Sentenza 19 dicembre 2012
Massime • 1
La sentenza straniera che sia priva di motivazione per effetto dell'espressa rinuncia dell'imputato al diritto di ottenere l'esposizione scritta delle ragioni della decisione può essere riconosciuta, agli effetti di cui all'art. 12, comma primo, nn. 1 e 4, cod. pen., non essendo contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. (Nella specie, la sentenza era stata emessa dalla Corte di assise correzionale di Lugano).
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- 1. Irene Guerinihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 2. Irene Guerinihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Avvocato. È dottore di ricerca in Giustizia Penale ed Internazionale presso l'Università degli Studi di Pavia. Nata a Brescia nel 1982, si è laureata con lode presso l'Università degli Studi di Pavia, discutendo una tesi in Procedura penale dal titolo “La libertà personale nel processo penale italiano e francese”, relatore Chiar.mo Prof. Vittorio Grevi. Dal 2007 al 2013 ha collaborato con il dipartimento di Diritto e Procedura Penale Cesare Beccaria dell'Università di Pavia. Nel 2009 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali Pavia-Bocconi. Nel 2010 ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2012, n. 14440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14440 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 19/12/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2367
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARIOLLI Giovanni - rel. Consigliere - N. 33532/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
1) ER IU N. IL 20/05/1946;
avverso la sentenza n. 12/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 09/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Geraci Vincenzo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste ricorre per cassazione, chiedendone l'annullamento, avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste, pronunciata in Camera di consiglio il 9.2.2012, che ha rigettato la richiesta di riconoscimento, nell'ordinamento dello Stato italiano, agli effetti di cui all'art. 12 c.p., comma 1, nn. 1 e 4, della sentenza penale straniera della Corte di assise correzionali di Lugano del 9.12.2009 (irrev. Il 18.12.2009) che ha condannato AM PP, per i reati di truffa reiterata e falsità in documenti, alla pena di anni due di reclusione, condizionalmente sospesa per anni quattro, oltre al pagamento della somma di franchi svizzeri 283.745.01 alla parte civile. La Corte d'appello di Trieste ha respinto la domanda di riconoscimento della sentenza straniera poiché priva di motivazione e, perciò, recante disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano (art. 733 c.p.p., comma 1, lett. b).
Il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in riferimento all'art. 12 c.p. e art. 733 c.p.p., comma 1, lett. b). In particolare, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che l'omessa stesura delle ragioni della decisione è stata la conseguenza, non già di una manchevolezza ascrivibile al sistema elvetico, bensì dell'espressa rinunzia formulata dalle parti che logicamente presuppone, come regola generale di quell'ordinamento, il diritto dell'imputato di ottenere l'esposizione scritta delle ragioni della pronunzia e senza considerare che nel testo della sentenza sono riportate sia la dettagliata enunciazione dei capi di accusa, sia le rispettive tesi svolte dal procuratore pubblico e dal difensore, documentandosi in tal modo la piena esplicazione del contraddittorio processuale. Nel caso in esame, dunque, la libera scelta dell'imputato induce ad escludere ogni eventuale contrasto tra la sentenza straniera ed i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, dovendosi in caso contrario ammettere l'ulteriore implicazione logica che sempre da un'autonoma determinazione dell'imputato venga a dipendere la possibilità, da parte dell'autorità giudiziaria italiana, di conferire il riconoscimento alla condanna nell'ordinamento interno e che sia, perciò, consentito all'interessato di sottrarsi ad libitum agli effetti stabiliti dall'art. 12 c.p. (ad es. in tema di recidiva), precludendo l'esercizio di una tipica manifestazione della sovranità nazionale. A conferma del suo assunto, il ricorrente cita anche un precedente giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui la mancanza della motivazione di una sentenza penale straniera non è ostativa al suo riconoscimento da parte dell'autorità giudiziaria italiana (Sez. 2, ordinanza n. 1176 del 18/03/1977, Romano, rv. 137074). Il ricorso è fondato. È ben vero infatti che questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che, in tema di riconoscimento delle sentenza penali straniere, l'ambito