Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10470 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 1 6470/ 02 Composta dagli Ill.mi Sig ri Magistrati: D'ANGELO Presidente Dott. Bruno R.G. N. 5289/00 Dott. Mario Cron.28073 PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere Ud. 23/05/02 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: LO AN, elettivamente domiciliata in ROMA vie Le g CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA presso CASSAZIONE presso lo studio dell'avvocato CARMELO D'AGOSTINO, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO INTILISANO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2002 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2354 -1- procure notoule di Round delega in atti, Motor C. F. Treean. 53755: sel. 23/3/2000, zepгер M controricorrente avverso la sentenza n. 625/98 del Tribunale di PATTI, depositata il 15/03/99 R.G.N. 731/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 5289/00 Svolgimento del processo il 27.1.1990Con ricorso al Pretore di Patti depositato AN PE esponeva che il giorno 23.3.1988, alle ore recava a7.30 circa, mentre dalla propria abitazione si lavorare presso la soc.in n.c. "S. Lorenzo" in Frazzanò, scivolava fratturandosi la caviglia destra. Riferiva altresì che 1'INAIL aveva respinto la domanda per il riconoscimento dell'infortunio in itinere e per la liquidazione dell'indennità temporanea. Chiedeva pertanto la condanna dell'INAIL alla corresponsione in suo favore della rendita del 35% per invalidità permanente con decorrenza dalla domanda, oltre interessi, nonché alla liquidazione dell'indennità temporanea. L'INAIL si costituiva e si opponeva alle domande. Dess Il Pretore, disposta una consulenza tecnica medico legale, con sentenza n. 282 del 1992 accoglieva la domanda della ricorrente riconoscendole una rendita del 30% per l'infortunio subito. Avverso tale pronuncia proponeva appello 1'Istituto lamentando la non ricorrenza nella specie dell'infortunio in itinere e sostenendo che il primo giudice non aveva correttamente valutato l'entità dei postumi invalidanti. Il Tribunale di Patti, disposta una nuova consulenza tecnica medico legale, con sentenza n. 625 del 1998, in parziale riforma della decisione di primo grado, determinava nella misura del 20% i postumi invalidanti. In motivazione il Tribunale osservava che dalle prove testimoniali raccolte doveva ragionevolmente ritenersi che la donna, nel percorrere di prima mattina l'unica strada, ripida e scivolosa, che la collegava al posto di lavoro, aveva 2 affrontato un rischio specifico e non generico;
riteneva peraltro di condividere le conclusioni del CTU di secondo grado che aveva accertato a carico della periziata una invalidità permanente del 20%. Avverso questa sentenza la PE ha proposto ricorso per cassazione con tra motivi. L'INAIL resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che il avrebbe adeguatamente motivato la riduzione al Tribunale non 20% dei postumi invalidanti, posto che vie era un contrasto tra la consulenza espletata in primo grado, che aveva riconosciuto alla periziata una invalidità del 30%, e quella di secondo grado e tenuto conto altresì del fatto che lo stesso INAIL in Dhaj corso di giudizio aveva riconosciuto in sede amministrativa alla ricorrente una invalidità del 30%, come da nota del 26 novembre 1997 versata in atti. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 100 c.p.c., la ricorrente sostiene che il Tribunale, una volta rigettato il motivo di appello relativo alla ricorrenza dell'infortunio in itinere, avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere avendo l'INAIL, in corso di giudizio, spontaneamente riconosciuto alla istante il 30% di invalidità con la predetta nota del 26.11.1997. omessa motivazione, laCon il terzo motivo, denunciando ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione un documento decisivo, costituito dalla menzionata nota 26.11.1997 con la quale veniva riconosciuta alla istante l'invalidità nella misura del 30%, e non avrebbe valutato il contenuto delle note difensive della parte privata. 3 Il primo motivo di ricorso è infondato. Nella specie il Tribunale, in ordine alla determinazione della percentuale di invalidità da riconoscere alla appellata, ha ritenuto di aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in secondo grado, ritenendo la valutazione del 20% più proporzionata al tipo di conseguenze riportate dalla donna in seguito alla caduta. Il CTU nominato in appello ha determinato la percentuale di nella misura del 20% sulla base delle seguenti invalidità considerazioni medico legali, formulate sulla scorta dei dati clinici ed anamnestici raccolti: la perizianda in seguito alla caduta subita il 23.3.1988 ha riportato frattura bi-malleolare Dahas. dx esposta con lussazione tibio-astralgica dx, i cui postumi sono rappresentati da grave e marcata evoluzione post- fratturativa in artrosi deformante tibio-peronea astralgica e diastasi della pinza bi-malleolare della cavilgia destra, con riduzione a circa 2/3 dei movimenti di flesso-estensione e di tibio-tarsica dx e zoppia dalateralità dell'articolazione fuga. Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della invalidità derivante da infortunio sul lavoro, quando il giudice accoglie le conclusioni del CTU, facendole proprie, l'obbligo de la motivazione assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (cfr. tra le tante, Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 7806 del 1998). La Corte ha altresì precisato che, in materia di prestazioni 0 assicurative derivanti da patologie relative previdenziali allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del CTU, deve e deficenze consistere nella indicazione delle carenze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa degli contenute, о nella individuazione della omissione accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non sufficiente essendo la me ra prospettazione di di una semplice difformità tra le valutazioni Desi del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologi.co e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione, nel merito, del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995). Orbene, nella specie le censure che il ricorrente muove alla sentenza impugnata, laddove recepisce e fa proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, si rivelano inammissibili, risolvendosi nella prospettazione di un mero dissenso diagnostico non sorretto da alcuna valutazione scientifica. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che per la loro connessione è opportuno esaminare congiuntamente, sono parimenti infondati. 5 La ricorrente addebita al Tribunale per un verso di non aver preso in esame la lettera in data 26.11.1997, prodotta in giudizio 1'11.2.1998, con la quale l'INAIL aveva comunicato alla PE l'esito della revisione ex art. 83 T.U. n. 1124/65 e la conferma della percentuale di invalidità nella misura del 30%, e per altro verso di non averne tratto le necessarie conseguenze sul piano processuale. irrilevante, atteso che il Il primo profilo di censura è dal Tribunale è privo di documento asseritamente trascurato decisività, non essendo il giudice vincolato da accertamenti tecnici effettuati in sede amministrativa che hanno ad oggetto le stesse questioni dibattute in giudizio e sottoposte al suo Doni esame, sicchè il mancato esame del documento non può aver avuto conseguenze sulla decisione adottata. Il secondo profilo è del tutto destituito di fondamento, posto che l'appellante INAIL ha insistito per la riforma della sentenza pretorile e per la riduzione della percentuale di invalidità e che l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo quando sia venuto meno l'interesse di entrambe le parti alla naturale conclusione del giudizio medesimo (cfr. S.U. n. 1048 del 2000). Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. per la condanna del lavoratore soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 23 Il Cons. estensore Giemand Delpostien IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria, oggi, 18LUG, 2002 IL CANCELLIERE 6 maggio 2002 Il Presidente 3 3 0 1 1 5 A I . S . D T S , N A R T O A L 3 , N L A 7 - O A 8 B - D I 1 D I N U A G E T S O S L O G A P A E D L M E O I , T A A O T I L R D R L T I E S E I D T D G N O E E R S E