.000,00, senza necessità di verificare se il trasferimento fosse stato o meno unico, per ritenere che la disciplina sopravvenuta prevedeva un minimo edittale di € 15.000,00 e un massimo edittale di € 250.000,00. Pertanto, anche nella fattispecie, nella quale l’importo complessivo trasferito era stato superiore a € 250.000,00, la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare che, in forza dell’art. 63 d.lgs. 231/2007 modificato dal d.lgs. 90/2017, la sanzione nel minimo edittale era di € 15.000,00 e nel massimo di € 250.000,00. A tali importi, la Corte d’appello avrebbe dovuto comparare la previsione vigente all’epoca della commissione dei fatti, di cui all’art. 5 co. 1 d.l. n. 143/1991 conv. con mod. dalla legge n. 197/1991, secondo la quale la sanzione era irrogabile “fino al 40% della somma movimentata” di € 677.203,76. Inoltre, la Corte d’appello non ha neppure provveduto, come invece specificamente imposto dall’ordinanza della Cassazione che aveva disposto il rinvio, con conseguente ulteriore violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., a eseguire comparazione fondata sull’individuazione in concreto del regime più favorevole per il trasgressore. Ai fini della comparazione fra i trattamenti sanzionatori non è sufficiente prendere in considerazione il minimo e il massimo edittali, perché la comparazione deve fondarsi sull’individuazione in 10 concreto del regime complessivamente più favorevole e cioè deve essere eseguita con riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico e, in modo particolare, alle circostanze individuate dall’art. 67 d.lgs. n. 231/2007 come modificato dal d.lgs. n. 90/2017 che, ai numeri da a) a h), individua una serie di elementi da valutare ai fini della graduazione della sanzione. Come già evidenziato dalla Suprema Corte, risulta necessario svolgere apprezzamento di fatto -che non può essere compiuto se non in sede di merito- delle circostanze di commissione dell’illecito, onde stabilire se, per la violazione concretamente commessa, risulti più favorevole la sanzione irrogabile secondo la disciplina vigente all’epoca della commissione dell’illecito o quella irrogabile alla stregua della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 90/2017, comprensiva dei criteri di graduazione della sanzione stessa posti dall’art. 67 citato (Cass. n. 20697/2018, Cass. n. 11594/2024, già citate); disciplina comprensiva anche dei criteri per la determinazione della sanzione in caso di continuazione ex art. 67, co. 3 d.lgs. n. 231/2007, nel caso in cui siano stati acquisiti in causa i presupposti di fatto per applicare la continuazione con riguardo ad altri illeciti. 9. In conclusione, la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione;
il giudice del rinvio dovrà nuovamente valutare se, in relazione all’illecito di cui è causa, debba ritenersi in concreto più favorevole il regime sanzionatorio di cui al d.l. n. 143/1991 o quello successivo, eseguendo tale rivalutazione facendo applicazione dei principi enunciati e attenendosi a quanto sopra esposto;
nel caso in cui risulti più favorevole il regime sanzionatorio successivo, rideterminerà la sanzione applicando la normativa sopravvenuta. Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese dei due giudizi di legittimità. 11
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, il 9-4-2026. Consigliere estensore Presidente AL VA EN AS