Sentenza 4 luglio 2003
Massime • 1
L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di cibi e bevande, a norma dell'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n.287, sono soggetti ad autorizzazione del sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio; l'infrazione, punita dal successivo art. 10 con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per l'esercizio dell'attività senza autorizzazione è configurabile solo quando questa non sia mai stata rilasciata, e non anche nell'ipotesi in cui essa sia stata rilasciata, ma l'interessato non abbia conseguito il materiale possesso dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2003, n. 10581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10581 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - rel. Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI US PI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FAÀ DI BRUNO 43, presso l'avvocato AUGUSTO DEL SETTE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UPICA, UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4244/99 del Pretore di ROMA, depositata il 25/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2003 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma IE Di RU, titolare dell'esercizio di gelateria, sito in Roma, via Grimaldi 50, si opponeva alla ordinanza-ingiunzione n. 10878 del 4.7.97, con la quale l'UPICA gli aveva intimato di pagare, a titolo di sanzione amministrativa, la somma di lire 5.000.000, per aver effettuato in detto esercizio la somministrazione al pubblico di cioccolato caldo con panna, crepes, frullati ed installato una macchina distributrice di bibite Coca-Cola senza la relativa autorizzazione. Assumeva l'opponente che la Commissione per la disciplina di vendita e consumo bevande, nella seduta del 6.6.91, aveva espresso parere favorevole al rilascio della autorizzazione in presenza dei requisiti di idoneità necessari ex L. n. 426/71 e che la P.A., in data 30.7.91, quindi in epoca antecedente di circa due anni alla contestata infrazione, aveva comunicato al Di RU il rilascio del titolo autorizzativo in virtù dell'ordinanza n. 19525 del 21.6.91. Con sentenza del 22.5.99-25.5.99 il pretore respingeva l'opposizione, osservando che l'infrazione era stata accertata il 24.2.93 e l'opponente era venuto in possesso del titolo autorizzativo solo in data 8.6.94.
Avverso detta sentenza il Di RU ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato VP. CA. ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa-insufficiente motivazione sulla prospettata titolarità della licenza di esercizio ex art. 360 n. 5 cpc.. Deduce il ricorrente che il giudice a quo avrebbe omesso di fornire ogni giustificazione del mancato rilievo dato al consenso espresso dall'apposita commissione al rilascio della licenza di esercizio e soprattutto al fatto che la autorizzazione, al momento della contestata infrazione, era stata già rilasciata dal Comune di Roma al Di RU, anche se lo stesso, per inerzia dell'ente, non ne aveva conseguito il materiale possesso.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge. Il giudice a quo, esaminata la documentazione prodotta e verificata la legittimità dell'autorizzazione rilasciata ex art. 3 L. 287/91, ma non consegnata, e di quella già esistente in "loco" - essendo il Di RU iscritto nel registro esercenti le attività commerciali ex art. 1 L. 426/71 ed essendo già titolare di autorizzazione amministrativa di gelateria (tabella 7^) -, avrebbe dovuto accogliere l'opposizione proposta sotto il profilo della non rispondenza della contestazione alla realtà fattuale, per non essere l'esercizio sprovvisto dell'autorizzazione prescritta. I due motivi di ricorso, che, in quanto logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. L'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (relativa all'aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) prevede che l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal Sindaco del Comune, nel cui territorio è ubicato l'esercizio.
Il successivo art. 10 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (compresa tra un minimo ed un massimo) nei confronti di chiunque eserciti l'attività di somministrazione ai pubblico di alimenti e di bevande senza la summenzionata autorizzazione amministrativa.
Dal chiaro tenore letterale delle disposizioni summenzionate si evince che la infrazione, che è stata contestata al ricorrente, è configurabile soltanto nella ipotesi di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte di chi è sprovvisto di autorizzazione amministrativa, perché non gli è stata mai rilasciata, non anche nella ipotesi in cui l'autorizzazione sia stata rilasciata, ma l'interessato non abbia conseguito il materiale possesso dell'atto.
Il giudice a quo, pur avendo l'attuale ricorrente sostenuto, con l'atto di opposizione, che l'autorizzazione gli era stata rilasciata, anche se non era in grado di esibirla per non esserne ancora venuto in possesso, ha omesso ogni motivazione sulla decisiva circostanza della esistenza o meno dell'autorizzazione amministrativa, limitandosi ad affermare che l'infrazione era stata accertata in data 24 febbraio 1993 e che l'opponente era venuto in possesso del titolo autorizzativo solo in data 8.6.94, senza chiarire, essendo tale frase del tutto equivoca, se l'autorizzazione era stata rilasciata soltanto in data 8.6.94 o se in tale data il Di RU era materialmente venuto in possesso del documento, da cui risultava il rilascio, in epoca precedente, della autorizzazione in questione.
Sussistono, pertanto, i vizi denunciati.
Per quanto precede il ricorso deve essere accolto;
la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per un nuovo giudizio, non esistendo più, quale organo giudicante, il pretore, al Tribunale di Roma (circa la competenza del tribunale quale giudice di rinvio cfr. Cass. n. 10109/200; Cass. n. 2494/2001;
Cass. n. 2574/2002), il quale provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2003