CASS
Sentenza 17 luglio 2023
Sentenza 17 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/07/2023, n. 30989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30989 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Lo BI SA nato il [...] a [...] avverso il decreto del 04/11/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, SO Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato il decreto, in data 12 luglio 2022, del Tribunale di Palermo, che, accertata la pericolosità sociale di Lo BI SA -ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, lett. b) e c), d.lgs. 159/2011 - in quanto ritenuto soggetto Penale Sent. Sez. 6 Num. 30989 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 30/03/2023 abitualmente dedito ad attività criminali, precipuamente nel settore degli stupefacenti, e fruente dei proventi derivanti da tale attività illecita, nonché dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità - applicava la misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni due, imponendo la cauzione di euro 600,00. 2. Avverso il decreto, ricorre per cassazione Lo BI, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 1, lett. c) del d. Igs. 159/2011. I giudici palermitani hanno ricavato elementi di convincimento in ordine alla pericolosità sociale del proposto, dalle motivazioni delle sentenze emesse e dai procedimenti penali pendenti a carico dello stesso, non facendo buon governo del principio di autonomia tra procedimenti penali e procedimenti di prevenzione. Lo BI non appare riconducibile a nessuna delle categorie di pericolosità sociale indicate nel decreto e, comunque, la pericolosità non è attuale. Ciò emerge dal certificato dei carichi pendenti, la cui ultima iscrizione concerne reati verosimilmente posti in essere nel 2016. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 6 del d. Igs. 159/2011. È illegittima l'imposizione dell'obbligo di soggiorno e, comunque, in ragione di tale ulteriore limitazione, sussiste in capo al giudice un onere di motivazione non ravvisabile nel caso di specie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, non confrontandosi con la puntuale motivazione fornita dalla sentenza impugnata. 2.La Corte territoriale ha confermato, infatti, l' inquadramento del proposto nella categoria di pericolosità generica e il correlato giudizio di pericolosità sociale, individuando temporalmente la ritenuta pericolosità nel periodo 2015- 2019, in considerazione delle plurime condanne - molte delle quali già irrevocabili - riportate dal proposto per reati in materia di stupefacenti, accertati sino al 2019 e della definizione, in termini di affermazione della responsabilità penale del proposto, anche se non ancora irrevocabili, dei giudizi in corso in epoca coeva al decreto applicativo. 3.Nel provvedimento impugnato è' stata, inoltre, attentamente valutata, in considerazione del complessivo quadro ricostruito, l'omessa dimostrazione di 2 Così deciso il 30 marzo 2023 Il Prési ente Il Consi —àtensore pregresse fonti lecite di sostentamento (non documentata da presentazione della dichiarazione dei redditi), ritenendo non idonea a ribaltare la valutazione del concreto pericolo che il Lo BI possa continuare a trarre il proprio sostentamento dalle medesime fonti illecite, la circostanza valorizzata dalla ricorrente difesa che dal 2022 il medesimo abbia iniziato a prestare attività lavorativa alle dipendenze di una compagnia di transfer aeroportuali, stante l'esiguità dei relativi proventi(autocertificati). 4.In tale contesto la scelta della misura applicata non appare suscettibile dì censure e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, SO Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato il decreto, in data 12 luglio 2022, del Tribunale di Palermo, che, accertata la pericolosità sociale di Lo BI SA -ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, lett. b) e c), d.lgs. 159/2011 - in quanto ritenuto soggetto Penale Sent. Sez. 6 Num. 30989 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 30/03/2023 abitualmente dedito ad attività criminali, precipuamente nel settore degli stupefacenti, e fruente dei proventi derivanti da tale attività illecita, nonché dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità - applicava la misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni due, imponendo la cauzione di euro 600,00. 2. Avverso il decreto, ricorre per cassazione Lo BI, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 1, lett. c) del d. Igs. 159/2011. I giudici palermitani hanno ricavato elementi di convincimento in ordine alla pericolosità sociale del proposto, dalle motivazioni delle sentenze emesse e dai procedimenti penali pendenti a carico dello stesso, non facendo buon governo del principio di autonomia tra procedimenti penali e procedimenti di prevenzione. Lo BI non appare riconducibile a nessuna delle categorie di pericolosità sociale indicate nel decreto e, comunque, la pericolosità non è attuale. Ciò emerge dal certificato dei carichi pendenti, la cui ultima iscrizione concerne reati verosimilmente posti in essere nel 2016. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 6 del d. Igs. 159/2011. È illegittima l'imposizione dell'obbligo di soggiorno e, comunque, in ragione di tale ulteriore limitazione, sussiste in capo al giudice un onere di motivazione non ravvisabile nel caso di specie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, non confrontandosi con la puntuale motivazione fornita dalla sentenza impugnata. 2.La Corte territoriale ha confermato, infatti, l' inquadramento del proposto nella categoria di pericolosità generica e il correlato giudizio di pericolosità sociale, individuando temporalmente la ritenuta pericolosità nel periodo 2015- 2019, in considerazione delle plurime condanne - molte delle quali già irrevocabili - riportate dal proposto per reati in materia di stupefacenti, accertati sino al 2019 e della definizione, in termini di affermazione della responsabilità penale del proposto, anche se non ancora irrevocabili, dei giudizi in corso in epoca coeva al decreto applicativo. 3.Nel provvedimento impugnato è' stata, inoltre, attentamente valutata, in considerazione del complessivo quadro ricostruito, l'omessa dimostrazione di 2 Così deciso il 30 marzo 2023 Il Prési ente Il Consi —àtensore pregresse fonti lecite di sostentamento (non documentata da presentazione della dichiarazione dei redditi), ritenendo non idonea a ribaltare la valutazione del concreto pericolo che il Lo BI possa continuare a trarre il proprio sostentamento dalle medesime fonti illecite, la circostanza valorizzata dalla ricorrente difesa che dal 2022 il medesimo abbia iniziato a prestare attività lavorativa alle dipendenze di una compagnia di transfer aeroportuali, stante l'esiguità dei relativi proventi(autocertificati). 4.In tale contesto la scelta della misura applicata non appare suscettibile dì censure e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.