Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2002, n. 7006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7006 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 07 8°06 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 18183/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron.19694 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud.19/02/02 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
ON AR;
- intimato avverso la sentenza n. 277/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 22/07/99 R.G.N. 121/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 742 udienza del 19/02/02 dal Consigliere Dott. Natale -1- a CAPITANIO;
udito il P.M Generale Dott. per il rigetto ་་ . in persona del Sostituto Procuratore Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso del ricorso. -2- MINISTERO dell'INTERNO
contro
ZO AR SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 22 agosto 1997 il Ministero dell'Interno proponeva opposizione davanti : al Pretore di Livorno avverso il decreto ingiuntivo emesso il 18 luglio 1997 in favore di AR ZO per il ritardato pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria su prestazioni assistenziali già liquidate in unica soluzione.Il Ministero opponente eccepiva, in particolare, l'intervenuta prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di prestazioni erogate periodicamente.Con sentenza in data 28 ottobre 1998 / 17 febbraio 1999 il Pretore adito respingeva il ricorso.Con sentenza in data 7 luglio 22 luglio 1999 il Tribunale di Firenze rigettava l'appello del Ministero dell'Interno, che condannava al pagamento delle ulteriori spese del giudizio.Il Tribunale osservava che a norma dell'art. 2948 n. 4 c.c. si prescrivono in cinque anni gli interessi legali e tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.In relazione all'art. 429 terzo comma c.p.c., esteso dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993 anche ai crediti previdenziali e assistenziali, essi facevano parte integrante sia del credito previdenziale e assistenziale come del credito di lavoro.Il giudice del gravame rilevava, pertanto, che a norma dell'art. 129 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria era applicabile la prescrizione breve in relazione alle singole rate già determinate e poste in pagamento, mentre andava applicata la prescrizione ordinaria decennale alla rivalutazione monetaria e agli interessi spettanti sul credito già liquidato e avente a oggetto gli arretrati della riconosciuta prestazione assistenziale .Il credito intimato dall'interessato all'INPS per il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria era stato notificato entro dieci anni. Pertanto, concludeva il Tribunale, il termine prescrizionale non si era maturato. Il Ministero dell'Interno ricorre per cassazione con unico articolato motivo. L'intimato non si è costituito. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di ricorso il Ministero dell'Interno denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c. nonché dell'art. 129 primo comma r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e, infine, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo che il credito per gli accessori (rivalutazione e interessi ) era stato azionato oltre il termine quinquennale dalla data in cui erano stati liquidati ed erogati i ratei pensionistici arretrati, pur se entro dieci anni da tale data. Ne conseguirebbe, secondo il Ministero ricorrente,che si sarebbe maturata la prescrizione quinquennale, applicabile alla fattispecie. Il ricorso è infondato. L'art. 129 del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, allorchè stabilisce che le rate di pensione non possono essere riscosse dopo cinque anni dal giorno della loro scadenza, fissa una speciale prescrizione breve che opera con esclusivo riguardo ai crediti dell'interessato per versamenti periodici ( anche riferiti a prestazioni assistenziali, evidenziandosi dai successivi commi che la disciplina in questione si estende anche ad esse ) già liquidati e posti in pagamento, mentre fa salva la prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c. per i ratei scaduti ma non ancora liquidati. Infatti la Corte Costituzionale con la sentenza n. 283 del 25 maggio 1989 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11 della legge 11 marzo 1988 n. 67, secondo cui la prescrizione quinquennale di cui al citato art. 129 doveva applicarsi anche ai crediti di pensione comunque non posti in pagamento, in deroga alla prescrizione decennale altrimenti applicabile ex art 2946 c.c. a tali crediti in quanto non rientranti tra quelli a prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.. Dopo tale dichiarazione di incostituzionalità, perciò, la speciale prescrizione quinquennale di cui al citato art. 129 è rimasta circoscritta ai ratei di pensione già determinati nel loro ammontare e non 2 ancora pagati, mentre sono rimasti assoggettati all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., non rientrando né nella previsione costituzionalmente modificata di cui al citato art. 129, né in quella di cui all'art.2948 c.c., i crediti aventi ad oggetto gli arretrati dei ratei di pensione non ancora liquidati ed erogabili, una volta che siano stati determinati nel loro ammontare, in unica soluzione. A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 156 del 12 aprile 1991 e n. 196 del 27 aprile 1993 la disciplina di cui all'art. 429 terzo comma c.p.c. è stata estesa, rispettivamente, ai crediti previdenziali e a quelli assistenziali. Ne consegue che il credito per rivalutazione monetaria e interessi legali costituisce parte integrante del credito previdenziale o assistenziale cui attiene e rimane assoggettato alla sua stessa disciplina, anziché a quella di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., per quanto concerne la prescrizione. Pertanto la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul credito avente ad oggetto l'ammontare degli arretrati dei ratei della prestazione previdenziale o assistenziale pagati in ritardo in unica soluzione rimangono anche essi assoggettati alla prescrizione ordinaria decennale. ( v. Cass.11 novembre 1995 n. 11729; Cass. 5 aprile 1996 n.3180 ;Cass. 21 luglio 2000 n. 9627 ; Cass. 26 luglio 200 n. 9825; ecc.). Nella specie il decreto intimato dall'interessato all'INPS aveva ad oggetto rivalutazione monetaria e interessi legali su arretrati di ratei di prestazione assistenziale già liquidati in ritardo ( non essendo stata impugnata dal Ministero l'eventuale violazione del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 legge 23 dicembre 1994 n.724 ) ed era stato notificato al Ministero medesimo entro dieci anni dall'avvenuto pagamento degli arretrati. Ne consegue che non si era maturata per tali accessori la prescrizione eccepita dal Ministero ricorrente, essendo ad essi applicabile quella ordinaria decennale. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. 3 Nulla va disposto per le spese del giudizio, non essendosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 19 febbraio 2002. Il Consigliere estensore Matale CapitСербий Il Presidente Phole IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria $14 MAG. 2002 oggi, IL CANCEL MEREfull +