Sentenza 7 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/12/2002, n. 17445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17445 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula A 1 744 5 / 02 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.previdenza Dott. Vincenzo Mileo Presidente R.G.9966/00 Mario Putaturo Donati V. Consigliere " Francesco A. Maiorano It Rep. " Cron. 4 1081 זי Filippo Curcuruto " Ud.5/7/2002 " Saverio Toffoli ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PORDENONE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia ex lege;
RICORRENTE 3320
CONTRO
ER PA, elett.dom.in Roma, via Cosseria n.5,presso l'avv. Enrico Romanelli che, unitamente all'avv. Giuseppe Di Prima, lo rappresenta e difende, per procura speciale in calce al . controricorso;
CONTRORICORRENTE R 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pordenone in data 18 marzo 1999, n.35 (R.G.N.353/1998); udita,nella pubblica udienza tenutasi il giorno 5/7/2002,la Putaturo Donati relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Viscido;
udito l'avv. Enrico Romanelli;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Martone che ha concluso per laSost.Proc.Gen.Dr.Antonio declaratoria di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO GI SU proponeva opposizione al Pretore del lavoro di Pordenone avverso l'ordinanza ingiunzione del 12 marzo 1998 con cui la Direzione Provinciale del Lavoro di Pordenone gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di lire 154.400 per sanzioni amministrative e spese di notifica,per violazione degli artt.3 e 4 della legge n.12 del 1953 e degli artt.l e 3 della legge n.4 del 1953,e, assumendo di non dovere corrispondere alcuna somma poiché, in seguito alla contestazione di irregolarità riguardanti il libretto di lavoro della collaboratrice domestica NA IA EA, effettuate con verbale 31 ottobre 1994 dell'ispettorato del lavoro, aveva regolarizzato la posizione versando i relativi contributi all'INPS per i periodi dovuti, con fruizione del condono di cui alla legge 23 dicembre 1994,n.724, chiedeva la declaratoria di nullità del provvedimento. 2 L'opposta, nel costituirsi in giudizio, insisteva per il rigetto della opposizione assumendo che le irregolarità relative alla tenuta del libretto del lavoro non rientravano nel condono perché prive di connessione con le norme sul collocamento e con la denuncia e versamento dei contributi e premi. Con sentenza del 18 marzo 1999 il Pretore accoglieva l'opposizione dichiarando nulla l'ordinanza ingiunzione. Osservava, in particolare, il Pretore che nel condono erano incluse le irregolarità relative alla tenuta del libretto di lavoro, attinenti anch'esse alle norme sul collocamento, in linea del resto con l'intento del legislatore di creare un mezzo di sanatoria generale. La Direzione Provinciale del Lavoro di Pordenone ha proposto ricorso per cassazione con un motivo cui ha resistito con controricorso il SU. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art.1 della legge n.662 del 1996 e degli artt.3 e 4 della legge n.112 del 1953, ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per avere compreso nel condono di norme in materia di libretto dil'illecito da violazione non riconducibilità allalavoro, senza considerare la sua disciplina del collocamento, denuncia o versamento dei contributi o dei premi. In tal profilo il Pretore avrebbe dovuto considerare che la legge istitutiva del libretto di lavoro era precedente a quella sul collocamento, risalente al 1949; che le finalità assolte dai due 3 istituti erano diverse;
che le violazioni delle due normative potevano coesistere in maniera autonoma;
che le disposizioni prevedenti l'estinzione delle sanzioni amministrative, nell'ipotesi di condono previdenziale, erano interpretate in maniera restrittiva dalla giurisprudenza. Preliminarmente va esaminata l'eccezione formulata dal controricorrente di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto tardivamente proposto. L'eccezione va accolta perché fondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, a Sezioni Unite che va in questa sede ribadita in quanto si condividono - gli argomenti posti a sostegno il procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione relativa all'applicazione di sanzioni amministrative disciplinato dagli artt. 22 e 23 legge n.689 del 1981 non rientra tra quelli per i quali l'art.3 legge n.742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale, né l'inapplicabilità della suddetta sospensione può ritenersi nelle ipotesi di violazioni amministrative concernenti la materia del lavoro o della previdenza e assistenza obbligatorie, sulla base dell'assunto che tali controversie rientrano tra quelle indicate dagli artt.409 e 442 c.p.c. e sono pertanto soggette al rito speciale del lavoro, in quanto tale possibilità sussiste solo nei casi espressamente indicati dall'art.35 legge n.689 del 1981 (violazioni consistenti nell'omissione totale ° parziale dei contributi e premi о violazioni dalle quali derivi l'omesso o parziale versamento di M . contributi e premi), norma che ha la funzione di valutazione legale tipica della natura del giudizio di opposizione come idoneo a -- soggiacere,con le sole eccezioni espressamente previste, al regime di sospensione dei termini in periodo feriale (Cass., S.U.,30 marzo 2000, n.63). Ora, nella specie,il ricorso per cassazione soggetto a sospensione dei termini, in quanto proposto avverso sentenza pretorile che ha definito un procedimento adi opposizione amministrative è ordinanza-ingiunzione riguardante sanzioni calcolandosi il periodo feriale di giornitardivo poiché, pur 45, risulta notificato il 3 maggio 2000, ossia per un giorno oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza pretorile depositata il 18 marzo 1999, in violazione quindi della norma di cui all'art.327 c.p.c. E appena il caso di rilevare che il ricorso per cassazione è da ritenersi a maggior ragione tardivo anche nel caso in cui non fosse applicabile la sospensione dei termini durante il periodo feriale, essendo la sua notificazione avvenuta ben oltre il termine di un anno di cui alla su indicata norma. Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la , oltrericorrente al pagamento delle spese in EURO 10,00 EURO 1.500,00 (millecinquecento/0) per onorari. 5 R Roma, 5 luglio 2002 Marked do or d Consigliere est. Il Presidente incluso Miles IL CANCELLIERE Depositate Cancelleria 7DIC. 2912 IL CANCELLIETE 6 0 9