Sentenza 31 gennaio 2012
Massime • 1
La richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, deve, a pena di inammissibilità, essere proposta con l'opposizione al decreto penale di condanna e può essere successivamente integrata solo con gli elementi necessari per l'acquisizione della prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/01/2012, n. 14339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14339 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 31/01/2012
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere - N. 242
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 25459/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO Daniele, nato ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Verbania in data 4.4.11;
Sentita la relazione del cons. Dott. Guicla Mulliri;
Visto il parere scritto del P.M. nella persona del P.G. Dott. FRATICELLI Mario, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con l'ordinanza impugnata, il G.i.p., cui era stata avanzata dichiarazione di opposizione a decreto penale con contestuale richiesta di rito abbreviato condizionato, ha dichiarato la inammissibilità di quella richiesta per mancata specificazione del tipo di integrazione probatoria.
Avverso tale decisione, l'imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo:
1) violazione di legge, perché il G.i.p. avrebbe dovuto fissare udienza camerale ed, all'esito, valutare la ammissibilità della richiesta di rito abbreviato condizionato (così come assento anche da questa Corte di legittimità - Sez. 5, 8.2.07, Scognamiglio, n. 9355, Rv. 235835);
2) violazione di legge perché, con il proprio provvedimento, il G.i.p. ha, di fatto, precluso al ricorrente anche la strada dell'opposizione al decreto penale di condanna, al di fuori delle cause di inammissibilità indicate nell'art. 461 c.p.p.. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
2. Motivi della decisione - Il ricorso è infondato.
Pur prendendo atto del diverso avviso espresso da altra sezione di questa S.C. (cui il ricorrente si richiama), si è, infatti, dell'idea che la soluzione colà adottata sia eccessivamente formalista e foriera di ingiustificati vantaggi che possono consentire all'imputato di aggirare il limite temporale di legge (vale a dire, il termine imposto per esercitare le facoltà in caso di decreto penale di condanna) e di vanificare principi rilevanti come quello della lealtà delle parti e di ragionevole durata del processo.
Ed infatti, è ben vero che l'art. 464 c.p.p. sembra essere categorico nell'asserire che "se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza", ma è altrettanto vero che, in prosieguo, esso dice che "nel giudizio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 438, commi 3 e 5". Ed è, appunto, in tale ultimo comma che l'imputato che chieda di essere giudicato con il rito abbreviato viene facoltizzato a "subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria". Nessuna norma lo prevede (e la stessa logica impedisce di ritenerlo) che l'imputato possa esercitare tale ultima facoltà in un tempo diverso e differito rispetto al momento in cui avanzi richiesta di rito abbreviato;
tanto più, quando - come sicuramente è nel caso in esame - la opzione per tale rito deve essere chiaramente formulata contestualmente alla dichiarazione di opposizione. Questo, infatti, è l'unico senso possibile da annettere alla lettura dell'art. 461 c.p.p.: nel comma 1 si dice che "nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato ... può, proporre opposizione", nel successivo comma 3, testualmente si precisa che "con l'atto di opposizione, l'imputato può chiedere al giudice ... il giudizio abbreviato".
Sfugge, pertanto, il senso ed il fondamento dell'idea secondo cui, nel caso in cui l'abbreviato sia condizionato, lo si possa chiedere oltre il termine di legge dei quindici giorni.
Nè vale obiettare che, nella specie, la richiesta di subordinazione dell'abbreviati a delle condizioni sia stata indicata nel termine perché, nel momento in cui tale richiesta è del tutto generica, si risolve in pura forma.
Il già citato art. 438, comma 5 (da applicarsi, come visto, ex art. 464 anche nel caso di opposizione a decreto penale di condanna) parla, infatti, di "integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione", vale a dire, non una integrazione qualsiasi, ma una "qualificata" dal requisito della "necessarietà". Ovviamente, tale requisito verrà poi valutato, dal giudice, in un contraddittorio cui entrambe le parti devono pervenire a parità di condizioni. Non esiste, perciò, motivo alcuno perché l'indicazione di tale condizione possa avvenire "in differita" rispetto al momento in cui vengono proposte la dichiarazioni di opposizione e la contestuale richiesta di rito abbreviato (sia pure indicato genericamente, come "condizionato") perché, diversamente, si consentirebbe l'adozione di una inammissibile tecnica "dilatoria" da parte dell'imputato, per di più, per ragioni del tutto sconosciute. Diverso, infatti, sarebbe il caso in cui l'imputato, nel richiedere il rito abbreviato, condizionato - ad esempio - all'esame di testi, si riservi semplicemente di indicarne - in un momento successivo, entro l'udienza camerale - i recapiti oppure la compiuta identità (fornendone, magari, solo una generica indicazione de tipo: "fratello di vicino di casa di..." ecc.), e nel fare ciò, possibilmente, specifichi le ragioni concrete delle difficoltà incontrate nel formulare la propria richiesta in modo completo ab initio. Tale comportamento, infatti, potrebbe, in via interpretativa, essere considerato ugualmente rispettoso dei termini di legge ed anche del principio di lealtà delle parti. Diversamente opinando, ad nutum, l'imputato potrebbe, surrettiziamente (e per ragioni di strategia difensiva non meglio identificate) prender tempo per indicare una integrazione probatoria magari destinata a sicura reiezione per sua manifesta inutilità.
Il tutto avrebbe, ovviamente, degli effetti di ricaduta anche sul principio di ragionevole durata del processo visto che, in tal modo, si darebbe vita ad una tecnica meramente dilatoria perché - ove si attuasse meccanicisticamente ed in modo formalista il principio giurisprudenziale invocato dall'odierno ricorrente - non farebbe altro che condurre ad una fase (la camera di consiglio) del tutto inutile.
Ed infatti, a quel punto, in caso di diniego del rito abbreviato perché subordinato ad una condizione palesemente inutile, (dovendosi applicare - come visto - i principi generali del rito abbreviato) non sarebbe neppure possibile invocare l'adozione del rito abbreviato c.d. secco perché quella richiesta, ormai, dovrebbe essere considerata tardivamente proposta (nella eventualità che essa non fosse stata formulata ab initio in via alternativa a quella di rito abbreviato condizionato).
Da tale ragionamento, discende la convinzione di questo Collegio che, nel caso in esame, la declaratoria di inammissibilità per la assoluta genericità della richiesta di rito abbreviato condizionato, formulata dal ricorrente nell'opporsi al decreto penale di condanna, sia stata giusta ed opportuna.
Non solo, quindi, è da respingere quanto invocato con il primo motivo, ma si rivela destituito di fondamento anche l'argomento speso dal ricorrente nel secondo motivo perché ciò di cui egli si duole è l'inevitabile conseguenza di una sua scelta processuale errata e scorretta.
Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 637 c.p.p. e segg. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2012