Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 1
In caso di lesioni subite da un lavoratore dipendente, l'invalidità parziale permanente rende presumibile l'influenza negativa sulla percezione di speciali compensi per una prestazione di lavoro più intensa del normale o sull'ulteriore sviluppo di carriera o su una possibilità di lavoro alternativo, oppure può richiedere l'impiego di uno sforzo maggiormente usurante per mantenere il precedente standard lavorativo, talché la circostanza che il detto lavoratore abbia trovato altre occupazione con eguale retribuzione non vale ad escludere il risarcimento per lucro cessante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/1999, n. 4685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4685 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Elio LONGO - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZU GI, ZU RO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO DI PIERRO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato PAOLO MESTROVICH, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ER AN, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA FAIETA, difeso dall'avvocato EUGENIO VASSALLO, giusta procura per atto notarile del 20/08/97;
- controricorrente -
nonché contro
AL IG, PACIFIC T+T LINE TRUCK AND TRAILER SHIPPING CORPORATION;
- intimati -
avverso la sentenza n. 700/96 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa l'11/04/96 e depositata l'01/06/96 (R.G. 156/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/98 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del 1 motivo e l'assorbimento degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata nelle date del 13 e del 17.2.1984 ER OR convenne innanzi al tribunale di Venezia ZU CA e ZU LO.
Espose che, mentre si recava a controllare le provviste caricate a bordo della nave panamense "Ilva", era stato investito da un container caduto durante l'operazione di carico su rimorchio, eseguita da ZU CA, dipendente di ZU LO, con macchina operatrice appartenente a quest'ultimo, riportando lesioni personali gravi, e che il procedimento penale instaurato a carico di ZU CA e AL GO si era concluso con sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta amnistia.
Chiese la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni materiali e morali, con accessori.
I convenuti si opposero alla domanda, prospettando che l'evento dannoso era ascrivibile all'imprudente condotta dell'infortunato, il quale si era avvicinato alla zona delle operazioni di carico dei containers, e di AL GO, il quale glielo aveva permesso senza avere prima sospeso le dette operazioni.
Chiamati in giudizio, si costituirono il AL e la Pacific T + T Line Truck and Trailers Shipping Corporation di Panama, società armatrice della nave;
dedussero che nessuna norma regolamentare vietava il contemporaneo svolgimento dello stivaggio dei containers e del rifornimento di derrate;
aggiunsero che era stato raccomandato all'infortunato ed all'intero equipaggio di prestare la massima attenzione.
Il tribunale dichiarò ZU CA ed il AL, nonché a norma dell'art. 2049 c.c. i rispettivi datori di lavoro (ZU LO e la società armatrice) responsabili nella misura dell'80 e del 10% e, ritenuto il concorso di colpa dell'infortunato nella misura del 10%, li condannò al pagamento solidale di lire 110.700.000, oltre interessi, e convalidò il sequestro conservativo concesso in corso di causa.
Su gravame principale degli ZU ed incidentale del AL e della società armatrice la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza resa l'11.4.1996, dichiarò non luogo a provvedere sulla domanda di convalida e confermò per il resto la pronuncia di primo grado. Per quanto ancora interessa, la Corte ha considerato che lo ER, a differenza delle controparti, non si è lamentato dell'attribuitogli concorso di colpa. Ad avviso della Corte, la caduta del container (in mancanza di cause fortuite o di forza maggiore) non può che essere dipesa da errata manovra dell'operatore, il quale, d'altra parte, non poteva fare affidamento sull'altrui prudenza e doveva assicurarsi dell'assenza di persone nella zona di pericolo, sicché è fuori discussione la sua responsabilità e, di riflesso, quella del suo datore di lavoro ex art. 2049 c.c. Secondo la Corte, la colpa del AL è consistita, oltre che nell'avere fatto fermare il furgoncino delle provviste a sinistra lato poppa, nel non avere adottato cautele idonee ad impedire l'avvicinamento di persone alla zona di pericolo. Secondo l'avviso della Corte, nell'eziologia dell'evento dannoso il comportamento dello ZU ha assunto valore preminente:
da qui la correttezza del giudizio di commisurazione della responsabilità. La Corte ha osservato inoltre che, ben vero, lo ER ha trovato impiego senza subire momentaneamente perdite economiche;
ma che resta il fatto che egli ha perduto la possibilità di lavorare a bordo di navi e tanto, al pari della maggiore usura e della minore resistenza alla fatica, induce danno risarcibile. Il fatto illecito, che, come nella specie, costituisca reato, genera ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. l'obbligo di risarcimento del danno morale.
