Sentenza 22 marzo 2012
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, la persona offesa che non sia titolare del diritto all'eventuale restituzione delle cose sequestrate non è legittimata a partecipare o a presentare memorie nel procedimento di riesame del sequestro né, conseguentemente, nel giudizio di cassazione sull'ordinanza di riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2012, n. 23696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23696 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente - del 22/03/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 595
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 45901/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA LA, nato ad [...], il [...];
avverso l'ordinanza del tribunale di Viterbo, sez. riesame, in data 4 ottobre 2011;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
sentito l'avv.to Renato Boccafresca del foro di Roma per l'imputato ER UI che si riporta al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. CA LA, quale procuratore speciale della E.F.W. Tuscania s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Viterbo, sez. riesame, in data 4 ottobre 2011 con la quale è stato annullato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P, presso il tribunale di Viterbo, relativo a due assegni bancari tratti sul c.c. della Banca popolare del Lazio per importi pari a Euro 25.000,00 e Euro 100.000,00 emessi da E.F.W. Tuscania all'ordine C.M.B. Sud s.r.l., ordinando la restituzione a quest'ultima società dei predetti assegni.
2. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto:
a) Violazione dell'art. 127 c.p.p., comma 1 in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c) per difetto di convocazione all'udienza camerale del
4 ottobre 2011.
Il ricorrente lamenta che l'avviso dell'udienza non è stato notificato alla parte offesa in violazione dell'art. 127 c.p.p., con conseguente nullità del provvedimento finale adottato dal collegio in esito alla predetta udienza ai sensi dell'art. 178 c.p.p., per l'impossibilità di far valere le proprie ragioni ed, in particolare, gli estremi in base ai quali doveva essere mantenuto il provvedimento di sequestro preventivo adottato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Osserva la Corte che il diritto invocato dal ricorrente non può essere riconosciuto alla parte privata in quanto tale, a prescindere dall'esistenza di un concreto interesse a contraddire sul provvedimento ablativo per ottenere la restituzione a suo favore del bene. La giurisprudenza di legittimità, con riferimento ai soggetti privati diversi dall'imputato legittimati a partecipare al procedimento di riesame dei sequestro preventivo, e quindi a proporre ricorso o a partecipare al giudizio di Cassazione contro l'ordinanza che ha deciso sul riesame, con riferimento alle persone offese dal reato, ha escluso queste ultime dal novero dei legittimati, a meno che non rivestano anche la qualità di persone che potrebbero avere diritto alla restituzione delle cose sequestrate (cfr. (Sez. Un., 26 aprile 2004, n. 23271, CED cass., n. 227728; Cass., Sez. 5, del 22 settembre 2005 n. 45726, CED cass., n. 233212). Infatti, a norma dell'art. 322 c.p.p., comma 1, possono presentare istanza di riesame solo l'imputato o indagato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, e a norma dell'art. 324 c.p.p., comma 6, l'avviso dell'udienza va dato soltanto al difensore, al pubblico ministero e a chi ha proposto la richiesta. Argomentando quindi sulla base della lettera dell'art. 324 c.p.p., comma 6, (che contiene la esplicita indicazione di coloro che hanno diritto di essere avvisati della fissata udienza camerale e di parteciparvi enumerando soltanto chi ha proposto la richiesta e non chi potrebbe proporla) e sul rilievo che il richiamo all'art. 127 c.p.p., (che al comma 1, tra i destinatari dello avviso, fa menzione anche "delle altre persone interessate"), non può che operare limitatamente a quanto non forma oggetto di specifica disciplina da parte dello stesso comma 6, è giunta alla conclusione che destinatari dell'avviso di partecipazione sono soltanto le parti che hanno proposto la richiesta e non anche coloro che, in astratto, avrebbero potuto proporla (la giurisprudenza delle S.U. n. 23 del 1996, Bassi e n. 22 del 1996, D'Ambrosio, sul punto è adesivamente richiamata anche da S.U. n. 29 del 2000, Scarlino, con la precisazione che la parte in senso processuale si compone di soggetto privato e suo difensore). I giudici del riesame hanno fatto riferimento dunque ad un principio consolidato secondo cui in tema di sequestro preventivo, la persona offesa che non sia titolare del diritto all'eventuale restituzione delle cose sequestrate, non è legittimata a partecipare o a presentare memorie nel procedimento di riesame del sequestro instaurato ai sensi dell'art. 325 c.p.p., ne', conseguentemente, nel giudizio di cassazione sull'ordinanza di riesame.
3. Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va rigettata l'impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 marzo 2012. Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012