del controllo sul requisito della non contrarietà ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, non riguarda solo il dispositivo ma deve investire anche la motivazione della sentenza straniera, attraverso la quale è possibile vagliare la sua conformità ai canoni del giusto processo (Sez. 6, sentenza n. 2442 del 4/11/2011, rv. 251560). Va però tenuto presente che l'obbligo di motivazione previsto nel nostro ordinamento come cardine del giusto processo ed obbligo imposto per tutte le sentenze dall'art. 111 Cost., comma 6, riceve, nei diversi ordinamenti, una diversa disciplina che tiene conto anche della tipologia del procedimento e della stessa composizione del giudice, giacché in più occasioni la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha avuto modo di mettere in luce la circostanza che, nelle tradizioni giuridiche e processuali dei diversi ordinamenti, specie nei procedimenti con giuria, l'obbligo di motivazione assume aspetti contenutistici del tutto peculiari. Si è in particolare affermato che secondo la costante giurisprudenza della Corte di Strasburgo anche l'assenza di motivazione di un verdetto reso da una giuria popolare non comporta di per sè una violazione dell'art. 6 della Convenzione, giacché ciò che rileva agli effetti della salvaguardia delle esigenze poste dal rispetto del principio del fair trial è necessario permettere all'imputato e al pubblico di comprendere il verdetto pronunziato. Tali garanzia possono consistere, ad esempio, ha sottolineato la Corte E.D.U., nel fornire ai giurati delle istruzioni o dei chiarimenti sui problemi giuridici posti o sugli elementi di prova acquisiti, nel porre loro domande precise e non equivoche che costituiranno uno schema per il verdetto, o nel compensare l'assenza di motivazione delle risposte della giuria (cfr. TA c. Belgio, sentenza del 16.11.2010). Alla stregua della giurisprudenza della Corte di Strasburgo alla quale, come è noto, spetta il compito di interpretare i principi della Convenzione, se ne può dedurre che ai fini del soddisfacimento delle esigenze di rispetto dei principi del giusto processo è necessario e sufficiente che l'imputato, in ragione della disciplina "domestica" che regola l'obbligo di motivazione in genere e con riferimento allo specifico procedimento nella specie, sia posto in condizione di comprendere le ragioni della condanna così come agli effetti del processo deve essere posto in condizione di comprendere le ragioni dell'accusa. Ebbene, nel caso di specie, come puntualmente posto in evidenza dal procuratore generale ricorrente, l'imputato ha aderito ad un modulo procedi menta le che comporta la sostanziale semplificazione del corredo motivazionale, non differente, d'altra parte, con quanto è previsto in tema di patteggiamento alla luce della giurisprudenza costituzionale e ordinaria formatasi sul punto. Nel caso in esame, come emerge dal testo della pronunzia, risultano essere stati puntualizzati in modo assai analitico i fatti per i quali l'imputato è stato sottoposto a giudizio e condannato. Accanto a ciò sono stati posti in risalto gli elementi di prova su cui l'accusa ha fatto perno, la delibazione di tali elementi in una con le prospettazioni del difensore, anch'esse analiticamente passate in rassegna e la espressa dichiarazione delle parti di "rinunziare alla motivazione scritta della sentenza". Non soltanto, quindi, risulta integralmente soddisfatto il minimum ricognitivo e critico per poter ritenere garantito il diritto al giusto processo e alla comprensione delle ragioni della condanna, ma, attraverso l'espresso atto di rinunzia alla motivazione, vi è una consapevole manifestazione di volontà ontologicamente espressiva del soddisfacimento dei diritti difensivi. Va d'altra parte rilevato che proprio in ragione delle diversità "strutturali e funzionali" che presenta la sentenza da riconoscere rispetto alle regole che presiedono al procedimento nazionale, onere della difesa sarebbe stato quello di porre in luce non la supposta mancanza di motivazione secondo "gli indici di riconoscimento" di un simile vizio alla stregua dei parametri offerti dal diritto processuale nazionale, ma indicare le concrete ragioni per le quali l'atto non rispondesse a quei requisiti minimi di cui si è innanzi detto e che soli possono giustificare il mancato riconoscimento della sentenza per contrarietà ai principi generali dell'ordinamento, tra i quali a norma dell'art. 117 Cost., comma 1, non possono non annoverarsi quelli enunciati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e come interpretati dalla Corte di Strasburgo. Va, pertanto, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Trieste la sentenza impugnata per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2013