Gli ZU hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria;
lo ER ha resistito con controricorso;
gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo "violazione dell'art.360, n. 4 e 5 c.p.c., per omesso esame di un punto impugnato della sentenza di primo grado", lamentano che i giudici di appello non hanno portato la loro valutazione sul comportamento del danneggiato, pur avendo il punto formato oggetto di impugnazione. Il motivo è infondato in quanto i giudici di appello hanno ricostruito il fatto in ogni suo aspetto, confermando la decisione dei primi giudici in ordine al concorso di colpa dell'operatore, del AL e del danneggiato, e per compiere tale ricostruzione hanno necessariamente valutato -anche se non lo hanno detto espressamente- il comportamento di quest'ultimo, assolvendo così l'obbligo motivazionale, cui si riferisce la doglianza.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano "violazione dell'art.360 n. 5, c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata" e deducono che i giudici di appello hanno motivato la decisione di prevalente responsabilità di ZU CA sul rilievo che il medesimo non si è fatto coadiuvare da terzi e ha fidato sull'altrui prudenza, omettendo di valutare o travisando i fatti nella loro interezza e non tenendo conto degli specifici compiti del primo ufficiale.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Per giurisprudenza di questa Corte (cfr. le sentenze 5.12.1994 n. 10442; 11.7.1995 n. 7568; 10.7.1997 n. 6254), in sede di legittimità non è consentito il riesame del merito della controversia neppure attraverso il tramite strumentale dell'art. 360 n. 5, c.p.c., il quale, nei suoi limiti oggettivi e nella sua finalità, è diretto unicamente al controllo di legalità sul modo e sui mezzi adoperati dal giudice nella motivazione concernente le fonti del suo convincimento e, cioè, al controllo del processo logico seguito dal giudice nell'esercizio del potere-dovere di esaminare i fatti costitutivi, estintivi o modificativi del rapporto in contestazione. In altri termini, la verifica di completezza e correttezza della motivazione non può portare ad una rinnovata valutazione delle risultanze processuali da contrapporre a quella della sentenza impugnata, non essendo consentito al giudice di legittimità un diverso apprezzamento circa la rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, riservato al giudice di merito.
Ora è proprio il riesame del merito della controversia che i ricorrenti, in sostanza, chiedono quando lamentano che i giudici di appello hanno omesso di valutare i fatti e non hanno tenuto conto dei compiti del primo ufficiale.
Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando "violazione dell'art.360 n. 3 c.p.c. con riferimento all'art. 2697 c.c. e subordinatamente degli artt. 2050-2059 c.c. ed errato riconoscimento del danno morale", deducono che i giudici di appello: 1) hanno ritenuto in difetto di prove che lo scivolamento del container è dipeso da errata manovra;
2) avrebbero potuto, tutt'al più, fondare la responsabilità sulla presunzione di cui all'art. 2050 c.c., escludendo la risarcibilità del danno morale;
3) sebbene sia stata chiesta l'esclusione della responsabilità, hanno ritenuto che l'inquadrabilità della fattispecie nell'ambito penale non ha formato oggetto di contestazione.
Pure questo motivo è privo di fondamento.
Per quanto concerne la prova è sufficiente rilevare che solo con la comparsa conclusionale in sede di appello, quando il potere di impugnazione si era già consumato, gli attuali ricorrenti hanno lamentato che i giudici di primo grado hanno ritenuto raggiunta la prova che lo scivolamento del container era da ascriversi a colpa dell'operatore. Quanto al danno morale va considerato che la richiesta di esclusione della responsabilità non implica di per sè contestazione della ravvisabilità di ipotesi di reato. È, infine, infondato il quarto ed ultimo motivo, con il quale i ricorrenti, denunciando "violazione dell'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. con riferimento all'art. 2697 c.c. e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine al riconoscimento o alla valutazione del danno specifico", sostengono che con motivazione contraddittoria e comunque contraria ai principi in ordine alla prova i giudici di appello hanno ritenuto che lo ER ha perduto la capacità di lavorare a bordo di navi e hanno ravvisato danno da perdita economica, pur riconoscendo che il predetto ha trovato lavoro a terra, che gli consente di conseguire gli stessi livelli retributivi. I giudici di appello hanno ritenuto che la perdita della capacità di lavorare a bordo di navi costituisca fatto pacifico e, cioè, fatto che non necessita di prova.
I detti giudici hanno, inoltre, ritenuto che il fatto di non potere più lavorare a bordo di navi a causa dei postumi comporti per lo ER, almeno in prospettiva, limitazioni delle possibilità di lavoro e di carriera e che la prestazione lavorativa costerà allo stesso sforzo ed usura fisica maggiore;
per questo modo si sono adeguati alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. le sentenze 26.10.1995, n. 11143; 6.12.1995 n. 12569;
5.9.1988 n. 5033; 28.11.1988 n. 6403), secondo la quale, in caso di lesioni subite da un lavoratore dipendente, l'invalidità parziale permanente rende presumibile l'influenza negativa sulla percezione di speciali compensi per una prestazione di lavoro più intensa del normale o sull'ulteriore sviluppo di carriera o su una possibilità di lavoro alternativo, oppure può richiedere l'impiego di uno sforzo maggiormente usurante per mantenere il precedente standard lavorativo, talché la circostanza che il detto lavoratore abbia trovato altra occupazione con eguale retribuzione non vale ad escludere il risarcimento per lucro cessante.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Ricorrono, peraltro, giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione il 14 dicembre 1998.