Sentenza 21 marzo 2001
Massime • 1
In tema di uso di atto falso, poiché, quanto al trattamento sanzionatorio, l'art 489 cod.pen. rimanda alle precedenti disposizioni, senza escludere quella in cui la falsità materiale sia commessa dal privato (art. 482 cod.pen.) e, poiché, per tale ultima ipotesi delittuosa, la pena è, a sua volta, determinata attraverso un meccanismo di rinvio agli artt. 476, 477 e 478 del medesimo codice(in relazione ai quali è prevista la riduzione di un terzo), la sanzione, per chi, senza essere concorso nella falsificazione di un atto operata da un privato, faccia uso di tale atto, è quella di cui all'art. 482, ulteriormente ridotta di un terzo, in virtù del dettato di cui all'art 489.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2001, n. 21249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21249 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 21/03/2001
1. Dott. CARLO CASINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RENATO L. CALABRESE - Consigliere - N. 610
3. Dott. VITTORIO EBNER - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - N. 34723/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso nel procedimento penale a carico di IC AK, n. a Belgrado, ultrasedicenne, e IC ON, n. Sarajevo, ultrasedicenne avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso, Sezione per i Minorenni, emessa il 29 giugno 2000
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Carmine di Zenzo che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
O S S E R V A
Le imputate sono state dichiarate colpevoli, per quel che qui interessa, del delitto di uso di atto (art. 489 c.p.). La questione sollevata con il ricorso è se tale reato (che soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo) nelle ipotesi riferibili precedenti, ridotte di un terzo) nelle ipotesi riferibili all'art. 482 c.p. subisca (come sostiene l'impugnata sentenza) oppure non (come perora l'organo ricorrente) l'ulteriore riduzione (di un terzo) prevista da quest'ultima disposizione.
L'asserto del P.G. di Campobasso, incentrato sul rilievo che "la qualità dell'autore della falsificazione - pubblico ufficiale o privato - non entra affatto a formare la fattispecie di cui all'art.489 c.p.", è manifestamente infondato.
Lo è perché ignora il dato normativo: sul trattamento sanzionatorio l'art. 489 c.p. rimanda a tutte le (precedenti) disposizioni in materia di falsità in atti, e ciò fa distintamente senza che ne resti esclusa, per l'appunto, la disposizione dell'art. 482 che regola le ipotesi (artt. 476, 477 e 478) di falsità materiale commessa dal privato.
Perché, pur prendendo in considerazione l'obiezione che gli si può agevolmente muovere contro (con il prospettare l'applicazione della sola riduzione prevista dall'art. 489 c.p., la pena per che faccia semplicemente uso dell'atto falso verrebbe ad essere la stessa che per l'autore - se privato - della falsificazione), ritiene di poterla superare con una annotazione ("ben può essere che il legislatore, nonostante l'eterogeneità delle condotte, abbia consentito a fissare la stessa sanzione...") certamente non appagabile, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico. Perché, come argomento di supporto, invoca la disparità di trattamento che verrebbe a determinarsi rispetto a chi si renda responsabile di uso di un atto "ideologicamente" falso, che si troverebbe sottoposto ad un trattamento "a priori" più severo, non potendo valersi della riduzione di cui all'art. 482 c.p., che riguarda solo le falsità materiali: così disinvoltamente dimenticando che, fuori della ipotesi di cui all'art. 483 c.p. e di quelle di responsabilità mediata, ai sensi degli artt. 48, 479 c.p. e di concorso nel reato proprio del pubblico ufficiale, a norma degli artt. 110, 479 c.p., non è neppure ipotizzabile una responsabilità per la falsificazione "ideologica" in atto pubblico a carico del privato, così come invece è previsto dall'art. 482 c.p. per le falsità materiali.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2001