Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2003, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
0 0449 / 03 Aula B REPUBBLICA IT LI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N.13879/00 Consigliere Dott. Franesco A. MAIORANO Cons. Rel. Cron. 786 Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 14/10/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SE NTENZA sul ricorso proposto da: SS CE, elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo Emilio n. 71, presso l'avv. Alessandro Marchetti, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente - 3995
contro
NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI ISTITUTO I.N.A.I.L., in persona del INFORTUNI SUL LAVORO dirigente generale dott. Pasquale Acconcia, direttore della direzione centrale prestazioni, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avv.ti Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà, che lo 1 rappresentano e difendono, giusta delega in att pros. speciale Not. C.F. Tuccari di Rome dell'11/7/00 N:54710. controricorrente- avverso la sentenza n. 374 del Tribunale di L'Aquila depositata il 14 dicembre 1999 (R.G. n. 267/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Emilia Favata per delega avv. Antonino Catania;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CE SI ricorre a questa Corte, sulla base di due motivi, chiedendo la cassazione della sentenza del Tribunale di L'Aquila in data 14 dicembre 1999, che, in riforma della decisione del Pretore della stessa città, appellata dall'Inail, rigettato la domanda da lui proposta diaveva costituzione di una rendita per ipoacusia percettiva bilaterale, avendo ritenuto la mancanza di prova della esposizione a rischio e dell'eziologia professionale della malattia 2 denunciata. L'Inail ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e vizio di motivazione. Deduce che le lavorazioni da lui svolte quale aiuto carpentiere edile e quale operaio presso falegnameria risultavano sia dalla autocertificazione allegata da esso assicurato alla domanda proposta in via amministrativa, sia dalla fotocopia del libretto di lavoro esibito, e che, comportando dette attività lavorative esposizione al rischio da rumore, come è nozione di comune esperienza, superflua era qualsiasi prova in proposito. La conferma del nesso causale tra patologia riscontrata e attività lavorativa era stata pure confermata, aggiunge il ricorrente, dal consulente di ufficio, il quale si era espresso per una "ipoacusia da rumore cronico verosimilmente professionale". Addebita quindi alla sentenza impugnata di non avere valutato l'intero materiale probatorio offerto e di non avere motivato adeguatamente. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, 3 oltre a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 2727 e ancora una volta, sotto altro profilo, dell'art. 2697 cod. civ. Sostiene che la patologia da rumore doveva essere desunta dal grafico audiometrico, poiché esso nel caso di ipoacusia da rumore differisce da quello delle ipoacusie da sclerosi e da altre cause. Le circostanze relative all'attività lavorativa erano emerse pure dall'anamnesi in sede di consulenza di ufficio e l'ausiliare aveva perciò affermato la ipoacusia da rumore, mentre il giudice del merito di discostandosi da detta valutazione ha omesso esporre le ragioni della diversa conclusione adottata. loro I due motivi, che, considerata la congiuntamenteconnessione, possono essere trattati, sono infondati. evidenziato come di fronte alle Dopo aver contestazioni dell'eziologia specifiche professionale della malattia allegata dall'assicurato per la rendita richiesta, costui, che implicitamente aveva dedotto l'adibizione a lavorazione tabellata e/o l'esposizione a rumore ambientale, fosse tenuto a dimostrare di essere stato addetto a lavorazione rumorosa tabellata ovvero il rischio ambientale, il Tribunale ha ritenuto non adempiuto tale onere probatorio. Ha infatti evidenziato l'inconsistenza a tal fine dell'unica risultanza in proposito, costituita dal richiamo fatto dal consulente tecnico di ufficio alle "indicazioni fornitegli dallo stesso lavorativa) sulla base del lavoratore (anamnesi questionario per i casi di silicosi ed asbestosi nel quale espressamente veniva indicato che i dati di anamnesi non erano desunti dal libretto di lavoro dell'assicurato", per cui, ha specificato il giudice del gravame, si trattava di dati ricavati dalla semplice prospettazione dell'assicurato. Questi, deducendo in relazione a tale statuizione del giudice del merito la violazione delle norme poste dal codice civile in materia di onere della prova e di efficacia della prova per presunzione, ha richiamato l'autocertificazione da lui rilasciata all'Inail e la fotocopia del libretto di lavoro attestante il lavoro svolto quale aiuto carpentiere edile ed operaio presso falegnamerie. Però si deve rilevare, quanto alla che essa ha attitudine autocertificazione, e probatoria, fino a contraria certificativa 5 risultanza, nei confronti della Pubblica soltanto nell'ambito deiAmministrazione procedimenti amministrativi, ma non, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova ed atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni (Cass. 16 maggio 2001 n. 6742, Cass. 23 febbraio 2001 n. 2628). Ma la censura di non avere tenuto conto di quella autocertificazione e della fotocopia del inammissibile, prima che libretto di lavoro è infondata. Si deve infatti rilevare la mancanza di decisività della documentazione a cui il ricorrente ha fatto riferimento, posto che la ipoacusia lamentata, secondo quanto il ricorrente assume in ricorso, richiamando il parere del consulente di ufficio, solo "verosimilmente" sarebbe ascrivibile a rumore, per cui manca un giudizio di certezza di siffatta derivazione causale della malattia. Né infine è ammissibile la doglianza di non avere tenuto conto ai fini dell'accertamento 6 dell'eziologia professionale della lamentata malattia del grafico audiometrico, cui il ricorrente fa riferimento mettendo in rilievo soltanto le differenze dell'andamento delle relative curve nelle varie ipotesi di malattia, senza fare alcun accenno al contenuto del documento pretermesso, precludendo in tal modo alla Corte di cassazione la verifica della decisività del documento medesimo, la quale, secondo costante giurisprudenza, deve essere effettuata sulla base nel ricorso perdelle deduzioni contenute cassazione, e senza che ad eventuali lacune in proposito possa sopperirsi con indagini integrative. Il ricorso va dunaque rigettato. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., il ricorrente, malgrado la soccombenza, non può essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2002. Il Consigliere est.Auto Il Presidente ديك ко 7 % ALCANCELLIER Depositato in Cancelleria oggi 14 JEM. 2003 CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533