Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2001, n. 21249
CASS
Sentenza 21 marzo 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di uso di atto falso, poiché, quanto al trattamento sanzionatorio, l'art 489 cod.pen. rimanda alle precedenti disposizioni, senza escludere quella in cui la falsità materiale sia commessa dal privato (art. 482 cod.pen.) e, poiché, per tale ultima ipotesi delittuosa, la pena è, a sua volta, determinata attraverso un meccanismo di rinvio agli artt. 476, 477 e 478 del medesimo codice(in relazione ai quali è prevista la riduzione di un terzo), la sanzione, per chi, senza essere concorso nella falsificazione di un atto operata da un privato, faccia uso di tale atto, è quella di cui all'art. 482, ulteriormente ridotta di un terzo, in virtù del dettato di cui all'art 489.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2001, n. 21249
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21249
    Data del deposito : 21 marzo 2001

    Testo completo