Sentenza 26 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2004, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL LE, OL RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 2 SC. B, presso lo studio dell'avvocato MARIA RI D'ALESSANDRO, che li difende unitamente all'avvocato PAOLO CAPPELLARO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
DALLE MOLLE AMADILIO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 26/00 del Giudice di pace di SCHIO, depositata il 27/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 02/07/03 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18.12.1998 EL LA e ST LA convenivano in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Schio Amadilio AL LE chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 1.000.000 all'atto della domanda oltre a lire 100.000 per ogni mese successivo;
a sostegno della domanda gli attori lamentavano l'occupazione e l'invasione della loro proprietà da parte del convenuto mediante una linea elettrica destinata a servire, con l'allacciamento, un cantiere che effettuava lavori per conto del AL LE.
Il convenuto costituendosi in giudizio contestava il fondamento della domanda attrice e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna delle controparti al pagamento della somma di lire 1.000.000 a titolo di risarcimento danni perché i LA, sfalciando l'erba nel loro terreno, l'avevano lasciato del tutto incolto in prossimità del confine, determinando così la proliferazione di sterpaglia, insetti e serpi.
Con sentenza del 27.3.2000 il Giudice di Pace rigettava tutte le domande proposte dalle parti.
Avverso tale sentenza EL LA e ST LA hanno proposto un ricorso articolato in quattro motivi;
il AL LE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il Pubblico Ministero ha chiesto ai sensi dell'art. 375 c.p.c. la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
I ricorrenti hanno successivamente depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell'art. 113 c.p.c., assumono che erroneamente il Giudice di Pace ha ritenuto la presente causa di valore non eccedente i due milioni di lire e l'ha quindi decisa secondo equità; invero sia la domanda attrice sia quella riconvenzionale erano state quantificate dalle parti in lire 1.000.000 ciascuno, con l'aggiunta però delle formule "o quella meglio vista dal signor Giudice di Pace, per gli attori e vo in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia" per il convenuto, con la conseguenza che il valore della causa era pari al limite della competenza del giudice adito, ovvero a lire 5.000.000. La censura è infondata.
Invero ai fini della determinazione della competenza per valore ex art. 10 c.p.c. (applicabile anche qualora occorra verificare se una determinata pronuncia sia stata o meno resa dal giudice di pace in controversia di valore inferiore ai due milioni di lire), la domanda riconvenzionale non va sommata a quella principale, essendo il cumulo previsto per le sole domande proposte contro la medesima parte nello stesso processo (Cass. 27.1.2003 n. 1202). Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo omessa e/o contraddittoria motivazione nonché violazione dell'art. 2697 c.c., censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che, in presenza di una apposita autorizzazione rilasciata nel 1986 dall'allora titolare del fondo attoreo presumibilmente per tutta la durata dei lavori sul confinante fondo del convenuto, il mantenimento del cavo sul fondo stesso sarebbe risultato illegittimo solo qualora si fosse protratto per lungo tempo dopo la cessazione dei lavori stessi, circostanza non provata dagli attori.
I ricorrenti rilevano che dalla deposizione del teste IP, figlio del titolare dell'impresa incaricata dei lavori edili sul fondo del convenuto, era emerso che 1 lavori erano cessati nel 1997, ovvero molto tempo prima del giugno 1999, epoca in cui era avvenuta la rimozione del cavo;
comunque sarebbe stato onere del convenuto provare il contrario.
Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell'art. 1354 n. 4 c.c., assumono che il presunto accordo che, secondo il teste IP, sarebbe intervenuto tra il precedente proprietario del fondo attoreo ed il convenuto avente ad oggetto l'installazione del cavo per cui è causa sul fondo del primo ed a favore del secondo, avrebbe integrato un contratto di servitù da farsi per iscritto a pena di nullità.
Con il quarto motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell'art. 1811 c.c., sostengono che, attesa la nullità del suddetto negozio autorizzativo come contratto di servitù, l'installazione del cavo sarebbe risultata comunque illegittima anche qualora il Giudice di Pace avesse inteso convertire od interpretare direttamente tale negozio come un comodato atteso che con la morte del nonno degli esponenti, avvenuta nel novembre 1996, il comodato si sarebbe estinto, e che con la successiva richiesta degli attori di rimuovere il cavo comunicata al AL LE con lettera del 21.8.1998, il mantenimento del cavo dopo quella data si sarebbe configurato come un comportamento illecito.
Gli enunciati motivi, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono inammissibili.
Premesso che l'impugnata sentenza è stata pronunciata dal Giudice di Pace secondo equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c. in causa di valore inferiore a lire 2.000.000, deve osservarsi che in tali controversie secondo l'orientamento consolidato di questa Corte la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della Costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie); tali pronunce sono inoltre impugnabili in Cassazione per violazione delle norme processuali ed in ipotesi di motivazione apparente ovvero radicalmente ed insanabilmente contraddittoria (Cass. S.U. 15.10.1999 n. 716). Alla luce di tale indirizzo le censure formulate dai ricorrenti finalizzate a prospettare la violazione di norme sostanziali di rango ordinario sono inammissibili;
alle medesima conclusione deve inoltre pervenirsi per quei profili di censure relative ad una pretesa omessa e/o contraddittoria motivazione, posto che in realtà la sentenza impugnata ha reso argomentazioni adeguate e logiche del proprio convincimento, avendo rilevato che dalle risultanze processuali era emerso che l'impresa IP, incaricata dei lavori edili sul fondo di proprietà del AL LE, aveva ricevuto l'autorizzazione alla installazione del cavo elettrico nel fondo attoreo da parte del nonno degli attori presumibilmente per tutto il tempo necessario alla esecuzione dei lavori;
pertanto, non essendo stato provato che tali lavori fossero finiti molto tempo prima della rimozione del cavo avvenuta nel giugno del 1999, la domanda attrice appariva pretestuosa.
Il ricorso deve quindi essere rigettato per manifesta infondatezza;
non occorre provvedere alla pronuncia sulle spese di giudizio, atteso che l'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004